CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2024
Cassazione n. 28569/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce, sezione distrettuale per il riesame, emessa in data 2/02/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate in data 31/05/2024 del sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; preso atto che non risultano depositate memorie difensive;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il Riesame di Lecce ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip con provvedimento emesso in data 27 dicembre 2023 a [OSCURATO:PERSONA] in relazione: - al delitto associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 (capo 16) in qualità di partecipe del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti diretto dal promotore [OSCURATO:PERSONA] e con lo specifico ruolo di custode ed intermediario con riferimento al canale di approvvigionamento in Albania; -ai delitti di cui all'art. 73 DPR 309/90 (capi 39 e 40) con riferimento alla consegna, in tale contesto associativo, di sostanza stupefacente del tipo cocaina allo stesso [OSCURATO:PERSONA], in due diverse occasioni tra il luglio ed il settembre 2021. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite i difensori fiduciari, deducendo i seguenti motivi di ricorso: 2.1. violazione dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e art 74 DPR 309/90 (capo 16) sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del Riesame ha ravvisato la gravità indiziaria della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione benchè questi abbia avuto rapporti esclusivamente con un solo soggetto del sodalizio e cioè con [OSCURATO:PERSONA] e nonostante l'assenza di conversazioni di significato univoco, l'esito negativo della perquisizione personale domiciliare e veicolare a suo carico effettuata all'atto della esecuzione della misura cautelare, la mancanza di contatti con i destinatari dello stupefacente e di tracce di trasferimento di denaro riferibili all'indagato. Vi è in atti l'intercettazione telefonica intercorsa il 26 agosto 2021 che dimostra addirittura l'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio. Nel corso di detta conversazione il ricorrente riferiva a [OSCURATO:PERSONA] di avere consumato sostanza stupefacente di pessima qualità acquistata da un tale [OSCURATO:PERSONA] ed il fatto che egli si approvvigionasse da soggetti esterni per esigenze personali porta ad escludere la sua partecipazione alla associazione di cui Suduso era promotore. Il Tribunale del Riesame non ha quindi argomentato sotto il profilo dell'affectio societatis in capo a [OSCURATO:PERSONA] e cioè della sua consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di mettersi a disposizione di esso, le asserite condotte contestate semmai attesterebbero un apporto nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA] per una sola specifica attività, anche ove, in ipotesi, funzionale alla vita di una associazione. 2.2. violazione dell'art. 606 lettera e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 73 DPR 309/90 sotto il profilo della contraddittorietà e manifesta illogicità della 2 p motivazione relativamente al quadro di gravità indiziaria per i reati fine di cui ai capi 39 e 40. Il Tribunale del Riesame ha fondato il suo giudizio su conversazioni telefoniche senza considerare le deduzioni difensive in merito alla genericità e non univocità del significato delle stesse che, dunque, richiedevano elementi di conferma. 2.3. erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza di esigenze cautelari e alla non adeguatezza di misure meno afflittive. Il Tribunale del Riesame ha richiamato la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma III cod. proc. pen. ritenendo attuale e concreto il pericolo di reiterazione senza considerare che i due episodi di reato contestati ai capi 36 e 49 sono temporalmente distanti tra loro, ma anche risalenti rispetto alla data di cessazione del monitoraggio della associazione (dicembre 2021). In punto di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, non ha tenuto in debito conto elementi specifici dai quali emerge che le esigenze specialpreventive possono essere soddisfatte con altre misure e cioè la risalenza nel tempo delle condotte contestate, il ristretto arco temporale di commissione dei fatti, l'assenza di contatti con i fornitori e destinatari della sostanza stupefacente e, infine, la circostanza che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi è un unico precedente penale del gennaio 2010 ed un carico pendente per violazione legge stupefacenti del 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Infondate sono le censure esposte nei primi due motivi di ricorso, valutabili congiuntamente, con i quali si lamenta la contradditorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata laddove ha ravvisato gravi indizi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio associativo (capo 16) e alla realizzazione di reati fine (capi 39 e 40). 1.1.Deve premettersi che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che " in tema di misure caute/ari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento ha trovato conforto anche in pronunce più recenti ove si è affermato che, ove sia dedotto il vizio motivazionale, "il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate" (cfr. ex multis Sez.4 n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, Simone, non mass.). Ne consegue che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge (che, nella specie, non è stato dedotta) ovvero in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. 1.2. Basandosi il ricorso anche su una richiesta di nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], va altresì ricordato che l'interpretazione del linguaggio adoperato nei dialoghi oggetto di captazione, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito il cui apprezzamento non può essere sindacato dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono state recepite e della difformità di contenuto rispetto a quello reale allorquando tale diversità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo. Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerga, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine sia usato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Rv. 267650). 1.3. Tanto premesso, va rilevato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione non meramente apparente e altresì priva di manifeste illogicità in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento partecipazione dell'indagato sia alla associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 16), sia ai reati fine contemplati ai capi 39 e 40 della contestazione provvisoria. 1.3.1. L'apparato argomentativo si sviluppa con il richiamo, in primo luogo, a numerosi dialoghi telefonici intercettati tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il cui contenuto è in gran parte riportato nel suo preciso tenore letterale) valutati unitamente alle geolocalizzazioni dell'apparecchio cellulare di [OSCURATO:PERSONA] rilevate in concomitanze degli incontri visivi concordati tra i due nel corso di dette conversazioni. Così esposto il materiale investigativo di rilievo, il Tribunale del riesame ha analizzato congiuntamente tali captazioni dando conto del loro contenuto criptico e procedendo quindi, con criteri razionali e non certo avulsi da massime di esperienza, alla loro decodificazione nel senso che esse avevano ad oggetto, da un lato, la custodia da parte di [OSCURATO:PERSONA] di confezioni di sostanza stupefacente custodite nella propria officina meccanica per conto di [OSCURATO:PERSONA] il quale in due occasioni le prelevava e, dall'altro, una attività di intermediazione dell'indagato rispetto al canale di approvvigionamento albanese di cui si serviva il sodalizio. Più precisamente, ha evidenziato che le espressioni "coso piccolo" e "Audi A2" non avevano alcun senso logico nel contesto espressivo in cui erano state utilizzate, sicchè indicavano cosa diversa da quella ricavabile dal mero tenore letterale e non potevano ricondursi, come prospettato dalla difesa, alla attività di meccanico svolta all'epoca da [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione complessiva del tenore dei dialoghi consentiva di comprendere chiaramente che i termini in questione celavano il riferimento a partite di droga: l'espressione " coso piccolo" risultava infatti accompagnata dall'indicazione di un oggetto di ridotte dimensioni classificato con un numero ed opportunamente nascosto e la trasferta in Albania di [OSCURATO:PERSONA] era stata descritta come finalizzata ad un "business" avente ad oggetto merce da pagare con un sovraprezzo ("invece che 150 la paghi 200") in quanto sarebbe giunta in Italia trasportata via mare ("con le barche") a cura degli stessi fornitori, il che escludeva la fondatezza della interpretazione difensiva secondo cui il viaggio era stato semplicemente una vacanza di pacere con la moglie. Il Tribunale ha dunque effettuato un attento e puntuale vaglio del contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate che non è al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza e che è stato condotto anche prendendo in considerazione le diverse ipotesi ricostruttive prospettate. Tanto rende superflua la ricerca di riscontri esterni i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sono richiesti laddove gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la cosiddetta "droga parlata") e la valutazione delle stesse sia stata compiuta dal giudice con attenzione e rigore vagliando anche le possibili letture alternative del loro significato (crf. Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263356-01; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299-01, da ultimo Sez. 4 n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279251). A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorrente si limita a contestare genericamente ‘4 n\ l'interpretazione delle conversazioni intercettate il cui significato non sarebbe univoco, con conseguente necessità di elementi esterni di conferma, e a sollecitare in questa sede una diversa valutazione del significato da attribuire al linguaggio adoperato nei dialoghi, non consentita in sede di legittimità 1.3.2. Il Tribunale del riesame ha poi motivato in modo non manifestamente illogico e contradditorio in relazione al profilo della partecipazione consapevole di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione.Questa Corte di legittimità ha più volte affermato come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi ed altri, Rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di elementi idonei a formulare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò premesso, il collegio ha dato sufficientemente conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere [OSCURATO:PERSONA] partecipe della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed al riguardo ha evidenziato, sulla scorta delle conversazioni intercettate, la ripetuta commissione di reati fine del sodalizio con costante disponibilità non solo a custodire presso di sé la droga destinata alla vendita e a consegnarla al bisogno, ma anche a promuoverne la ricezione dall'estero curando direttamente l'approvvigionamento presso un canale sito in Albania ove si recava di persona; il Tribunale ha ulteriormente sottolineato che con tali condotte [OSCURATO:PERSONA] si era messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], collocato al vertice della consorteria, con il quale aveva instaurato nel tempo un rapporto diretto e stabile per cui quest'ultimo si recava di persona, unitamente alla moglie, pure associata, a ritirare di volta in volta singoli quantitativi occultati presso i locali dell'officina meccanica e con lui si confrontava circa le modalità di trasporto dello stupefacente dalla Albania alla Puglia ed il maggior prezzo da pagare per potere usufruire di una consegna direttamente in Italia da parte dei fornitori, così da evitare i pericoli connessi ad una trasferta all'estero per il ritiro. Alla luce di questo quadro che delineava il ruolo rilevante di [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla attività della associazione e la stretta interazione fiduciaria con il soggetto posto in posizione apicale, il Tribunale ha ragionevolmente concluso, sul piano logico, che l'indagato - pur non risultando in diretto contatto con gli altri partecipi - avesse operato con la consapevolezza di rendere un contributo effettivo ed operativo all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio. 2. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso in punto di sussistenza di esigenze cautelari e adeguatezza della misura carceraria. Va ricordato che per il reato associativo per cui si procede vige la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 cod. proc. pen. per cui va applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le stesse possano essere soddisfatte con altre misure. Con specifico riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, ai fini del superamento della presunzione assume rilevanza il fattore temporale ove esso sia di notevole consistenza, 6 A sicchè è necessario che il giudice della cautela motivi in ordine al tempo trascorso dai fatti, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028, del 06/11/2017, Rv. 271576; Sez. 2 n. 10383 del 18/02/2022 non mass.; Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, Passafiume, Rv. 285808). Il Tribunale del riesame, assolvendo il proprio onere motivazionale, con argomentazioni logiche ed aderenti al disposto normativo e al principio di diritto di cui sopra ha dato rilievo, richiamando l'ordinanza genetica, alla gravità dei fatti come desumibili dalla concrete modalità degli stessi e alla personalità negativa dell'imputato attinto da un precedente penale per reato contro il patrimonio e da pendenze giudiziarie per stupefacenti; ha altresì evidenziato la mancanza di elementi da cui concretamente inferire l'assenza di attualità delle esigenze cautelari o la possibilità di salvaguardare le stesse con una misura meno afflittiva osservando, quanto al c.d. tempo silente, la ridotta distanza temporale (due anni) tra l'epoca di consumazione dei reati e l'emissione dell'ordinanza cautelare datata 27.12.2023 atteso che l'operatività della associazione era stata monitorata fino al dicembre 2021 e le condotte dell'indagato si erano protratte almeno sino al settembre di quello stesso anno. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna