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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 21118/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20575/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, è elettivamente domiciliata; -controricorrente- contro Agenzia delle Entrate; - intimata - Avverso la sentenza n. 3649/14/14, della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione 14, depositata il 4/6/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. In data 18/3/2009, fu notificata, a [OSCURATO:PERSONA], dall'Agente della riscossione per la provincia di Roma una cartella di pagamento conseguente a ruolo relativo a Irpef e Iva, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 dell'Unico 2006, per l'anno di imposta 2005, in ragione dell'omesso versamento dell'imposta.

Impugnata dal contribuente in ragione dell'eccepita nullità della cartella in quanto inviata ad indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario, e dell'omessa redazione della relata di notifica, dell'omesso dell'invio al destinatario della raccomandata di avviso di avvenuta notificazione nelle mani del portiere, dell'omesso invio dell'avviso bonario e della carenza di motivazione e incostituzionalità degli aggi applicati, la C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 153/1/12, che fu confermata dalla C.T.R. per il Lazio, adita dallo stesso contribuente, con sentenza n. 3649/14/14, depositata il 4/6/2014.

2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare memoria, indicata come "atto di costituzione", ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ..

Considerato che:

1. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e all'art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e all'art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essersi la C.T.R. espressa su una questione, quella dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, già coperta dal giudicato interno in favore dello stesso contribuente.

Se è vero, infatti, che i giudici avevano ritenuto il ricorso tardivamente presentato, è altrettanto vero che essi si erano anche pronunciati nel merito, prendendo posizione sui motivi di impugnazione della cartella di pagamento ed escludendo che sussistesse il lamentato vizio di notifica dell'atto impugnato, il difetto di motivazione o l'obbligo di allegare alla cartella l'avviso bonario o l'incostituzionalità degli aggi di riscossione, in quanto stabiliti per legge e applicati in virtù di semplice calcolo matematico, sì da concludere respingendo il ricorso, con compensazione delle spese di lite, e non dichiarandone l'inammissibilità per tardiva notifica dello stesso.

Pertanto, ad avviso del contribuente, la sentenza della C.T.P. già conteneva un'implicita statuizione sull'ammissibilità del ricorso introduttivo, che era passata in giudicato in quanto non impugnata dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agente per la riscossione.

2. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sul presupposto della sua tardività, per essere stato violato il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 4 giugno 2014 ed essendo stato il ricorso notificato il 20 luglio 2015.

Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., Sez. 2, 17/04/2012, n. 6007; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060).

Nella specie, risulta che la notifica del ricorso in primo grado è stata eseguita nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in data 27/5/2009 e dell'Agente per la riscossione in data 18/522 22 /2009, con la conseguenza che, essendo stato il giudizio instaurato prima che entrasse in vigore la legge 18 giugno 2009 n. 69, ossia prima del 4/7/2009, deve trovare applicazione il termine annuale di cui al ridetto art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma del 2009.

Pertanto, considerato che la sentenza della C.T.R. n. 2649/14/14, oggetto di impugnazione, è stata depositata il 4/6/2014 e non è stata notificata e che deve trovare applicazione, ratione temporis, la sospensione feriale di quarantacinque giorni (ossia da 1 agosto al 15 settembre), ai sensi dell'art. 1, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicandosi la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, soltanto alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949), il termine per introdurre il presente giudizio andava a scadere il 20/7/2015.

Ne consegue che il ricorso, in quanto depositato per la notifica in data 20/7/2015, è senz'altro tempestivamente proposto.

3. Venendo al merito, il ricorso è infondato.

Il motivo, tutto incentrato sull'inammissibilità del giudizio di primo grado, ravvisata dalla C.T.R., senza considerare che, ad avviso della ricorrente, si era formato il giudicato in assenza di una specifica censura sul punto da parte del contribuente, e sul conseguente giudicato venutosi a formare sul punto, non si confronta, infatti, con la pronuncia della C.T.P., la quale aveva rigettato il ricorso nel merito sulla base di unica ratio decidendi, quella fondata sulla reputata regolarità della notifica della cartella di pagamento, mentre l'affermazione sull'inammissibilità dell'impugnazione si era risolta in un mero obiter dictum, strumentale alla pronuncia di infondatezza del ricorso e privo di conseguenze sul dispositivo (in termini analoghi, sia pure per altra fattispecie, Cass., Sez. 5, 11/11/2021, n. 33294).

Deve pertanto escludersi l'avvenuta violazione del giudicato lamentata dalla ricorrente, non potendo trovare applicazione il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 20/02/2007 (e ribadito da Cass. Sez. un., n. 24469 del 2013 e, ancora di recente, sez.

I, ord. n. 11675 del 2020; Cass. sez. un. 2155/2021) secondo cui «qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle», essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale e viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata», in quanto valevole per il solo caso in cui la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'appello (ma riguarderebbe anche il caso della pronuncia di primo grado) ed abbia, altresì, in motivazione ritenuto l'appello anche non fondato, con argomentazioni ad abundantiam, ma non anche in quello opposto, qui ricorrente, in cui il giudice di primo grado abbia rigettato l'appello, nel merito, per infondatezza dei motivi ed abbia altresì nella motivazione svolto argomenti sui profili di inammissibilità al solo fine di rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam, che tuttavia è rimasta fuori dalla decisione finale di rigetto, nel merito, dell'impugnazione (cfr. negli stessi termini, Cass. n. 22782/2018; Cass. sez. 5, n. 23872/20).

Ne deriva l'infondatezza della censura.

3. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del ricorso, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre nulla deve essere disposto con riguardo all'Agenzia delle Entrate, non avendo questa spiegato difesa.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 22/02/2022 Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20575/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 20, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 18, è elettivamente domiciliata; -controricorrente- contro Agenzia delle Entrate; - intimata - Avverso la sentenza n. 3649/14/14, della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione 14, depositata il 4/6/2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In data 18/3/2009, fu notificata, a [OSCURATO:PERSONA], dall'Agente della riscossione per la provincia di Roma una cartella di pagamento conseguente a ruolo relativo a Irpef e Iva, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Roma in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 dell'Unico 2006, per l'anno di imposta 2005, in ragione dell'omesso versamento dell'imposta. Impugnata dal contribuente in ragione dell'eccepita nullità della cartella in quanto inviata ad indirizzo diverso dal domicilio fiscale del destinatario, e dell'omessa redazione della relata di notifica, dell'omesso dell'invio al destinatario della raccomandata di avviso di avvenuta notificazione nelle mani del portiere, dell'omesso invio dell'avviso bonario e della carenza di motivazione e incostituzionalità degli aggi applicati, la C.T.P. di Roma rigettò il ricorso con sentenza n. 153/1/12, che fu confermata dalla C.T.R. per il Lazio, adita dallo stesso contribuente, con sentenza n. 3649/14/14, depositata il 4/6/2014. 2. Contro la predetta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate si è limitata a depositare memoria, indicata come "atto di costituzione", ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con l'unico motivo di ricorso, il contribuente lamenta la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell'art. 324 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e all'art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e all'art. 62, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per essersi la C.T.R. espressa su una questione, quella dell'ammissibilità del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio, già coperta dal giudicato interno in favore dello stesso contribuente. Se è vero, infatti, che i giudici avevano ritenuto il ricorso tardivamente presentato, è altrettanto vero che essi si erano anche pronunciati nel merito, prendendo posizione sui motivi di impugnazione della cartella di pagamento ed escludendo che sussistesse il lamentato vizio di notifica dell'atto impugnato, il difetto di motivazione o l'obbligo di allegare alla cartella l'avviso bonario o l'incostituzionalità degli aggi di riscossione, in quanto stabiliti per legge e applicati in virtù di semplice calcolo matematico, sì da concludere respingendo il ricorso, con compensazione delle spese di lite, e non dichiarandone l'inammissibilità per tardiva notifica dello stesso. Pertanto, ad avviso del contribuente, la sentenza della C.T.P. già conteneva un'implicita statuizione sull'ammissibilità del ricorso introduttivo, che era passata in giudicato in quanto non impugnata dall'Agenzia delle Entrate o dall'Agente per la riscossione. 2. Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sul presupposto della sua tardività, per essere stato violato il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46, comma 17, legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 4 giugno 2014 ed essendo stato il ricorso notificato il 20 luglio 2015. Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di affermare che, in tema di impugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., Sez. 2, 17/04/2012, n. 6007; Cass., Sez. 1, 5/10/2012, n. 17060). Nella specie, risulta che la notifica del ricorso in primo grado è stata eseguita nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in data 27/5/2009 e dell'Agente per la riscossione in data 18/522 22 /2009, con la conseguenza che, essendo stato il giudizio instaurato prima che entrasse in vigore la legge 18 giugno 2009 n. 69, ossia prima del 4/7/2009, deve trovare applicazione il termine annuale di cui al ridetto art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma del 2009. Pertanto, considerato che la sentenza della C.T.R. n. 2649/14/14, oggetto di impugnazione, è stata depositata il 4/6/2014 e non è stata notificata e che deve trovare applicazione, ratione temporis, la sospensione feriale di quarantacinque giorni (ossia da 1 agosto al 15 settembre), ai sensi dell'art. 1, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742, applicandosi la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 162 del 2014, soltanto alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 1° gennaio 2015 (Cass., Sez. 3, 23/6/2021, n. 17949), il termine per introdurre il presente giudizio andava a scadere il 20/7/2015. Ne consegue che il ricorso, in quanto depositato per la notifica in data 20/7/2015, è senz'altro tempestivamente proposto. 3. Venendo al merito, il ricorso è infondato. Il motivo, tutto incentrato sull'inammissibilità del giudizio di primo grado, ravvisata dalla C.T.R., senza considerare che, ad avviso della ricorrente, si era formato il giudicato in assenza di una specifica censura sul punto da parte del contribuente, e sul conseguente giudicato venutosi a formare sul punto, non si confronta, infatti, con la pronuncia della C.T.P., la quale aveva rigettato il ricorso nel merito sulla base di unica ratio decidendi, quella fondata sulla reputata regolarità della notifica della cartella di pagamento, mentre l'affermazione sull'inammissibilità dell'impugnazione si era risolta in un mero obiter dictum, strumentale alla pronuncia di infondatezza del ricorso e privo di conseguenze sul dispositivo (in termini analoghi, sia pure per altra fattispecie, Cass., Sez. 5, 11/11/2021, n. 33294). Deve pertanto escludersi l'avvenuta violazione del giudicato lamentata dalla ricorrente, non potendo trovare applicazione il principio dettato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 20/02/2007 (e ribadito da Cass. Sez. un., n. 24469 del 2013 e, ancora di recente, sez. I, ord. n. 11675 del 2020; Cass. sez. un. 2155/2021) secondo cui «qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle», essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale e viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata», in quanto valevole per il solo caso in cui la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l'appello (ma riguarderebbe anche il caso della pronuncia di primo grado) ed abbia, altresì, in motivazione ritenuto l'appello anche non fondato, con argomentazioni ad abundantiam, ma non anche in quello opposto, qui ricorrente, in cui il giudice di primo grado abbia rigettato l'appello, nel merito, per infondatezza dei motivi ed abbia altresì nella motivazione svolto argomenti sui profili di inammissibilità al solo fine di rafforzare la propria decisione di mancato accoglimento del gravame con una ragione alternativa ad abundantiam, che tuttavia è rimasta fuori dalla decisione finale di rigetto, nel merito, dell'impugnazione (cfr. negli stessi termini, Cass. n. 22782/2018; Cass. sez. 5, n. 23872/20). Ne deriva l'infondatezza della censura. 3. In conclusione, dichiarata l'infondatezza del ricorso, le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente con riguardo ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mentre nulla deve essere disposto con riguardo all'Agenzia delle Entrate, non avendo questa spiegato difesa. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 22/02/2022 Il P
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