CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 16087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21223/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa, dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) e domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.69, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in atti; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di procuratrice e mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- per la cassazionedella sentenza n. 1283/2020 del Tribunale di Sassari , pubblicatain data 21 dicembre 2020; A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udìta la relazione della causa svolta, nella c amera di consiglio del 4 aprile 2023, dal Consigliererelatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] Con decreto del 17 dicembre 2013, il Tribunale di Sassari ingiunse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) di pagare adUnicredit s.p.a. la somma di Euro 332.798,66 . Con successivo pignoramento presso terzi il creditore pignorò il credito che la [OSCURATO:PERSONA] vantava nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in virtù di un contratto di locazione di un immobile commerciale. Il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rese dichiarazione con cui diede atto che parte dei crediti derivanti dal contratto di locazione erano stati ceduti dalla [OSCURATO:PERSONA] ad altra società, con decorrenza dal 18 gennaio 2013; che il canone di locazione era stato ridotto ad Euro 2.500,00 mensili, con decorrenza dal marzo 2014; e che le somme dovute a tale titolo avrebbero potuto essere corrisposte ad [OSCURATO:SOCIETA] solo dall’agosto 2018, data in cui sarebbe stato completato il pagamento in favore del cessionario della [OSCURATO:PERSONA] con conseguente estinzione della parte di credito da questa ceduta. A seguito della contestazione di [OSCURATO:SOCIETA] su tale dichiarazione, il Giudice dell’esecuzione, disposto l’accertamento dell’obbligo del terzo ed acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la documentazione comprovante la cessione del credito, con ordinanza resa all’udienza del 31 marzo 2015, assegnò al creditore il canone mensile pari ad Euro 2.500,00 a decorrere dall’agosto del 2018, in conformità a quanto dichiarato dal debitor debitoris. Successivamente, in accoglimento dell’istanza di correzione materiale formulata da [OSCURATO:SOCIETA] sull’assunto che il debito verso il cessionario della [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe estinto già nell’aprile 2015, modificò il detto provvedimento di assegnazione, A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ordinando al terzo pignorato di procedere al versamento dei canoni mensili a decorrere dal maggio 2015. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proposeopposizione ex art. 617 cod. proc. civ.: dedusse, da un lato, l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione per errore di calcolo, per non avere il giudice distinto , con riguardo alla somma assegnata,tra imponibile netto e imposta sul valore aggiunto; rilevò, dall’altro lato, la circostanza che al mese di maggio 2015 non si era ancora estinto il debito verso il cessionario del debitore esecutato. L’opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal Tribunale di Sassari, con sentenza n. 1283/2020. Questa pronuncia ha ritenuto, per un verso, l’infondatezza nel merito dei motivi di opposizione, avuto riguardo al mancato riferimento, nella dichiarazione del terzo pignorato, alla distinzione tra la somma netta dovuta a titolo di canone e quella pagata a titolo di IVA, nonché alla calcolata estinzione, al mese di aprile 2015, del credito del cessionario del debitore esecutato (credito, tra l’altro, derivante da un contratto di cessione stipulato con scrittura privata non munita di data certa anteriore al pignoramento e, dunque, inopponibile al creditore procedente); per altro verso, il giudice del merito ha dichiarato altresì la tardività dell’opposizione, sul rilievo che l’opponente avrebbe dovuto formulare le proprie doglianze in confronto della prima ordinanza, successivamente corretta. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,sulla base di tre motivi. Nonha svolto difese l ’ intimat a [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentatoconclusioni scritte. La parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo denuncia violazione e/ o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. La società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la scrittura privata stipulata tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non fosse opponibile al creditore procedente, poiché non munita di data certa anteriore al pignoramento. Deduce che tale erronea statuizione deriverebbe da unaaltrettanto erronea valutazione del compendio documentale in atti, da cui sarebbe invece emersa la chiara dimostrazione che la scrittura privata aveva data anteriore al pignoramento poiché registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Oristano in data 8 maggio 2014, a fronte del pignoramento notificato in data 30 luglio 2014. 1.2.il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 617 e 288 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360n. 3 cod. proc. civ.. Il motivo si articola in due doglianze. Con la prima,la società ricorrente denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Sassari nel ritenere tardiva l’opposizione agli atti esecutivi promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data 15 giugno 2015; sostiene che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi era stato tempestivamente proposto nel termine di venti giorni dalla notifica, avvenuta in data 27 maggio 2015, delle ordinanze di assegnazione. Evidenzia che egli non avrebbe avuto motivo di impugnare l’ordinanza del 31 marzo 2015 prima che fosse modificata a seguito di accoglimento dell’istanza di correzione di errore materiale, giacché il dictumoriginario di tale provvedimento era conforme alla dichiarazione resa al terzo a seguito del pignoramento. A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Con la seconda doglianza,[OSCURATO:PERSONA] s .r.l. deduce la violazione del proprio diritto al contraddittorio nel procedimento di correzione di errore materiale. Afferma che il provvedimento di fissazione dell’udienza per deliberare sull’istanza di correzione non le era stato notificato sicché essa aveva avuto notizia dell’emenda apportata al provvedimento solo dopo la sua notifica. 1.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 360 n. 5 cod. proc. civ.. La società ricorrente lamenta la contraddittoria e non sufficiente motivazione in relazione all’entità del canone di affitto e alle modalità del calcoloposto a fondamento della stessa. 2.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso. 2.1.Secondo la ricorrente , la sentenza impugnata s arebbe stata emessa dal Tribunale di Sassari con numero cronologico 1283/2020, pubblicata in data 29/03/2021, notificata in data 17 maggio 2021, resa nell’ambito della procedura avente RG n. 2008/2018. L’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deduce, precisamente, che in data 21 dicembre 2020 sarebbe stato depositato un documento telematico relativo a motivazioni inerenti ad un altro procedimento; aggiunge che lo stesso giudice che ha deliberato la sentenza, con ordinanza n. cron. 2834/2021 del 29marzo 2021, ha dato atto della circostanza che «per un errore tecnico nella sentenza del 21.12.2021 è inserito il contenuto di altra sentenza». 2.2.Si deve però osservare che sulla copia autentica della sentenza contenuta nel fascicolo processuale del giudizio di legittimità, sola a qui rilevare,è impressa, in alto a destra, tanto sullaprima pagina che nelle successive,la dicitura « Sentenza n. 1283/2020 pubbl. il 21/12/2020 » , A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. recante, quale data di emissione, subito dopo il dispositivo, all’ultima pagina, quella del29 marzo 2021. Tanto premesso in fatto, va evidenziato, in diritto , che l a giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che ildeposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 cod. civ., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la s entenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Cass. Sez . U . 22/ 0 9/2016 , n. 18569; Cass.13/03/2017, n.6384; Cass. 02/08/2018, n.20847). L’apposizione da parte del cancelliere di un’unica data impone invecedi ritenere, fino a querela di falso, che la sentenza sia venuta ad esistenza in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza. Nel caso di specie, l’evidente incongruità derivante dall’attribuzione di un numero di cronologico e di repertorio dell’anno solare precedente a quello a cui si riferisce l’attestazione del giudice (da cui peraltro nemmeno si evince con la dovuta nettezza alcuno dei dati identificativi A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della sentenza che la ricorrente pretende reali ed effettivi), con atto assistito da pubblica fede fino a querela di falso, risulta, in difetto di ogni altro elemento affidabile o comunque di pari valenza sull’autenticità e sulla data di quell’attribuzione, del tutto irrilevante, non essendosi la ricorrente doluta della non rispondenza al vero della data di pubblicazione risultante in alto a destra intutte le pagine della sentenza, col solo mezzo previsto dall'ordinamento per inficiare la pubblica fede che la assisteva, vale a dire con la querela di falso;né risultando adottato, nelle dovute formee da parte dell’ufficio ed organo competente, alcun altro provvedimento direttifica di uno o più dei dati contenuti nel documento così formato. 2.3.Ne consegue che il presente ricorso, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione, deve considerarsi tardivo, non essendo superabile la prova, risultante dal deposito della sentenza prodotta da parte ricorrente, che l’inserimento della sentenza stessa nell’elenco cronologico e la conseguente attribuzione del numero identificativo eranoavvenuti alla data del 21 dicembre 2020 , anziché a quella del 29marzo 2021. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese , stante l’ indefensio dell’intimata. 4.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto A.C. 04.04.2023 N. R.G. 21223/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della sussistenza dei presupposti processuali per il