CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23683/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata il 26 novembre 2020 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.4, comma secondo, 1.110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 Legge 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due coltelli a serra manico (fatto avvenuto in Crotone il giorno 2 febbraio 2018); Rilevato che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha ritenuto integrato anche l'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, poiché i coltelli erano stati rinvenuti, nel corso di un controllo delle forze di polizia, uno alli interno di un borsello indossato dall'imputato e l'altro nell'autovettura da lui condotta e che egli non aveva fornito alcuna giustificazione rispetto al porto delle predette armi bianche; Considerato che le censure riguardanti l'elemento oggettivo del reato sollevate dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che sono assolutamente generiche e non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e sono tese a sollecitare una valutazione alternativa delle suddette argomentazioni, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giug