CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.234 legge fall.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso — che denunciano vizio di motivazione per travisamento delle prova sul momento di consapevolezza dell'obbligo di cessione dell'azienda e sul tempo all'uopo occorrente nonché vizio di motivazione sul difetto dell'elemento oggettivo — esulano dal novero dei vizi deducibili, in quanto si esaurisce in mere doglianze di fatto e inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dii merito (pagg. 4 e 5); Considerato che il terzo motivo, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, nel contestare la sussistenza della causa ostativa rappresentata da due precedenti condanne per i reati di bancarotta fraudolenta, contesta la identità di indole dei reati con argomentazioni meramente assertive contrastanti con la chiara previsione dell'art. 101 cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo, che contesta la sussistenza della recidiva, si fonda su argomentazione altrettanto assertiva ed erronea sul concetto di "reati della stessa indole"; Considerato che il quinto motivo, concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così