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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04527/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2311/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che la convenuta occupava sine titulo un immobile di proprietà dell’attore, e chiedendone la condanna al rilascio.

2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo di avere convissuto more uxorio con l’attore quodam tempore nel suddetto immobile, e che in tale occasione l’immobile le era stato concesso in comodato gratuito “vita natural durante”.

3. Con sentenza 13 dicembre 2019 n. 2311 il Tribunale accolse la domanda di rilascio, ritenendo che la convenuta non avesse provato l’esistenza di un titolo legittimo di detenzione dell’immobile e che le prove a tal fine richieste erano inammissibili perché aventi ad oggetto valutazioni di tipo giuridico.

La sentenza venne appellata dalla soccombente.

4. La Corte d’appello di Roma con ordinanza 30 dicembre 2020 n. 5024 dichiarò l’appello inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c..

5. Sia la sentenza di primo grado, sia l’ordinanza d’appello sono state impugnate per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivie illustrato da memoria.

Sergio del Prete ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel primo motivo di ricorso -che investe la sentenza di primo grado - la ricorrente mescola due censure.

Con una prima censura deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di provare per testimoni che l’immobile da lei occupato le fosse stato concesso in comodato, in quanto il contratto di comodato gratuito non richiede ad probationemla prova scritta.

Con una seconda censura deduce che comunque il Tribunale avrebbe potuto trarre aliunde, da altre fonti di prova acquisite al giudizio, la prova della stipula del suddetto contratto.

1.1. La prima censura è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. il Tribunale infatti ha rigettato la prova per testi non sul presupposto che il comodato richiedesse la forma scritta ad substantiam, ma sul diverso presupposto che i capitoli di prova, per come erano articolati, demandavano ai testimoni una vera e propria valutazione giuridica, come tale inammissibile.

Anche la seconda censura è manifestamente inammissibile, perché investe la valutazione delle prove, come noto riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo contiene plurime censure ed allegazioni eterogenee, che possono essere così riassunte: a) erroneamente il giudice di merito ha ritenuto inammissibile una prova testimoniale che invece era “indispensabile”, dal momento che un contratto verbale di comodato gratuito può essere provato solo per testimoni; b) l’attore non aveva provato che l’occupazione della convenuta fosse sine titulo; c) il Tribunale non ha preso in esame la mancata risposta dell’attore all’interrogatorio formale a lui deferito, sicché dovevano ritenersi ammesse le circostanze oggetto dell’interrogatorio, vale a dire la stipula del comodato; d) il concetto di “contratto di comodato” è “conosciuto dalla generalità dei cittadini”, sicché il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che chiedere ad un testimone se fosse stato stipulato un contratto comodato costituisse una valutazione di tipo giuridico; e) se i testimoni fossero stati interrogati, poiché erano presenti alla stipula del comodato, avrebbero confermato i fatti dedotti dall’attrice.

2.1. La censura sub (a) è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi .

Il tribunale, infatti, ha rigettato la richiesta di prova testimoniale perché avente ad oggetto una valutazione di tipo giuridico. 2.2.

La censura sub (b) è manifestamente infondata, dal momento che é onere di chi occupa un immobile dimostrare la legittimità dell’occupazione, e non di chi ne chiede il rilascio dimostrare l’illegittimitàdi quella.

2.3. La censura sub (c) è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

Il Tribunale, infatti, non ha “trascurato” di prendere in esame la mancata risposta dell’attore all’interrogatorio formale deferitogli.

Ha, al contrario, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] decaduta dal diritto di raccogliere l’interrogatorio formale dell’attore, ex art. 208 c.p.c., a causa dell’assenza del suo difensore all’udienza fissata per l’assunzione della prova (così la sentenza impugnata, p. 2 secondo capoverso).

2.4. La censura sub (d) è manifestamente infondata, in quanto nessuna valutazione giuridica può mai essere demandata ad un testimone, per quanto elementare essa sia.

2.5. La censura sub (e), infine, è manifestamente inammissibile per l’irrazionalità che la sottende.

La ricorrente, infatti, in sostanza assume che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto per avere rigettato una prova che, se raccolta, le avrebbe consentito di vincere la causa.

Ma ad una simile considerazione è agevole replicare che l’ammissibilità della prova va valutata ex ante in base al suo contenuto, e non ex post , in base a “quel che avrebbe potuto riferire” il testimone non ammesso.

3. Col terzo motivo la ricorrente censura l’ordinanza d’appello nella part e in cui ha affermato che un contratto verbale di comodato sarebbe nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della legge 311/04.

3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile sia perché investe una affermazione compiuta dalla Corte d’appello ad abundantiam; sia in ogni caso perché la ritenuta inammissibilità dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. rende irrilevanti le motivazioni adottate dalla Corte d’appello, ed impone all’appellante soccombente di impugnare per cassazione soltanto la sentenza di primo grado.

Questa corte infatti ha già stabilito che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata (Sez. 3- , Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, Rv. 655096 -01).

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5474-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2311/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che la convenuta occupava sine titulo un immobile di proprietà dell’attore, e chiedendone la condanna al rilascio. 2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì eccependo di avere convissuto more uxorio con l’attore quodam tempore nel suddetto immobile, e che in tale occasione l’immobile le era stato concesso in comodato gratuito “vita natural durante”. 3. Con sentenza 13 dicembre 2019 n. 2311 il Tribunale accolse la domanda di rilascio, ritenendo che la convenuta non avesse provato l’esistenza di un titolo legittimo di detenzione dell’immobile e che le prove a tal fine richieste erano inammissibili perché aventi ad oggetto valutazioni di tipo giuridico. La sentenza venne appellata dalla soccombente. 4. La Corte d’appello di Roma con ordinanza 30 dicembre 2020 n. 5024 dichiarò l’appello inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c.. 5. Sia la sentenza di primo grado, sia l’ordinanza d’appello sono state impugnate per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivie illustrato da memoria. Sergio del Prete ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel primo motivo di ricorso -che investe la sentenza di primo grado - la ricorrente mescola due censure. Con una prima censura deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la richiesta di provare per testimoni che l’immobile da lei occupato le fosse stato concesso in comodato, in quanto il contratto di comodato gratuito non richiede ad probationemla prova scritta. Con una seconda censura deduce che comunque il Tribunale avrebbe potuto trarre aliunde, da altre fonti di prova acquisite al giudizio, la prova della stipula del suddetto contratto. 1.1. La prima censura è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. il Tribunale infatti ha rigettato la prova per testi non sul presupposto che il comodato richiedesse la forma scritta ad substantiam, ma sul diverso presupposto che i capitoli di prova, per come erano articolati, demandavano ai testimoni una vera e propria valutazione giuridica, come tale inammissibile. Anche la seconda censura è manifestamente inammissibile, perché investe la valutazione delle prove, come noto riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo contiene plurime censure ed allegazioni eterogenee, che possono essere così riassunte: a) erroneamente il giudice di merito ha ritenuto inammissibile una prova testimoniale che invece era “indispensabile”, dal momento che un contratto verbale di comodato gratuito può essere provato solo per testimoni; b) l’attore non aveva provato che l’occupazione della convenuta fosse sine titulo; c) il Tribunale non ha preso in esame la mancata risposta dell’attore all’interrogatorio formale a lui deferito, sicché dovevano ritenersi ammesse le circostanze oggetto dell’interrogatorio, vale a dire la stipula del comodato; d) il concetto di “contratto di comodato” è “conosciuto dalla generalità dei cittadini”, sicché il Tribunale non avrebbe potuto ritenere che chiedere ad un testimone se fosse stato stipulato un contratto comodato costituisse una valutazione di tipo giuridico; e) se i testimoni fossero stati interrogati, poiché erano presenti alla stipula del comodato, avrebbero confermato i fatti dedotti dall’attrice. 2.1. La censura sub (a) è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi . Il tribunale, infatti, ha rigettato la richiesta di prova testimoniale perché avente ad oggetto una valutazione di tipo giuridico. 2.2. La censura sub (b) è manifestamente infondata, dal momento che é onere di chi occupa un immobile dimostrare la legittimità dell’occupazione, e non di chi ne chiede il rilascio dimostrare l’illegittimitàdi quella. 2.3. La censura sub (c) è manifestamente inammissibile per estraneità alla ratio decidendi. Il Tribunale, infatti, non ha “trascurato” di prendere in esame la mancata risposta dell’attore all’interrogatorio formale deferitogli. Ha, al contrario, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] decaduta dal diritto di raccogliere l’interrogatorio formale dell’attore, ex art. 208 c.p.c., a causa dell’assenza del suo difensore all’udienza fissata per l’assunzione della prova (così la sentenza impugnata, p. 2 secondo capoverso). 2.4. La censura sub (d) è manifestamente infondata, in quanto nessuna valutazione giuridica può mai essere demandata ad un testimone, per quanto elementare essa sia. 2.5. La censura sub (e), infine, è manifestamente inammissibile per l’irrazionalità che la sottende. La ricorrente, infatti, in sostanza assume che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto per avere rigettato una prova che, se raccolta, le avrebbe consentito di vincere la causa. Ma ad una simile considerazione è agevole replicare che l’ammissibilità della prova va valutata ex ante in base al suo contenuto, e non ex post , in base a “quel che avrebbe potuto riferire” il testimone non ammesso. 3. Col terzo motivo la ricorrente censura l’ordinanza d’appello nella part e in cui ha affermato che un contratto verbale di comodato sarebbe nullo ai sensi dell’articolo 1, comma 346, della legge 311/04. 3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile sia perché investe una affermazione compiuta dalla Corte d’appello ad abundantiam; sia in ogni caso perché la ritenuta inammissibilità dell’appello ex articolo 348 bis c.p.c. rende irrilevanti le motivazioni adottate dalla Corte d’appello, ed impone all’appellante soccombente di impugnare per cassazione soltanto la sentenza di primo grado. Questa corte infatti ha già stabilito che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo parzialmente diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata (Sez. 3- , Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, Rv. 655096 -01). 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso ar
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