Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:918
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0339
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
24 ottobre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito ai consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Rischio di eccessivo indebitamento – Articolo 8 – Obbligo del creditore di verifica del merito creditizio del consumatore – Articolo 10 – Informazioni da inserire nei contratti di credito – Articolo 23 – Sanzione in caso di violazione di tale obbligo – Sanzioni equivalenti – Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione applicata»
Nella causa C‑339/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia), con decisione del 28 aprile 2023, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2023, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] Zamknięty
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias, presidente di sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, e Z. Csehi (relatore), giudice,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il governo polacco, da B. Majczyna e S. Żyrek, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da S. Šindelková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da P. Ondrůšek e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 8, 10 e 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (
GU 2008, L 133, pag. 66
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra lo [OSCURATO:PERSONA] Zamknięty (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), cessionario della [OSCURATO:PERSONA] S.A., e LC, una persona fisica, in merito al pagamento di un credito risultante da un contratto di credito al consumo (in prosieguo: il «contratto di credito al consumo»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 26 e 47 della direttiva 2008/48 così recitano:
«(26)
(…) In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del merito creditizio, e gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si verificasse. (…) [I] creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nell’arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali.
(...)
(47)
[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l’attuazione. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive».
4
L’articolo 8 di tale direttiva, rubricato «Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente. [OSCURATO:PERSONA] membri la cui normativa prevede già una valutazione del merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente possono mantenere tale obbligo».
5
L’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Informazioni da inserire nei contratti di credito», elenca le informazioni da inserire nei contratti di credito.
6
L’articolo 23 della stessa direttiva, rubricato «Sanzioni», così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive».
Diritto polacco
Legge relativa al credito ai consumatori
7
L’ustawa o kredycie konsumenckim (legge relativa al credito ai consumatori), del 12 maggio 2011 (Dz. U. n. 126, posizione 715), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge relativa al credito ai consumatori»), ha trasposto la direttiva 2008/48 nell’ordinamento giuridico polacco.
8
L’articolo 9 della legge relativa al credito ai consumatori dispone quanto segue:
«1. Prima della conclusione di un contratto di credito al consumo, il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore. (...)
2. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni fornite dal consumatore o sulla base delle informazioni ottenute consultando la banca dati pertinente o i dati di cui dispone il creditore.
3. Il consumatore è tenuto a fornire, su richiesta del creditore, i documenti e le informazioni necessari alla valutazione del merito creditizio.
4. Se il creditore è una banca o un altro istituto legalmente abilitato a concedere prestiti, la valutazione del merito creditizio è effettuata conformemente all’articolo 70 dell’ustawa – Prawo bankowe (legge bancaria), del 29 agosto 1997 (Dz. U. n. 140, posizione 939), e alle altre norme applicabili a tali soggetti, tenendo conto dei paragrafi da 1 a 3».
9
L’articolo 45, paragrafo 1, della legge relativa al credito ai consumatori dispone che, in caso di violazione di disposizioni che prevedono diversi obblighi del creditore, tra cui l’obbligo di informazione, il consumatore, dopo aver presentato una dichiarazione scritta al creditore, rimborsi il credito senza gli interessi e gli altri oneri connessi al credito spettanti al creditore nei termini e secondo le modalità stabilite dal contratto.
Legge recante il codice civile
10
Ai sensi dell’articolo 58 dell’ustawa – Kodeks cywilny (legge recante il codice civile), del 23 aprile 1964 (Dz. U. n. 16, posizione 93), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale:
«1. Un atto giuridico contrario alla legge o volto ad eludere la legge è nullo e non avvenuto, a meno che una disposizione pertinente non disponga diversamente, in particolare a meno che la stessa preveda che le disposizioni invalide dell’atto giuridico siano sostituite dalle pertinenti disposizioni di legge.
2. Un atto giuridico contrario alle norme di convivenza sociale è nullo e non avvenuto.
3. Se solo una parte dell’atto giuridico è viziata da nullità, le altre parti dell’atto restano in vigore, a meno che risulti dalle circostanze che l’atto non sarebbe stato eseguito in assenza delle disposizioni viziate da nullità».
Legge recante il codice di procedura civile
11
L’articolo 505
4
, paragrafo 1, dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (legge recante il codice di procedura civile), del 17 novembre 1964 (Dz. U. n. 43, posizione 296), nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, così recita:
«Qualsiasi modifica della domanda giudiziale è inammissibile. Gli articoli da 75 a 85, gli articoli da 194 a 196 e l’articolo 198 non sono applicabili».
Legge bancaria
12
L’articolo 70 della legge bancaria, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale, prevede quanto segue:
«1. La banca subordina la concessione di un credito al merito creditizio del mutuatario. Per merito creditizio si intende la capacità di rimborsare il credito ottenuto, maggiorato degli interessi, alle date specificate nel contratto. Il mutuatario è tenuto a presentare, su richiesta della banca, i documenti e le informazioni necessari per la valutazione di tale capacità.
2. La banca può concedere un credito a una persona fisica (...) che non è solvibile, a condizione che:
1)
sia prevista una modalità specifica di garanzia del rimborso del credito;
(...)
3. Il mutuatario è tenuto a consentire alla banca di effettuare qualsiasi attività di valutazione della sua situazione finanziaria ed economica e di controllare l’utilizzo e il rimborso del credito».
13
Ai sensi dell’articolo 78a di tale legge, nella versione applicabile alla controversia nel procedimento principale:
«Le disposizioni della legge si applicano ai contratti di credito e ai prestiti di denaro stipulati da una banca in conformità alle disposizioni della legge [relativa al] credito ai consumatori, nei limiti in cui non sono regolati da tale legge».
Procedimento principale e questione pregiudiziale
14
Il 28 settembre 2017 LC e la [OSCURATO:PERSONA], con sede in Varsavia (Polonia), hanno concluso il contratto di credito al consumo. L’importo del credito al consumo così ottenuto da LC ammontava a 49148,06 zloty polacchi (PLN) (circa EUR 10457) e l’importo totale da rimborsare ammontava a PLN 62573,16 (circa EUR 13313,44). Tale somma consisteva nel capitale preso in prestito, negli interessi per l’intero periodo di validità del contratto e in una commissione denominata «commissione di concessione del prestito» di importo pari a PLN 7323,06 (circa EUR 1558). Tale credito al consumo doveva essere rimborsato in 60 rate mensili di importo pari a PLN 1042 (circa EUR 221) entro il 3 ottobre 2022.
15
Nel contratto di credito al consumo, LC ha dichiarato che il suo reddito mensile netto medio ammontava a PLN 1755,62 (circa EUR 373). In tale contratto era inoltre menzionato un debito a carico di LC, consistente in un prestito le cui rate mensili ammontano a PLN 320 (circa EUR 68).
16
Il credito risultante dal contratto di credito al consumo è stato ceduto dalla [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA], anch’esso con sede in Varsavia.
17
Poiché LC non aveva rimborsato la somma mutuata entro il termine stabilito, lo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Lublinie (Tribunale circondariale di Lublino ovest, Polonia) una domanda di pagamento. Tale giudice ha accolto la domanda e ha emesso un’ingiunzione di pagamento nei confronti di LC. LC ha proposto opposizione a detta ingiunzione di pagamento dinanzi al Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia), giudice del rinvio. In tale opposizione, LC sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato il suo merito creditizio al momento della conclusione del contratto di credito al consumo.
18
Nel corso del procedimento principale, il giudice del rinvio ha constatato che il credito al consumo di cui trattasi era stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione delle disposizioni che recepiscono, nel diritto polacco, l’obbligo del creditore di valutare il merito creditizio del debitore, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Pertanto, detto giudice si interroga sulle conseguenze di tale violazione.
19
Al riguardo, il giudice del rinvio rileva che, sebbene esista una molteplicità di sanzioni previste nel diritto nazionale, quando il legislatore polacco ha trasposto la direttiva 2008/48, quest’ultimo non ha tuttavia previsto sanzioni specifiche in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore che intende ottenere un credito al consumo.
20
Il giudice del rinvio precisa che l’articolo 45 della legge relativa al credito ai consumatori prevede una sanzione detta «credito gratuito». Tale sanzione è una di quelle che si applicano solo alle violazioni previste, tra le quali non figura l’inosservanza dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48. Lo stesso giudice rileva, inoltre, che è possibile applicare l’articolo 58 della legge recante il codice civile, il quale consente l’eventuale irrogazione di una sanzione consistente nella nullità dell’atto giuridico di cui trattasi. Detto giudice precisa poi di chiedere alla Corte non già di indicare quale disposizione del diritto nazionale debba essere applicata alla controversia nel procedimento principale, bensì di stabilire l’interpretazione che occorre dare alle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in quanto la molteplicità delle sanzioni previste dal diritto nazionale comporta anche una differenza in termini di proporzionalità della sanzione per la violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/48.
21
Il giudice del rinvio evidenzia che, nella sentenza del 10 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Luxembourg) (
C‑303/20
,
EU:C:2021:479
), la Corte ha fatto riferimento al margine di discrezionalità di cui dispone il giudice nazionale nell’applicazione e, in particolare, nella scelta di una misura proporzionata alla gravità della violazione accertata. Esso si chiede se ciò significhi che tale misura debba essere equivalente alle sanzioni previste in caso di violazione degli altri obblighi derivanti dalle disposizioni di trasposizione della direttiva 2008/48.
22
A tal proposito, il giudice del rinvio precisa che dalla giurisprudenza della Corte si evince che sia l’obbligo previsto all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 sia gli obblighi di informazione risultanti da tale direttiva rivestono un’importanza fondamentale per i consumatori. Di conseguenza, esso si chiede se nel diritto nazionale sia ammissibile una differenziazione delle sanzioni di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/48, ancorché debba ritenersi che gli obblighi imposti al professionista dagli articoli 8 e 10 della direttiva 2008/48 siano equivalenti, vale a dire dello stesso rango, e perseguano gli stessi obiettivi.
23
Ciò premesso, il Sąd [OSCURATO:PERSONA] w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 8 della direttiva [2008/48] debba essere interpretato nel senso che l’obbligo in esso sancito, incombente sul creditore, di verificare il merito creditizio del consumatore (mutuatario) è equivalente ad altri obblighi previsti dalla medesima direttiva (in particolare, agli obblighi di informazione di cui agli articoli 10 e seguenti), con la conseguenza che le sanzioni alle quali rinvia l’articolo 23 della direttiva non possono essere differenti, vale a dire, non possono prevedere conseguenze giuridiche diverse per ogni singola violazione di ciascuno di tali obblighi».
Sulla questione pregiudiziale
24
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 23 della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che esso non osta a che una sanzione applicata in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, differisca dalla sanzione prevista in caso di violazione di altri obblighi eventualmente equivalenti previsti in detta direttiva e segnatamente in caso di violazione dell’obbligo menzionato all’articolo 10, paragrafo 2, di quest’ultima, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito al consumo.
25
Occorre ricordare che, conformemente all’articolo 23 della direttiva 2008/48, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma di detta direttiva e prendere tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
26
Dalla formulazione di tale articolo 23 risulta quindi, da un lato, che le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi derivanti da detta direttiva devono essere definite in modo tale che le sanzioni siano efficaci, proporzionate nonché dissuasive e, dall’altro, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Entro tali limiti, come indicato nel considerando 47 della stessa direttiva, la scelta delle norme sulle sanzioni viene lasciata alla discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri (sentenza del 27 marzo 2014, LCL [OSCURATO:PERSONA],
C‑565/12
,
EU:C:2014:190
, punto
43
).
27
Al riguardo, si deve rilevare che dalla giurisprudenza risulta che, al fine di conseguire l’obiettivo perseguito dall’articolo 23 della direttiva 2008/48, vale a dire garantire che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive, non solo il legislatore nazionale, ma anche i giudici nazionali devono disporre, nei limiti definiti dall’oggetto della controversia di cui sono investiti, di un potere discrezionale che consenta loro di scegliere, a seconda delle circostanze del caso di specie, la misura proporzionata alla gravità dell’inosservanza dell’obbligo accertata. Tali giudici devono quindi prendere in considerazione tutte le norme del diritto nazionale e interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di tale direttiva, al fine di ottenere un risultato compatibile con gli obiettivi da essa perseguiti [v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Luxembourg),
C‑303/20
,
EU:C:2021:479
, punto
36
e giurisprudenza ivi citata].
28
Pertanto, a condizione che le norme relative alle sanzioni per le violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva 2008/48, stabilite da uno Stato membro, siano conformi alle prescrizioni della giurisprudenza citata ai punti 26 e 27 della presente sentenza, l’articolo 23 di tale direttiva non osta a che la violazione di obblighi diversi sia soggetta a differenti sanzioni.
29
Orbene, a tal riguardo, occorre precisare che la direttiva 2008/48 prevede differenti obblighi che perseguono obiettivi distinti.
30
Infatti, lo scopo dell’obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione di un contratto di credito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, è, come espressamente indicato nel considerando 26 di tale direttiva, quello di responsabilizzare i creditori e di tutelare i consumatori, garantendo che i creditori non concedano prestiti in modo irresponsabile senza previa valutazione del merito creditizio del consumatore (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Nárokuj,
C‑755/22
,
EU:C:2024:10
, punti
34
e
46
nonché giurisprudenza ivi citata).
31
Un obbligo del genere, poiché mira a tutelare i consumatori contro i rischi di indebitamento eccessivo e di insolvenza, riveste, per gli stessi, un’importanza fondamentale [v., in tal senso, sentenza del 10 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Luxembourg),
C‑303/20
,
EU:C:2021:479
, punto
29
e giurisprudenza ivi citata].
32
Dal canto loro, le informazioni precedenti e concomitanti alla stipulazione di un contratto di credito, relative alle condizioni contrattuali e alle conseguenze di detta stipulazione, in particolare le informazioni, previste all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, consentono al consumatore di decidere se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista. Tali informazioni rivestono quindi un’importanza fondamentale anche per il consumatore (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová,
C‑377/14
,
EU:C:2016:283
, punto
64
e giurisprudenza ivi citata).
33
Sebbene dalla giurisprudenza emerga che sia l’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore prima della conclusione di un contratto di credito, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sia l’obbligo di informazione, previsto in particolare all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, rivestono un’importanza fondamentale, si deve tuttavia constatare che tali obblighi perseguono obiettivi diversi e che la loro violazione non comporta conseguenze simili, sia dal punto di vista dell’interesse giuridico tutelato dalla disposizione di cui trattasi sia dal punto di vista delle parti del contratto di credito.
34
In tal senso, la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore potrebbe comportare che quest’ultimo concluda un contratto di credito che lo espone ad un indebitamento eccessivo e ad un’insolvenza. Per contro, le conseguenze della violazione degli obblighi di informazione possono variare considerevolmente a seconda dell’obbligo specifico in questione, poiché la gravità di tale violazione dipende, inoltre, nella prassi, dal numero e dall’importanza degli elementi mancanti in tale contratto di credito. Ad esempio, siffatte violazioni possono rendere difficile per il consumatore il raffronto tra le offerte di credito o l’esercizio dei diritti derivanti da detto contratto di credito.
35
Ne consegue che la violazione di due obblighi di importanza fondamentale può implicare conseguenze diverse per il consumatore e che le sanzioni applicate, senza essere necessariamente le stesse, in entrambi i casi devono essere, in particolare, proporzionate tenendo conto sia della gravità individuale della violazione sia delle differenti conseguenze che ne derivano per il consumatore.
36
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 23 della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una sanzione applicata in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, differisca dalla sanzione prevista in caso di violazione di altri obblighi eventualmente equivalenti previsti in detta direttiva e segnatamente in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito al consumo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite da detto articolo 23.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a che una sanzione applicata in caso di violazione dell’obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore, previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva, differisca dalla sanzione prevista in caso di violazione di altri obblighi eventualmente equivalenti previsti in detta direttiva e segnatamente in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, della stessa direttiva, relativo alle informazioni da inserire nei contratti di credito al consumo, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite da detto articolo 23.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il polacco.