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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30617/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare, a fronte della proposizione di istanza di ricusazione, ne dichiarava l'inammissibilità, anziché rimettere la decisione alla competente Corte di appello.

2. Nell'interesse del ricorrente è stato proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce la violazione degli artt.38, 40 e 178 cod. proc. pen., in quanto risulterebbe violato il principio per cui la competenza funzionale a decidere sulla ricusazione del giudice di primo grado spetta alla Corte di appello, non potendo il giudice ricusato procedere neppure al vaglio preliminare di ammissibilità dell'istanza.

Nel caso di specie, il g.u.p. aveva dichiarato l'inammissibilità della ricusazione, posto che il ricorrente aveva già precedenza proposto analoga istanza già rigettata ed escludendo la possibilità di una sua ripresentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art.40 cod. proc. pen. stabilisce che la competenza a decidere sull'istanza di ricusazione, proposta nei confronti di un giudice del tribunale, spetta alla Corte di appello.

Il successivo art. 41 cod. proc. pen. prevede che la Corte di appello è chiamata a pronunciare l'eventuale inammissibilità dell'istanza di ricusazione, prima di procedere all'esame nel merito della stessa.

Sulla base del chiaro disposto normativo, deve escludersi che il giudice ricusato abbia un autonomo potere di valutare l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione.

Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non si è attenuta ai richiamati principi, avendo il giudice ricusato deciso, in autonomia e violando la competenza funzionale della Corte di appello.

2.1. A diverse conclusioni non si può neppure giungere valorizzando il fatto che, nel caso di specie, si sarebbe dinanzi alla reiterazione di un'istanza di ricusazione già in precedenza rigettata.

Anche in tal caso, infatti, non vi è alcuna deroga all'attribuzione alla Corte di appello della competenza funzionale a pronunciarsi sulla nuova istanza di ricusazione.

Né deve ritenersi che, mediante la reiterazione di istanze di ricusazione manifestamente infondate, si possa determinare una insanabile lesione del principio di economica processuale.

Deve rammentarsi, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 7) 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. ///' pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Con tale pronuncia, quindi, è stato rimosso il limite previsto dall'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale il giudice ricusato è fatto divieto di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.

Tale previsione, infatti, si applica solo a fronte della prima ricusazione, ovvero di ricusazioni proposte successivamente per motivi diversi da quelli precedentemente formulati.

Viceversa, ove la seconda ricusazione reiteri i motivi già ritenuto infondati dalla Corte di appello, il processo potrà proseguire senza interruzioni dinanzi al giudice ricusato, il quale potrà anche adottare il provvedimento ultimativo.

2.2. Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il giudice ricusato non poteva sicuramente dichiarare l'inammissibilità della ricusazione, competendo tale potere esclusivamente alla Corte di appello.

Ove il giudice ricusato avesse ritenuto che la nuova istanza era meramente reiterativa di quella precedentemente proposta, ben avrebbe potuto proseguire nel giudizio, anche definendolo, senza dover attendere la decisione della Corte di appello.

3. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio sulla ricusazione.

PQM Annulla senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio sulla ricusazione.

Così deciso il 15 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza con restituzione degli atti alla Corte di appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza con la quale il giudice per l'udienza preliminare, a fronte della proposizione di istanza di ricusazione, ne dichiarava l'inammissibilità, anziché rimettere la decisione alla competente Corte di appello. 2. Nell'interesse del ricorrente è stato proposto un unico motivo di impugnazione, con il quale si deduce la violazione degli artt.38, 40 e 178 cod. proc. pen., in quanto risulterebbe violato il principio per cui la competenza funzionale a decidere sulla ricusazione del giudice di primo grado spetta alla Corte di appello, non potendo il giudice ricusato procedere neppure al vaglio preliminare di ammissibilità dell'istanza. Nel caso di specie, il g.u.p. aveva dichiarato l'inammissibilità della ricusazione, posto che il ricorrente aveva già precedenza proposto analoga istanza già rigettata ed escludendo la possibilità di una sua ripresentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art.40 cod. proc. pen. stabilisce che la competenza a decidere sull'istanza di ricusazione, proposta nei confronti di un giudice del tribunale, spetta alla Corte di appello. Il successivo art. 41 cod. proc. pen. prevede che la Corte di appello è chiamata a pronunciare l'eventuale inammissibilità dell'istanza di ricusazione, prima di procedere all'esame nel merito della stessa. Sulla base del chiaro disposto normativo, deve escludersi che il giudice ricusato abbia un autonomo potere di valutare l'ammissibilità dell'istanza di ricusazione. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata non si è attenuta ai richiamati principi, avendo il giudice ricusato deciso, in autonomia e violando la competenza funzionale della Corte di appello. 2.1. A diverse conclusioni non si può neppure giungere valorizzando il fatto che, nel caso di specie, si sarebbe dinanzi alla reiterazione di un'istanza di ricusazione già in precedenza rigettata. Anche in tal caso, infatti, non vi è alcuna deroga all'attribuzione alla Corte di appello della competenza funzionale a pronunciarsi sulla nuova istanza di ricusazione. Né deve ritenersi che, mediante la reiterazione di istanze di ricusazione manifestamente infondate, si possa determinare una insanabile lesione del principio di economica processuale. Deve rammentarsi, infatti, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 7) 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, cod. proc. ///' pen., nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Con tale pronuncia, quindi, è stato rimosso il limite previsto dall'art. 37, comma 2, cod. proc. pen., in base al quale il giudice ricusato è fatto divieto di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tale previsione, infatti, si applica solo a fronte della prima ricusazione, ovvero di ricusazioni proposte successivamente per motivi diversi da quelli precedentemente formulati. Viceversa, ove la seconda ricusazione reiteri i motivi già ritenuto infondati dalla Corte di appello, il processo potrà proseguire senza interruzioni dinanzi al giudice ricusato, il quale potrà anche adottare il provvedimento ultimativo. 2.2. Applicando tale principio al caso di specie, deve ritenersi che il giudice ricusato non poteva sicuramente dichiarare l'inammissibilità della ricusazione, competendo tale potere esclusivamente alla Corte di appello. Ove il giudice ricusato avesse ritenuto che la nuova istanza era meramente reiterativa di quella precedentemente proposta, ben avrebbe potuto proseguire nel giudizio, anche definendolo, senza dover attendere la decisione della Corte di appello. 3. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio sulla ricusazione. PQM Annulla senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio sulla ricusazione. Così deciso il 15 lugl
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