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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 18983/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 17 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Torino il 16 settembre 2021 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 2, seconda ipotesi, e 5, cod. pen., per avere tentato, in concorso con altri, di impossessarsi di merce all'interno di una profumeria, fatto commesso 1'8 agosto 2014.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono adeguatamente la specifica motivazione, non illogica e non incongrua, della Corte territoriale, che alle pagine 3-4, ha valorizzato la presenza di precedenti penali della stessa specie di quello per cui si procede e da cui si è ritenuto che l'imputato tragga stabilmente propri mezzi di sussistenza.

Per queste ragioni il Giudice di merito ha deciso che non si possano riconoscere le circostanze attenuanti generiche, data la recidiva, trovando applicazione l'art. 69, co. 4 cod. pen.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 ginno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 17 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Torino il 16 settembre 2021 ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, nn. 2, seconda ipotesi, e 5, cod. pen., per avere tentato, in concorso con altri, di impossessarsi di merce all'interno di una profumeria, fatto commesso 1'8 agosto 2014. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazione, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in considerazione delle vaghe ed aspecifiche censure, che non aggrediscono adeguatamente la specifica motivazione, non illogica e non incongrua, della Corte territoriale, che alle pagine 3-4, ha valorizzato la presenza di precedenti penali della stessa specie di quello per cui si procede e da cui si è ritenuto che l'imputato tragga stabilmente propri mezzi di sussistenza. Per queste ragioni il Giudice di merito ha deciso che non si possano riconoscere le circostanze attenuanti generiche, data la recidiva, trovando applicazione l'art. 69, co. 4 cod. pen. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 ginno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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