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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2021

Cassazione n. 23023/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Elatorviso arrgTgairl- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. depositata il 5 ottobre 2021 il Tribunale di Civitavecchia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed C 6.000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990; f-r, in ii e nrn nein rnni-i,rn nrrn in i, i l'innc,n,fnrt-, 2,4,0 n in l'ne-mnrses, •••• •••n••••,.. • • t• ••n• • n•nn •nn• n•• della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo censurava il provvedimento impugnato relativamente alla dosimetria della pena inflitta.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che tutte le eccezioni sollevate dall'imputato, ed in specie relative all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 309 del 1990, alla dosimetria della pena inflitta ed all'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, hanno formato specifico oggetto dell'accordo sulla pena da applicare tra le parti e pertanto non possono formare oggetto di gravame; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA Elatorviso arrgTgairl- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. depositata il 5 ottobre 2021 il Tribunale di Civitavecchia ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 3 di reclusione ed C 6.000,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati: con il primo motivo eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. n. 309 del 1990; f-r, in ii e nrn nein rnni-i,rn nrrn in i, i l'innc,n,fnrt-, 2,4,0 n in l'ne-mnrses, •••• •••n••••,.. • • t• ••n• • n•nn •nn• n•• della legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il terzo motivo censurava il provvedimento impugnato relativamente alla dosimetria della pena inflitta. Considerato che il ricorso è inammissibile; che tutte le eccezioni sollevate dall'imputato, ed in specie relative all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80 del D.P.R. 309 del 1990, alla dosimetria della pena inflitta ed all'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, hanno formato specifico oggetto dell'accordo sulla pena da applicare tra le parti e pertanto non possono formare oggetto di gravame; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2
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