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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13877/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25507-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - WL) avverso la sentenza n. 902/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 25507 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, nel 2001, notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo ad Irpef e contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1995, con sanzioni ed interessi.

Il ricorso del contribuente fu respinto in primo grado e accolto in appello.

In esito al ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia, la decisione d'appello fu cassata, con sentenza 25.6.09 n.14982, e la causa fu rinviata al giudice di primo grado.

In difetto di riassunzione nel termine previsto dall'art.63, comma 2, d.lgs.546/92 (di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza, scaduto il 26.9.2010), e dopo che il presidente della CTP individuata dalla Corte come giudice del rinvio, ebbe emesso, in data 9.6.2014, un decreto dichiarativo dell'estinzione del giudizio, al contribuente fu notificata il 30.3.2018, una cartella di pagamento a titolo (per quanto qui interessa) di definitiva iscrizione a ruolo dell'irpef e del contributo al servizio sanitario nazionale per il 1995, oltre interessi e sanzioni, quale risultante dall'avviso di accertamento notificato nel 2001.

Contro detta cartella il contribuente proponeva ricorso denunciando l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c) del d.P.R. 602/73.

Il ricorso veniva accolto dalla commissione provinciale di Caserta.

La commissione regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate con cui era stato fatto valere che ii termine previsto dall'art.25 del d.P.R.602/73 era inapplicabile "in quanto [detto articolo] si riferisce alla fase amministrativa e non alla anche a quella processuale", ferma invece restando l'applicabilità del termine di prescrizione stabilito dell'art.2946 c.c. e incontrovertibilmente interrotto dalla notifica della cartella.

La CTR ha aggiunto che il dies a quo di tale termine doveva essere individuato nel 9.6.2014 allorché fu emesso il decreto presidenziale "che, pur costituendo una presa d'atto dell'estinzione del giudizio ... costituisce il momento in cui il diritto può essere esercitato"; 2.avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt.63, d.lgs. 546/92, 393 c.p.c. 25 d.P.R. 602/73, 2953 e 2946 c.c.".

Il contribuente sostiene che la CTR ha errato nel ritenere inapplicabile l'art.25, comma 1, lett.c) del d.P.R. 602/73;

3. l'Agenzia resiste con controricorso; considerato che:

1. sulla questione sollevata dal ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.;

2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25507-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - WL) avverso la sentenza n. 902/24/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25507 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1.11Agenzia delle Entrate, nel 2001, notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento relativo ad Irpef e contributo al Servizio sanitario nazionale per l'anno 1995, con sanzioni ed interessi. Il ricorso del contribuente fu respinto in primo grado e accolto in appello. In esito al ricorso per cassazione proposto dall'Agenzia, la decisione d'appello fu cassata, con sentenza 25.6.09 n.14982, e la causa fu rinviata al giudice di primo grado. In difetto di riassunzione nel termine previsto dall'art.63, comma 2, d.lgs.546/92 (di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza, scaduto il 26.9.2010), e dopo che il presidente della CTP individuata dalla Corte come giudice del rinvio, ebbe emesso, in data 9.6.2014, un decreto dichiarativo dell'estinzione del giudizio, al contribuente fu notificata il 30.3.2018, una cartella di pagamento a titolo (per quanto qui interessa) di definitiva iscrizione a ruolo dell'irpef e del contributo al servizio sanitario nazionale per il 1995, oltre interessi e sanzioni, quale risultante dall'avviso di accertamento notificato nel 2001. Contro detta cartella il contribuente proponeva ricorso denunciando l'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell'art.25, comma 1, lett.c) del d.P.R. 602/73. Il ricorso veniva accolto dalla commissione provinciale di Caserta. La commissione regionale della Campania, con la sentenza in epigrafe ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate con cui era stato fatto valere che ii termine previsto dall'art.25 del d.P.R.602/73 era inapplicabile "in quanto [detto articolo] si riferisce alla fase amministrativa e non alla anche a quella processuale", ferma invece restando l'applicabilità del termine di prescrizione stabilito dell'art.2946 c.c. e incontrovertibilmente interrotto dalla notifica della cartella. La CTR ha aggiunto che il dies a quo di tale termine doveva essere individuato nel 9.6.2014 allorché fu emesso il decreto presidenziale "che, pur costituendo una presa d'atto dell'estinzione del giudizio ... costituisce il momento in cui il diritto può essere esercitato"; 2.avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione denunciando violazione o falsa applicazione degli artt.63, d.lgs. 546/92, 393 c.p.c. 25 d.P.R. 602/73, 2953 e 2946 c.c.". Il contribuente sostiene che la CTR ha errato nel ritenere inapplicabile l'art.25, comma 1, lett.c) del d.P.R. 602/73; 3. l'Agenzia resiste con controricorso; considerato che: 1. sulla questione sollevata dal ricorrente il Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art.375 c.p.c.; 2. occorre pertanto disporre la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta; PQM dispone la trasmissione del fascicolo alla Sezione quinta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto.
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