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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024

Cassazione n. 07757/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, nel riformare parzialmente la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la loro affermazione di reità per il delitto di cui agli artt. 110, 614 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione della legge perché non assolti perché il fatto non sussiste - è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che, in ogni caso, detto motivo sia volto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale i ricorrenti contestano la violazione e la falsa applicazione della legge in relazione alla omessa applicazione del minimo edittale della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); e che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - il motivo non è parimenti consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva per Visalli, è generico e manifestamente infondato dal momento che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza di appello) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 07 febbraio 2024 Il cons\i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, nel riformare parzialmente la pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la loro affermazione di reità per il delitto di cui agli artt. 110, 614 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione della legge perché non assolti perché il fatto non sussiste - è indeducibile, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Ritenuto che, in ogni caso, detto motivo sia volto a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale i ricorrenti contestano la violazione e la falsa applicazione della legge in relazione alla omessa applicazione del minimo edittale della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata); e che, in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - il motivo non è parimenti consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato che il terzo motivo, che lamenta la mancata esclusione della recidiva per Visalli, è generico e manifestamente infondato dal momento che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 della sentenza di appello) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso degli imputati deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07 febbraio 2024 Il cons\i
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