Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1993
ECLI:EU:C:1993:911
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993CJ0037_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-37/93,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del sevizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio, rappresentato dal signor P. Duray, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,
convenuto,
avente ad oggetto la constatazione che, mantenendo in vigore nella legislazione belga disposizioni in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE,
composta dai signori P. Due, presidente, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. [OSCURATO:PERSONA], P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 novembre 1993,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1993, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha presentato, in virtù dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far constatare che, mantenendo in vigore nella legislazione belga disposizioni in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 48 del Trattato CEE e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
2 L' art. 3 della legge belga 25 febbraio 1964, che organizza la categoria della gente di mare della marina mercantile, modificata dalla legge 8 luglio 1975, stabilisce che solo il personale iscritto all' albo costituito presso il ministero dell' Occupazione e del Lavoro può venire assunto come personale navigante sulle navi della marina mercantile belga. Conformemente a questa disposizione, possono venir iscritte all' albo in questione solo le persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], l' art. 12, secondo comma, del regolamento del 9 aprile 1965, relativo all' albo della gente di mare della marina mercantile, stabilisce che gli stranieri possono venir iscritti all' albo solo in caso di carenza di candidati idonei di cittadinanza belga.
3 Il governo belga non contesta che le disposizioni nazionali impugnate siano incompatibili con le norme comunitarie. Si limita a far osservare che i progetti preliminari di una legge e di un regio decreto che modificano la direttiva in questione sono stati comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] e che si attendono le osservazioni dell' istituzione comunitaria per sottoporre i testi di legge in questione al Parlamento e al Re per l' approvazione.
4 [OSCURATO:PERSONA] osserva che il governo belga riconosce in questo modo che la normativa litigiosa non è ancora conforme al diritto comunitario e ribadisce le sue conclusioni.
5 Da quanto precede emerge che, alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, il governo convenuto non aveva ancora adeguato la sua legislazione alle norme comunitarie.
6 E' perciò d' uopo constatare l' inadempimento come configurato nelle conclusioni dell' atto introduttivo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
7 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico della parte convenuta. Il regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in vigore nella sua legislazione norme in virtù delle quali taluni impieghi della gente di mare, diversi da quelli di capitano e di comandante in seconda, sono riservati ai cittadini belgi, il regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell' art. 48 del Trattato e degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei cittadini all' interno della Comunità.
2) [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è condannato alle spese.