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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36575/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06-07-2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2022, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione dell'8 gennaio 2021, con cui il G.U.P. del Tribunale di Paola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli art. 5 (capo A) e 10 (capo B) del d.

Igs. n. 74 del 2000; tali reati erano stati a lui contestati perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative agli anni 2015 e 2016, pur in presenza di una maggiore Ires pari a 100.071,78 euro e di un'Iva dovuta pari a 80.057,43 euro per il 2015 e di una maggiore Ires pari a 55.076,72 euro per il 2016 (capo A); Ruoppolo inoltre occultava e/o distruggeva le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (almeno 52 fatture delle predetta società), omettendone l'esibizione alla Guardia di Finanza di Scalea che ne faceva esplicita richiesta in sede di inizio di verifica fiscale, non consentendo in tal modo la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 30 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017 (capo A) e il 18 febbraio 2019 (capo B).

Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui, ai sensi dell'art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, era stata disposta la confisca delle disponibilità finanziarie e dei beni mobili e immobili nella titolarità di Ruoppolo, sino alla concorrenza dell'importo delle imposte evase> pari a 235.205,93 euro.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, Ruoppolo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato tre motivi.

Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, non avendo la Corte di appello fornito risposta alla doglianza difensiva, con la quale erano state censurate le modalità con cui era stata operata la verifica fiscale, stante il ricorso al meccanismo delle presunzioni; né è stato considerato il dato secondo cui la società "[OSCURATO:SOCIETA]" non disponeva di alcuna sede fisica al fine di esercitare l'attività di impresa, né di beni strumentali, né tantomeno di mezzi, essendo stata altresì riscontrata l'assenza di elementi negativi di reddito, per cui una società senza una sede fisica e senza beni strumentali non avrebbe potuto avere un volume di affari dell'entità indicata dalla P.G., fermo restando che non vi è stato alcun accertamento in ordine all'effettivo pagamento delle fatture da parte delle società terze alla "[OSCURATO:SOCIETA]", né vi è stata alcuna attività volta ad accertare l'esistenza concreta delle operazioni commerciali oggetto delle fatture.Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendosi considerato che l'imputato, nel corso della verifica tributaria, ha prodotto il registro iva acquisti, anno 2015, il registro iva vendite relativo al 2015 e 14 fatture emesse nel medesimo anno, per cui doveva escludersi il reato contestato, non assumendo rilievo penale la mera tenuta della contabilità in maniera poco ordinata, in assenza di elementi comprovanti la consapevolezza e la finalità del soggetto agente di ostacolare la ricostruzione del volume di affari dell'impresa.

Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l'erronea applicazione dell'art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, con riferimento alla confisca per equivalente disposta dal primo giudice, non essendo stato fatto buon governo del principio espresso da questa Corte (il riferimento è alla sentenza di questa Sezione n. 36369 del 01/07/2021), secondo cui, se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nel 2019 dal personale della Guardia di Finanza di Scalea nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA].", esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, società il cui legale rappresentante veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA].

La documentazione contabile esibita ai finanzieri dall'amministratore della società risultava scarna, consistendo nel registro Iva acquisti anno 2015, non riportante alcuna registrazione, nel registro Iva vendita anno 2015 e in 14 fatture.

Al fine di ricostruire la posizione fiscale della società veniva quindi consultata la [OSCURATO:PERSONA] dell'Anagrafe Tributaria - [OSCURATO:PERSONA], contenente le informazioni riepilogative delle operazioni di cessione o acquisti effettuate dalla società in esame nel periodo compreso tra il gennaio 2015 e il dicembre 2018.Veniva così accertata, attraverso le comunicazioni dei dati forniti dai clienti della società, l'esistenza di elementi positivi di reddito non dichiarati, a fronte dei quali non risultavano documentati costi di esercizio: in particolare, rispetto all'anno 2015, il reddito imponibile veniva quantificato in 363.897,40 euro, con Ires evasa pari a 100.071,78 euro e con Iva evasa pari a 80.057,43 euro.

Quanto al 2016, invece, il volume di affare veniva determinato in 200.279 euro, con Ires evasa pari a 55.076,72 euro e con Iva evasa pari a 44.061,38 euro.

Dunque, per il 2015, sia l'Ires che l'Iva oggetto di evasione superavano la soglia di punibilità di 50.000 euro, soglia superata, rispetto al 2016, solo dall'Ires.

Entro questi termini l'imputato è stato dunque ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato che la ricostruzione degli elementi positivi di reddito non dichiarati dalla società amministrata da Ruoppolo e il conseguente computo delle imposte evase sono scaturite, più che da un accertamento induttivo, dall'acquisizione di prove dirette, ovvero dalle comunicazioni contabili dei clienti della società, fermo restando che, ove pure l'accertamento fosse stato di tipo più prettamente induttivo, parimenti non si ravviserebbero criticità, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853) che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa.

Peraltro, a fronte degli elementi probatori desunti dalla verifica fiscale dei finanzieri, la difesa non ha fornito adeguata dimostrazione di una lettura alternativa dei dati contabili acquisiti o di eventuali costi sostenuti, risultando meramente assertive le deduzioni del ricorso circa l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture, ipotesi questa che, ove pure fosse stata provata, non avrebbe comunque reso esente l'imputato da responsabilità penale, sia pure per altro delitto tributario.

Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva.

2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al secondo motivo.

Sia il G.U.P. che la Corte di appello, invero, hanno ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, rimarcando come la documentazione messa a disposizione dall'imputato in sede di accertamento fosse scarna e incompleta, essendo emersa la prova dell'istituzione dei documenti contabili e delle fatture dai documenti acquisiti presso i clienti della società, soggetti economici cui si riferiscono le operazioni, mentre presso la sede della "[OSCURATO:SOCIETA]" non sono stati rinvenuti i documenti corrispondenti; anzi, dall'analisi delle fatture emesse dalla società è emerso che, nel periodo oggetto di verifica, sono state emesse ulteriori fatture, atteso che la numerazioni effettuavano dei "salti".Dunque, avuto riguardo al collegamento con l'omessa dichiarazione fiscale (art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000) di cui al capo A, collegamento rivelatore del dolo della condotta di occultamento e/o di distruzione delle scritture contabili, risultando tale condotta funzionale all'esigenza di celare all'esterno il reale volume di affari della società, ragionevolmente è stato ritenuto provato anche il delitto ex art. 10 contestato al capo B, non risultando dirimente il fatto che comunque gli operanti siano riusciti a ricostruire il complessivo movimento di affari dell'impresa tramite i dati forniti dai clienti, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02) che, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 del d.

Igs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde.

3. Il terzo motivo, riguardante la confisca, è parimenti inammissibile, in quanto generico, dolendosi la difesa della statuizione adottata ai sensi dell'art. 12 bis del d.

Igs. n. 74 del 2000, senza però esplicitarne chiaramente le ragioni.

Del resto sul punto non si ravvisa alcuna criticità, posto che il G.U,P. ha disposto legittimamente la confisca per equivalente nei beni nella titolarità di Ruoppolo fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alle imposte evase, ossia al profitto del reato, dovendosi solo precisare che, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv. 259661), in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di Ruoppolo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06-07-2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2022, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione dell'8 gennaio 2021, con cui il G.U.P. del Tribunale di Paola aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 e mesi 2 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui agli art. 5 (capo A) e 10 (capo B) del d. Igs. n. 74 del 2000; tali reati erano stati a lui contestati perché, quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ometteva di presentare, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali relative agli anni 2015 e 2016, pur in presenza di una maggiore Ires pari a 100.071,78 euro e di un'Iva dovuta pari a 80.057,43 euro per il 2015 e di una maggiore Ires pari a 55.076,72 euro per il 2016 (capo A); Ruoppolo inoltre occultava e/o distruggeva le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione (almeno 52 fatture delle predetta società), omettendone l'esibizione alla Guardia di Finanza di Scalea che ne faceva esplicita richiesta in sede di inizio di verifica fiscale, non consentendo in tal modo la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari; fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 30 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017 (capo A) e il 18 febbraio 2019 (capo B). Veniva altresì confermata la statuizione del primo giudice, con cui, ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, era stata disposta la confisca delle disponibilità finanziarie e dei beni mobili e immobili nella titolarità di Ruoppolo, sino alla concorrenza dell'importo delle imposte evase> pari a 235.205,93 euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, Ruoppolo, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, non avendo la Corte di appello fornito risposta alla doglianza difensiva, con la quale erano state censurate le modalità con cui era stata operata la verifica fiscale, stante il ricorso al meccanismo delle presunzioni; né è stato considerato il dato secondo cui la società "[OSCURATO:SOCIETA]" non disponeva di alcuna sede fisica al fine di esercitare l'attività di impresa, né di beni strumentali, né tantomeno di mezzi, essendo stata altresì riscontrata l'assenza di elementi negativi di reddito, per cui una società senza una sede fisica e senza beni strumentali non avrebbe potuto avere un volume di affari dell'entità indicata dalla P.G., fermo restando che non vi è stato alcun accertamento in ordine all'effettivo pagamento delle fatture da parte delle società terze alla "[OSCURATO:SOCIETA]", né vi è stata alcuna attività volta ad accertare l'esistenza concreta delle operazioni commerciali oggetto delle fatture.Con il secondo motivo, è stato censurato il giudizio sulla sussistenza del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, limitatamente alla verifica della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non essendosi considerato che l'imputato, nel corso della verifica tributaria, ha prodotto il registro iva acquisti, anno 2015, il registro iva vendite relativo al 2015 e 14 fatture emesse nel medesimo anno, per cui doveva escludersi il reato contestato, non assumendo rilievo penale la mera tenuta della contabilità in maniera poco ordinata, in assenza di elementi comprovanti la consapevolezza e la finalità del soggetto agente di ostacolare la ricostruzione del volume di affari dell'impresa. Con il terzo motivo, infine, è stata eccepita l'erronea applicazione dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, con riferimento alla confisca per equivalente disposta dal primo giudice, non essendo stato fatto buon governo del principio espresso da questa Corte (il riferimento è alla sentenza di questa Sezione n. 36369 del 01/07/2021), secondo cui, se è certamente necessario che la confisca riguardi solo beni esistenti al momento della sua adozione, non così può accadere per il sequestro, che è misura cautelare diretta a consentire alla confisca di potere operare, e che può invece, proprio per tal ragione, riguardare anche beni che vengano ad esistenza successivamente al sequestro stesso e sino al momento di adozione della confisca. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 a lui ascritto non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, hanno compiuto un'adeguata disamina delle prove raccolte, valorizzando in particolare gli accertamenti svolti nel 2019 dal personale della Guardia di Finanza di Scalea nei confronti della società "[OSCURATO:SOCIETA].", esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, società il cui legale rappresentante veniva identificato in [OSCURATO:PERSONA]. La documentazione contabile esibita ai finanzieri dall'amministratore della società risultava scarna, consistendo nel registro Iva acquisti anno 2015, non riportante alcuna registrazione, nel registro Iva vendita anno 2015 e in 14 fatture. Al fine di ricostruire la posizione fiscale della società veniva quindi consultata la [OSCURATO:PERSONA] dell'Anagrafe Tributaria - [OSCURATO:PERSONA], contenente le informazioni riepilogative delle operazioni di cessione o acquisti effettuate dalla società in esame nel periodo compreso tra il gennaio 2015 e il dicembre 2018.Veniva così accertata, attraverso le comunicazioni dei dati forniti dai clienti della società, l'esistenza di elementi positivi di reddito non dichiarati, a fronte dei quali non risultavano documentati costi di esercizio: in particolare, rispetto all'anno 2015, il reddito imponibile veniva quantificato in 363.897,40 euro, con Ires evasa pari a 100.071,78 euro e con Iva evasa pari a 80.057,43 euro. Quanto al 2016, invece, il volume di affare veniva determinato in 200.279 euro, con Ires evasa pari a 55.076,72 euro e con Iva evasa pari a 44.061,38 euro. Dunque, per il 2015, sia l'Ires che l'Iva oggetto di evasione superavano la soglia di punibilità di 50.000 euro, soglia superata, rispetto al 2016, solo dall'Ires. Entro questi termini l'imputato è stato dunque ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato che la ricostruzione degli elementi positivi di reddito non dichiarati dalla società amministrata da Ruoppolo e il conseguente computo delle imposte evase sono scaturite, più che da un accertamento induttivo, dall'acquisizione di prove dirette, ovvero dalle comunicazioni contabili dei clienti della società, fermo restando che, ove pure l'accertamento fosse stato di tipo più prettamente induttivo, parimenti non si ravviserebbero criticità, avendo questa Corte chiarito (cfr. Sez. 3, n. 7078 del 23/01/2013, Rv. 254853) che le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumono tuttavia il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa. Peraltro, a fronte degli elementi probatori desunti dalla verifica fiscale dei finanzieri, la difesa non ha fornito adeguata dimostrazione di una lettura alternativa dei dati contabili acquisiti o di eventuali costi sostenuti, risultando meramente assertive le deduzioni del ricorso circa l'inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture, ipotesi questa che, ove pure fosse stata provata, non avrebbe comunque reso esente l'imputato da responsabilità penale, sia pure per altro delitto tributario. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 2. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al secondo motivo. Sia il G.U.P. che la Corte di appello, invero, hanno ritenuto configurabile il delitto di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, rimarcando come la documentazione messa a disposizione dall'imputato in sede di accertamento fosse scarna e incompleta, essendo emersa la prova dell'istituzione dei documenti contabili e delle fatture dai documenti acquisiti presso i clienti della società, soggetti economici cui si riferiscono le operazioni, mentre presso la sede della "[OSCURATO:SOCIETA]" non sono stati rinvenuti i documenti corrispondenti; anzi, dall'analisi delle fatture emesse dalla società è emerso che, nel periodo oggetto di verifica, sono state emesse ulteriori fatture, atteso che la numerazioni effettuavano dei "salti".Dunque, avuto riguardo al collegamento con l'omessa dichiarazione fiscale (art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000) di cui al capo A, collegamento rivelatore del dolo della condotta di occultamento e/o di distruzione delle scritture contabili, risultando tale condotta funzionale all'esigenza di celare all'esterno il reale volume di affari della società, ragionevolmente è stato ritenuto provato anche il delitto ex art. 10 contestato al capo B, non risultando dirimente il fatto che comunque gli operanti siano riusciti a ricostruire il complessivo movimento di affari dell'impresa tramite i dati forniti dai clienti, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862 - 02) che, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. 3. Il terzo motivo, riguardante la confisca, è parimenti inammissibile, in quanto generico, dolendosi la difesa della statuizione adottata ai sensi dell'art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000, senza però esplicitarne chiaramente le ragioni. Del resto sul punto non si ravvisa alcuna criticità, posto che il G.U,P. ha disposto legittimamente la confisca per equivalente nei beni nella titolarità di Ruoppolo fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alle imposte evase, ossia al profitto del reato, dovendosi solo precisare che, come affermato da questa Corte (cfr. ex multis Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, Rv. 259661), in tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può emettere il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità della individuazione specifica dei beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora dovesse ritenersi pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare. 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, il ricorso proposto nell'interesse di Ruoppolo deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor
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