CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 38380/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01SRHWL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso verso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, la mancata assoluzione per i reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen., non essendo stata motivata la responsabilità dell'imputato. 1. Il ricorso, peraltro affatto generico (nemmeno specifica quali elementi il Giudice avrebbe dovuto valutare), va dichiarato inammissibile con procedura de plano, non essendo i motivi proposti consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata (in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident