CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41027/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( PD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 29/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia ha Applicato, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] - la pena concordata con il Pubblico Ministero, per i reati a loro rispettivamente ascritti, disponendo la confisca dei beni in sequestro e la loro distruzione. 2. Propongono ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore. 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento al vaglio dei parametri di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono, con separati ricorsi, i medesimi due motivi, denunciando violazione dell'art. 548 comma 2 cod. proc., per l'omessa comunicazione al difensore dell'avviso di deposito della sentenza, e vizio della motivazione con riguardo alla mancata revoca della confisca, solo genericamente argomentata. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi non sono fondati. 1.E' inammissibilmente proposto, per la sua manifesta infondatezza, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché non tiene conto dell'univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che considera inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., giacchè l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicati ( Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 (dep. 2020 ) Rv. 27833; conf. Sez. F n. 28742 del 25/08/2020 Rv. 279761), ovvero per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e infine all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. 1.1. Giova aggiungere che, come pure si afferma costantemente, nella motivazione della sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Rv. 263082 ). Ciò che è accaduto nel caso di specie, in cui il giudice di merito, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati. Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto t di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui, dagli atti o dalle deduzioni delle parti, emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..( Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637) 2. Sono infondati anche i motivi prospettati nell'interesse degli altri due ricorrenti. 2.1. Quanto al vizio processuale, deve ribadirsi - sulla scorta dell'insegnamento di Sez. U, n. 295 del 12/10/1993 - dep. 1994, Scopel, Rv. 195617 - che, con l'eccezione della sentenza pronunciata dopo la chiusura del dibattimento di primo grado ovvero nel giudizio di impugnazione (art. 448, comma 1, ultima parte), la sentenza di applicazione della pena su richiesta deliberata nel corso delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e nel giudizio ma «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» (art. 448, comma 1, prima parte) deve considerarsi pronunciata in camera di consiglio, con conseguente individuazione del termine per proporre impugnazione in quello di quindici giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (ex plurimis, Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, cit.; Sez. 4, n. 43040 del 12/10/2011, Abdelkarinn, cit.). 2.1.1. Le sezioni Unite "Pittalà" hanno, poi, chiarito che il giudice, pronunciando sentenza di applicazione della pena, non può limitarsi alla lettura del dispositivo, fissando un termine per il deposito della motivazione. Tale disciplina, infatti, non è prevista per la sentenza di patteggiamento, giacchè, per un verso, l'art. 544, comma secondo, cod. proc. pen. fa riferimento alla sentenza dibattimentale e a quella emessa all'esito del giudizio abbreviato, mentre, l'art. 448, comma primo, cod. proc. pen. stabilisce che la sentenza di applicazione della pena è pronunciata "immediatamente", locuzione espressiva di una regola che non prevede un termine legale per il deposito della motivazione. Conseguentemente, si è affermato che la motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta deve essere depositata contestualmente alla sua pronuncia, precisandosi che, in caso di mancato deposito contestuale, anche per l'irrituale indicazione in dispositivo di un termine a tale scopo, il termine di quindici giorni per l'impugnazione della sentenza pronunciata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 585, comma primo, lett. a), e 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., decorre - esclusa qualsiasi nullità della sentenza stessa ed indipendentemente dall'osservanza del predetto termine - dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento (Sez. U n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934 - 02 ).t 2.1.2. In sostanza, la eventuale fissazione nel dispositivo di un termine per il deposito della motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, non può condurre a delineare un assetto di tale disciplina del tutto praeter legem, cosicchè, qualora il giudice del patteggiamento non abbia depositato la motivazione contestualmente alla decisione, ma abbia indicato un irrituale termine per il deposito, l'impugnazione - indipendentemente dal fatto che il "termine giudiziale" irrituale sia stato o meno osservato - deve essere proposta entro quindici giorni dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento a norma dell'art. 585, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. 2.1.3. Tale conclusione si fonda su un argomento valorizzato da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249670, in un arresto riguardante la disciplina della sentenza di non luogo a procedere, secondo cui «la disposizione di cui all'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il termine d'impugnazione decorre dalla scadenza di quello "determinato dal giudice per il deposito della sentenza", è chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali, per le quali soltanto [...] opera la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.». La riserva di motivazione, invece, pur non producendo alcuna nullità ( in tal senso, espressamente, Sez. Un. Pittalà, cit.), costituisce «una irregolarità della procedura di manifestazione della decisione» che incide solamente sulla sua comunicazione e, dunque, sulla decorrenza, ai sensi dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen., del termine per impugnare (Sez. 1, n. 5496 del 03/02/2010, Renna, Rv. 246125). 2.2. Calando i richiamati principi nella fattispecie in scrutinio - in cui il deposito della sentenza di patteggiamento non è avvenuto immediatamente, con la lettura del deposito, ma entro i successivi quindici giorni, e, pur non essendo stata ancora effettuata la notifica dell'avviso di deposito da parte della cancelleria del giudice, l'impugnazione è stata ugualmente proposta dal difensore fiduciario - deve ritenersi, innanzitutto, che non si sia prodotta alcuna nullità correlata al mancato deposito immediato della sentenza, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite sopra richiamate. 2.2.1. Ma risulta infondata anche l'eccezione di nullità per omessa comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza al difensore fiduciario, dal momento che il ricorso per cassazione, pur prima della notifica della sentenza impugnata, è stato proposto ritualmente da parte del difensore, che esso si riferisce espressamente a quella specifica sentenza, e che, dalla articolazione dei motivi, emerge la conoscenza del contenuto della sentenza (di cui sono riportati alcuni passaggi). Cosìcchè, deve ritenersi , per un verso, che la scelta difensiva, di proporre celermente l'impugnazione senza attendere la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, costituisca l'espressione di una implicita rinuncia all'avviso in questione ( tenuto conto che il ricorso è stato presentato pochi giorni dopo il deposito della sentenza), e, dall'altro, che si è prodotta la sanatoria di cui all'art. 183 cod. proc.pen. E' vero, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'omessa notifica all'imputato dell' avviso di deposito di sentenza configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio", ma essa deve ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 cod. proc. pen., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale ( Sez. 1, n. 10410 del 24/02/2010 Rv. 246504; conf. Sez. 5 - n. 4457 del 14/11/2019 (dep. 2020) Rv. 277844). Deve aggiungersi che, nel caso di specie, peraltro, la eccezione risulta del tutto genericamente formulata, giacchè non vi è alcuna indicazione, nel ricorso, del vulnus alle prerogative difensive che sarebbe derivato dalla omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza. 3. Inammissibilmente proposto, per la sua genericità, anche il motivo riguardante la confisca del denaro, essendo agevole osservare che, avendo i ricorrenti patteggiato la pena per una molteplicità di furti, in assenza di indicazioni circa l'esistenza di fonti lecite di guadagno, ragionevolmente il giudice di merito ha ritenuto che il denaro confiscato fosse provento dell'attività illecita. Deve aggiungersi - in considerazione della natura discrezionale della valutazione in questione - che manca nel motivo anche la specifica indicazione degli elementi decisivi non considerati dal giudice, che, se valutati, avrebbero condotto a un diverso esito decisorio. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto un ricorso inammissibile, deve essere altresì condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il solo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in