CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 14010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 766/2022 della CORTE DI APPELLO diSALERNO, depositata il 15/06/2022;Numero registro generale 19242/2022Numero sezionale 2675/2025Numero di raccolta generale 14010/2026Data pubblicazione 13/05/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva.[OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’odierno ricorrente, evocavainnanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il regolamento del confine tra le proprietà delle parti, ilrilascio della porzione occupata dai convenuti e proponendo actionegatoria servitutis in relazione ad un diritto di transito esercitato afavore del fondo di proprietà dei convenuti stessi.Si costituivano i convenuti, resistendo e spiegando domandariconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione della servitù dipassaggio a favore del fondo di loro proprietà.Con sentenza n. 3882/2017, il Tribunale rigettava tanto la domandadi regolamento del confine, escludendo lo sconfinamento lamentatodall’attrice, che quella negatoria, ritenendo non provata la proprietà delterreno asservito al transito. Rigettava altresì la domandariconvenzionale di usucapione spiegata dagli originari convenuti,odierni controricorrenti.Con la sentenza impugnata, n. 766/2022, la Corte di Appello diSalerno rigettava il gravame interposto dalla Giannotti avverso ladecisione di prime cure.Propone ricorso per la cassazione di detta decisione CerzosimoMichele, erede ed avente causa di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a seimotivi, cui resistono con controricorso i Mancino.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 19242/2022Numero sezionale 2675/2025Numero di raccolta generale 14010/2026Data pubblicazione 13/05/2026comma, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamenteritenuto insussistente il titolo di proprietà dell’area asservita al transito,oggetto della domanda di negatoria servitutis, trascurando diconsiderare che agli atti del giudizio di merito era stata prodotta dalladante causa dell’odierno ricorrente, oltre alla quietanza del pagamentodel capitale di affrancazione del terreno di cui si discute, redatta dalsegretario del Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 10.12.1990,anche l’ordinanza di legittimazione emessa dal Commissario degli UsiCivici di Napoli nel 1973, espressamente richiamata nell’atto di appello.La Corte distrettuale, inoltre, avrebbe erroneamente escluso che iltitolo allegato dall’originaria attrice costituisse acquisto a titolooriginario, o comunque titolo costitutivo di un diritto reale sullaporzione in contestazione.Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e dell’art.33 del R.D. 26.2.1928, n. 332, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello erroneamente escluso lavalenza probatoria dell’ordinanza di affrancazione ai fini delladimostrazione della libertà del terreno controverso da oneri e pesi.Con il terzo motivo il Cerzosimo denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927 e dell’art.33 del R.D. 26.2.1928 n. 332, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., per avere la Corte distrettuale omesso di considerare cheal decreto di affrancazione del terreno gravato da uso civico conseguela perdita della natura demaniale del suolo ed il trasferimento dellaproprietà dello stesso in capo al privato che l’aveva richiesta. Diconseguenza, il titolo con cui viene affrancato il suolo costituisce provadella proprietà dello stesso.Numero registro generale 19242/2022Numero sezionale 2675/2025Numero di raccolta generale 14010/2026Data pubblicazione 13/05/2026Con il quinto motivo, logicamente connesso ai primi tre, il ricorrentesi duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 949 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte diAppello avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda dinegatoria servitutis proposta dalla Giannotti.Le doglianze di cui sopra, che in ragione della loro connessionemeritano di essere esaminate congiuntamente, sono fondate.La domanda spiegata dall’originaria attrice era di regolamento delconfine e di negatoria servitutis. In entrambi i casi, non è richiesta laprova di un acquisto a titolo originario del bene controverso, nonpotendosi applicare il regime probatorio rafforzato previsto dall’art. 948c.c. per l’azione di rivendicazione della proprietà. L’ordinanza diaffrancazione del terreno asservito al transito, dunque, potevacostituire titolo sufficiente per dimostrare la proprietà dello stesso, aifini delle domande in concreto spiegate dalla Giannotti nel giudizio dimerito. Al riguardo, va data continuità all’insegnamento di questaCorte, secondo cui “L'azione negatoria servitutis, quella di rivendica ela confessoria servitutis si differenziano in quanto l'attore, con la prima,si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone ilriconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi; con laseconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso,agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento delsuo diritto, la restituzione; con la terza, infine, dichiara di vantare sulfondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto,sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ognimezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di untitolo valido; allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la pienaprova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello deisuoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario; da ultimo,Numero registro generale 19242/2022Numero sezionale 2675/2025Numero di raccolta generale 14010/2026Data pubblicazione 13/05/2026nell'ipotesi di confessoria servitutis, ha l'onere di provare l'esistenzadella servitù che lo avvantaggia” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 472 del11/01/2017).Non v’è dubbio sul fatto che l’ordinanza di affrancazione siasufficiente ai fini della prova della proprietà, da parte del beneficiario,del fondo che ne costituisce oggetto, posto il principio, che merita diessere ribadito, secondo cui “L'atto di affrancazione del fondoenfiteutico costituisce l'Esercizio di un diritto potestativo dell'enfiteuta,che non importa l'Estinzione del dominio utile spettante al concedente,ma ne determina il passaggio a favore dell'affrancante, il quale, perciò,lo acquista a titolo derivativo, consolidando, nell'unico diritto di pienaproprietà, i diritti di dominio utile e di dominio diretto prima divisi fralui ed il concedente” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1495 del 18/04/1975;conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 06/03/1989). Il principio,affermato in materia di enfiteusi, vale a fortiori per il caso diaffrancazione degli usi civici, stante l’analogia tra i due istituti, che sirisolvono nell’imposizione, sul fondo, di un onere limitativo del dirittodominicale.Ne discende che il giudice di merito non poteva non prendere inesame, e ritenere sufficiente, ai fini della prova della proprietà, in capoalla Giannotti (e oggi, per essa, del suo avente causa Cerzosimo) delsuolo sul quale dovrebbe insistere il diritto di transito rivendicato daiMancino, l’atto di affrancazione dello stesso ed il provvedimento dilegittimazione pronunciato dal Commissario per gli [OSCURATO:PERSONA] di Napoli.L’accoglimento delle censure di cui al primo, secondo, terzo e quintomotivo implica l’assorbimento della quarta doglianza, con la quale ilricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 116c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte territoriale trascurato diNumero registro generale 19242/2022Numero sezionale 2675/2025Numero di raccolta generale 14010/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerare le risultanze della C.T.U., che aveva evidenziato l’assenzadi riscontri in relazione all’esercizio del passaggio sul fondo Giannottiprima delle modifiche allo stato dei luoghi apportate dai Mancino.Con il sesto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente denunzia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 950 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appelloerroneamente ritenuto non configurabile un accordo sul regolamentodei confini non redatto in forma scritta.La censura è fondata.La Corte di Appello ha affermato che “L’assunto richiamo ad unconfine di fatto risalente al 1973, epoca anteriore al frazionamento del1982, in ispecie con riferimento al secondo tratto della strada, postulal’assunto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di unintervenuto pregresso accordo circa un confine di fatto che importavail sorgere di un negozio di accertamento tra i vari assegnatari dei lottilivellari ed in particolare tra quelli delle parti in contesa. Tale assuntoove fosse stato provato in ogni caso sarebbe risultato comunque affettoda nullità essendo necessario, per derogare al successivo accertamentodichiarativo emerso dal frazionamento del 1982, la forma scritta a penadi nullità” (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).L’affermazione collide con l’insegnamento di questa Corte, secondocui ”Il negozio di accertamento è caratterizzato dall'intento diimprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega,al fine di precisarne l'esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendodefinitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare,ove le parti vogliano riconoscere e determinare l'esatto confine traterreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a formascritta, potendosi perfezionare anche verbalmente o medianteNumero registro generale 19242/2022Numero sezionale 2675/2025Numero di raccolta generale 14010/2026Data pubblicazione 13/05/2026n. 1636 del 22/01/2019; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7640del 30/03/2009). La Corte distrettuale ha, dunque, errato nel ritenerenecessario che l’accordo sul regolamento del confine dovesse rivestirela forma scritta: trattandosi di negozio di accertamento, infatti, essopuò essere concluso anche in forma verbale, a nulla rilevando, ai finidella validità dell’accordo in esame, che, prima di esso, vi siano statiulteriori, o diversi, accordi, redatti invece in forma scritta.In definitiva, quindi, vanno accolti primo, secondo, terzo, quinto esesto motivo, e va dichiarato assorbito il quarto. La sentenzaimpugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte,e la causa rinviata alla Corte di Appello di Salerno, che in differentecomposizione deciderà la vicenda alla luce dei principi sopra illustrati.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivodel ricorso e dichiara assorbito il quarto;cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte erinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte di Appello di Salerno, in differente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 06 novembre 2025.IL PRESIDENTEMilena Falaschi