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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 settembre 1998

Cassazione n. 09664/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1998

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1999 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Mota e, per il Purificato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado, riducendo la pena inflitta ai due imputati, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Roma il 29 aprile 2020, concorso nella detenzione illegale di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 1 kg.

2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi i due imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, benché la richiesta concordata - che era stata così sostanzialmente modificata dai giudici di merito - prevedesse la concessione di quel beneficio come condizione per il suo accoglimento.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, essendo fondato il motivo dedotto.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (così, tra le tante, Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012).

Al giudice di secondo grado, dunque, non è consentito frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato.2.

L'accoglimento del ricorso del Purificato produce effetti estensivi anche in favore dell'altro ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], benché lo stesso avesse rinunciato all'impugnazione da lui proposta, in quanto il motivo era comune e, riguardando un accordo raggiunto, in termini analoghi, da tutti e due gli imputati con il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso quella Corte di appello, non poteva considerarsi esclusivamente personale per il solo Purificato.

È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (così, tra le altre, Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213).

3. La sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/09/1998 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1999 avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del Mota e, per il Purificato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado, riducendo la pena inflitta ai due imputati, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 3 giugno 2020 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in Roma il 29 aprile 2020, concorso nella detenzione illegale di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 1 kg. 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorsi i due imputati, con distinti atti sottoscritti dai rispettivi difensori, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, benché la richiesta concordata - che era stata così sostanzialmente modificata dai giudici di merito - prevedesse la concessione di quel beneficio come condizione per il suo accoglimento. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, essendo fondato il motivo dedotto. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti, poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (così, tra le tante, Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012). Al giudice di secondo grado, dunque, non è consentito frazionare l'accordo intervenuto tra le parti, dovendo, invece, recepirlo per intero ovvero disattenderlo, procedendo, in tal caso, con le forme ordinarie, senza dare luogo al concordato.2. L'accoglimento del ricorso del Purificato produce effetti estensivi anche in favore dell'altro ricorrente, il [OSCURATO:PERSONA], benché lo stesso avesse rinunciato all'impugnazione da lui proposta, in quanto il motivo era comune e, riguardando un accordo raggiunto, in termini analoghi, da tutti e due gli imputati con il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso quella Corte di appello, non poteva considerarsi esclusivamente personale per il solo Purificato. È pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (così, tra le altre, Sez. 3, n. 55001 del 18/07/2018, Cante, Rv. 274213). 3. La sentenza impugnata va, perciò, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso il
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