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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09125/2026

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tti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza n. 7484/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenzaindicata in epigrafe, accoglieva l'appello principale del Comune di Palermoe respingeva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia n. 7484/2019 della Commissione tributaria provinciale diPalermo, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso avvisi diaccertamento TARSU/TIA 2006-2010.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale SalvatorePetrucci propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi ed illustratoda memoria difensiva.Il Comune di Palermo è rimasto intimato.CONSIDERATO CHE1.1.

Va esaminata la questione preliminare e assorbente relativaall’estinzione del giudizio relativa alla pretesa tributaria in oggettoconseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizioneagevolata delle controversie di cui alla legge n. 56 del 2023.1.2.

Va premesso che l’art. 17 bis D.L. n. 34/2023 disponel’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata di cuiall’art. 1 comma 231 della L. n. 197/2022 (c.d.

Rottamazione quater) allesomme oggetto di riscossione diretta da parte degli enti locali prevedendoquanto segue: «Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e diaffidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione deipropri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227,229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con ilprovvedimento di cui al comma l che dispone l'applicazione delladisposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del2022 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate in cui puòNumero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/2026essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cuiil debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica ilnumero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché lapendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa,assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro ilquale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette aidebitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontarecomplessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello dellesingole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazionedell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per ilrecupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato,insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle ratein cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione nonproduce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e didecadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, iversamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importocomplessivamente dovuto».1.3.

Sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente,emerge dunque che, con Regolamento di cui alla C.C. n. 26 del28/03/2023, il Comune di Palermo ha dato applicazione della predettadisciplina ai debiti riguardanti i tributi al medesimo spettanti.1.4.

In pendenza del giudizio il contribuente ha avanzato istanza didefinizione agevolata ai sensi dell’art. 17 bis cit., depositando in attiunitamente alle istanze, relativa a ciascuna annualità, inviate a mezzo pecall’Ente locale, copia dei versamenti delle rate dovute alla data del depositodella memoria difensiva.1.5.

Orbene, l'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevedequanto segue: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento dellesomme dovute, sono sospesi dal giudice.

L'estinzione del giudizio èNumero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/2026subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e allaproduzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti».1.6.

Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in l. 30 luglio 2025,n. 108, ha, quindi, disposto nei seguenti termini: «1.

Il secondo periododel comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi aoggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazionegiudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito edei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati ingiudicato.

Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti dicui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sonorimborsabili.».1.7.

Ne consegue che – pur indipendentemente dall’integraleversamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dalcontribuente – l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere delversamento della prima rata.Numero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/20261.8.

Pertanto, nel caso in esame, in cui non è possibile pronunciare lacessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuenteprovveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va comunquedichiarata l’estinzione del giudizio.2.

Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante laspecifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n.130.3.

In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

«doppiocontributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (cfr. ex multis Cass. n. 1420/2022).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio; pone le spese giudiziali acarico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore-intimato-avverso la sentenza n. 7484/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANORILEVATO CHELa Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenzaindicata in epigrafe, accoglieva l'appello principale del Comune di Palermoe respingeva l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso lapronuncia n. 7484/2019 della Commissione tributaria provinciale diPalermo, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso avverso avvisi diaccertamento TARSU/TIA 2006-2010.Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale SalvatorePetrucci propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi ed illustratoda memoria difensiva.Il Comune di Palermo è rimasto intimato.CONSIDERATO CHE1.1. Va esaminata la questione preliminare e assorbente relativaall’estinzione del giudizio relativa alla pretesa tributaria in oggettoconseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizioneagevolata delle controversie di cui alla legge n. 56 del 2023.1.2. Va premesso che l’art. 17 bis D.L. n. 34/2023 disponel’applicazione delle disposizioni relative alla definizione agevolata di cuiall’art. 1 comma 231 della L. n. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater) allesomme oggetto di riscossione diretta da parte degli enti locali prevedendoquanto segue: «Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e diaffidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decretolegislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione deipropri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227,229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Con ilprovvedimento di cui al comma l che dispone l'applicazione delladisposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del2022 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate in cui puòNumero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/2026essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza; b) le modalità con cuiil debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica ilnumero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché lapendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa,assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro ilquale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette aidebitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontarecomplessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello dellesingole rate e la scadenza delle stesse. 3. A seguito della presentazionedell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per ilrecupero delle somme oggetto di tale istanza. 4. In caso di mancato,insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle ratein cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione nonproduce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e didecadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, iversamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importocomplessivamente dovuto».1.3. Sulla scorta della documentazione prodotta dalla contribuente,emerge dunque che, con Regolamento di cui alla C.C. n. 26 del28/03/2023, il Comune di Palermo ha dato applicazione della predettadisciplina ai debiti riguardanti i tributi al medesimo spettanti.1.4. In pendenza del giudizio il contribuente ha avanzato istanza didefinizione agevolata ai sensi dell’art. 17 bis cit., depositando in attiunitamente alle istanze, relativa a ciascuna annualità, inviate a mezzo pecall’Ente locale, copia dei versamenti delle rate dovute alla data del depositodella memoria difensiva.1.5. Orbene, l'art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, prevedequanto segue: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indical'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essaricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietropresentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento dellesomme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio èNumero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/2026subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e allaproduzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante ipagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione suistanza di una delle parti».1.6. Il d.l. 17 giugno 2025, n. 84, art. 12-bis, conv. in l. 30 luglio 2025,n. 108, ha, quindi, disposto nei seguenti termini: «1. Il secondo periododel comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, siinterpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi aoggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto legge 27dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione sirealizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute eche l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia partenel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n.197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2,lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazionegiudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito edei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati ingiudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti dicui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sonorimborsabili.».1.7. Ne consegue che – pur indipendentemente dall’integraleversamento di quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione ottenuto dalcontribuente – l’estinzione del giudizio va dichiarata al (solo) ricorrere delversamento della prima rata.Numero registro generale 24252/2020Numero sezionale 2272/2026Numero di raccolta generale 9125/2026Data pubblicazione 11/04/20261.8. Pertanto, nel caso in esame, in cui non è possibile pronunciare lacessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuenteprovveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va comunquedichiarata l’estinzione del giudizio.2. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante laspecifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n.130.3. In ragione della definizione agevolata della controversia, non siravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppiocontributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici dirigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, nonsuscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (cfr. ex multis Cass. n. 1420/2022). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio; pone le spese giudiziali acarico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 11.3.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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