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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26139/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, in quanto il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Palermo, in data 7 dicembre 2012, si sarebbe perfezionato in data e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata (in data 7 dicembre 2021) e ha ribadito tale censura con memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della recidiva infraquinquennale contestata e ritenuta sussistente e scadrà il 7 marzo 2004; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge, in quanto il termine di prescrizione del reato di cui all'art. 336 cod. pen., commesso in Palermo, in data 7 dicembre 2012, si sarebbe perfezionato in data e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata (in data 7 dicembre 2021) e ha ribadito tale censura con memoria depositata in prossimità dell'udienza camerale; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto il termine di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto della recidiva infraquinquennale contestata e ritenuta sussistente e scadrà il 7 marzo 2004; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio
Sentenza Cassazione n. 26139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris