CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In forza di sentenza - di seguito indicata come "A" - emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 28 novembre 1997 e divenuta irrevocabile il 2 dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato alla pena di 8 anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso fino al dicembre 1992. 2. In forza di sentenza - di seguito indicata come "B" - emessa dalla citata Corte il 10 luglio 2016 e divenuta irrevocabile il 4 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] risultava condannato alla pena di 17 anni di reclusione per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dall'anno 2004 all'anno 2010. 3. Con ordinanza del 23 luglio 2021, la medesima Corte riconosceva il vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le suddette sentenze, e rideterminava la pena complessiva in 21 anni di reclusione secondo il seguente calcolo: pena base, per il reato giudicato con la sentenza "B", 17 anni di reclusione, aumentati, per il reato giudicato con la sentenza "A", di 4 anni di reclusione. 4. Il Pubblico Ministero emetteva ordine di carcerazione, nel procedimento n. 199/18 SIEP, elaborando due cumuli di pena frazionati, "A" e "B", comprensivi rispettivamente della pena di cui alla sentenza "A" e della pena di cui alla sentenza "B". Riconosceva per il primo cumulo la relativa carcerazione presofferta e decurtava l'indulto e un periodo di 360 giorni per l'avvenuta concessione di liberazione anticipata da parte della Magistratura di sorveglianza; affermava che risultavano espiati in eccesso 2 anni, 5 mesi e 12 giorni di reclusione; negava però, che tale periodo potesse computarsi in fungibilità in relazione al secondo cumulo, notando che il reato giudicato con la sentenza "B" era stato commesso successivamente a quello di cui alla sentenza "A" al quale era riferibile la detenzione subita in eccesso e, pertanto, ostava alla fungibilità di tale frazione di pena nel secondo cumulo la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. 5. Con atto rivolto alla menzionata Corte di appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] criticava l'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero, chiedendo che venisse riconosciuta la fungibilità della pena espiata in eccesso. 6. Con distinto atto rivolto al medesimo giudice dell'esecuzione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] criticava per altro verso l'ordine di carcerazione emesso dal Pubblico Ministero, chiedendo che venisse decurtato dalla pena in espiazione, in applicazione della fungibilità, il periodo di 360 giorni di liberazione anticipata concessogli per la pena espiata in esecuzione della sentenza "A". 7. Con ordinanza del 18 luglio 2022 il giudice dell'esecuzione rigettava entrambe le istanze. 8. Avverso tale ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc pen., e criticando soprattutto la mancata detrazione in regime di fungibilità, in relazione alla pena di cui al secondo cumulo, "B", relativo all'esecuzione della sentenza "B", del periodo di liberazione anticipata di 360 giorni riferibile alla detenzione subita per il reato giudicato con la sentenza "A". Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scomputare dalla finale determinazione della pena 360 giorni a titolo di liberazione anticipata per la pena precedentemente espiata, poiché una volta riconosciuta la continuazione tra i reati, la pena deve ritenersi unica e afferente al medesimo titolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - che reca sia critiche generiche avverso la statuizione di rigetto dell'istanza relativa al mancato riconoscimento della fungibilità, in relazione alla pena di cui alla sentenza "B", del periodo di detenzione sofferto per il reato giudicato con la sentenza "A", sia critiche più specifiche avverso il mancato riconoscimento della fungibilità, in relazione alla pena di cui alla sentenza "B", del periodo di liberazione anticipata di 360 giorni concesso in relazione alla detenzione sofferta per il reato giudicato con la sentenza "A" - è radicalmente infondato per entrambi i profili. 2. La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che, quando si è in presenza di reati commessi in tempi diversi e di periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale, dal quale venga unitariamente detratta la carcerazione presofferta, in quanto verrebbero altrimenti ad essere imputati periodi di carcerazione anteriormente sofferti ai reati commessi successivamente, in violazione del disposto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il quale consente la fungibilità solo a condizione che il reato giudicato separatamente sia stato commesso anteriormente alla detenzione eventualmente sofferta ingiustamente (Sez. 1, n. 9277 del 01/03/2006, Rv. 233589 - 01). È stato chiarito che l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102 - 01). È stato spiegato che, in tema di benefici penitenziari, qualora sia chiesta la concessione della liberazione anticipata anche in relazione a periodo di detenzione sofferto in custodia cautelare e ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna, ma compreso in unica pena, siccome determinata in forza dell'applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, è illegittima la sua mancata valutazione ai fini di detto beneficio, in quanto la citata applicazione comporta che quello risultante sia un titolo esecutivo unico, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del favor rei, anche le pene già espiate che vi siano state incluse (Sez. 1, n. 25102, del 16704/2004, Rv. 228242 - 01). 3. I principi esposti sono tutti pienamente condivisibili e devono essere confermati. In applicazione di essi, deve affermarsi che il giudice dell'esecuzione ha correttamente rigettato le richieste formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il reato par giudicato con la citata sentenza "B" fu commesso, infatti, in epoca successiva alla detenzione subita da Rummo per il reato giudicato con la menzionata sentenza "A", come indicato nel provvedimento impugnato con statuizione non avversata specificamente nel ricorso per cassazione. È pacifico, inoltre, che, ai fini del cumulo "A", siano stati già computati, per un verso, la pena risultante dal riconoscimento della continuazione con provvedimento del 23 luglio 2021 e il periodo derivante dall'applicazione dell'indulto; per altro verso, il periodo derivante dal riconoscimento della liberazione anticipata connesso alla detenzione subita in esecuzione della sentenza La posteriorità della commissione del reato giudicato con la sentenza "B" rispetto alla espiazione della pena riferibile al reato "A", impedisce, invece, di computare l'esubero di una frazione della pena relativa al reato "A" dal cumulo relativo al reato "B", perché ciò sarebbe in contrasto con la regola stabilita dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen.La norma, infatti, tende ad evitare l'incentivazione alla commissione di reati che deriverebbe dalla possibilità di configurare, a favore del soggetto che abbia subito una detenzione rivelatasi poi senza titolo, una sorta di «credito di pena» da utilizzare in compensazione con la pena che potrebbe essere inflitta per reati futuri rispetto a quella detenzione. In applicazione del principio generale sotteso alla norma richiamata, deve affermarsi, poi, che il giudice dell'esecuzione ha correttamente negato la detraibilità, dal cumulo "B", del periodo di liberazione anticipata riconosciuto a Rummo in relazione al periodo di detenzione subito per il reato giudicato con la sentenza "A". Il riconoscimento dell'invocata detrazione, infatti, sarebbe in contrasto con la ratio della stessa norma, perché si risolverebbe nel riconoscimento, a favore di Rummo, in correlazione con la detenzione subita per il reato "A", di un «credito di pena» che sarebbe stato sussistente - secondo la tesi che qui si ravvisa errata in diritto - nel momento in cui commise il reato giudicato con la sentenza "B". Per completezza, deve rimarcarsi che il richiamato principio (Sez. 1, n. 25102, del 16704/2004, Rv. 228242) in base al quale, ai fini delle valutazioni inerenti alla liberazione anticipata, la pena deve essere considerata unica qualora sia riconosciuta la disciplina del reato continuato, deve essere correlato al principio relativo alla fungibilità della pena, come emerge dall'attenta lettura del precedente giurisprudenziale evocato, espresso, infatti, in relazione a un periodo di detenzione ritenuto fungibile con pena inflitta per altra condanna. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso