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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 21015/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di dolo nel reato di evasione, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag. 3) le ragioni giustificative della affermazione di responsabilità con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili; - che l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui si trova sottoposto a restrizione richiede, come è noto, il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288); - che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, sollecitando questa Suprema Corte ad esprimere un giudizio di merito su un profilo di doglianza (difetto di motivazione in ordine alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) che la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e disatteso (cfr. pagg. 3-4), ponendo in evidenza, con argomenti esenti da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, una serie di elementi (quali, ad es., la gravità delle modalità di realizzazione del fatto in ragione della rilevante durata dell'allontanamento dalla propria abitazione, unitamente ai numerosi, gravi e specifici precedenti penali a carico) coerentemente ritenuti preclusivi dell'evocata causa di esclusione della pena.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato e non consentito dalla legge, assertivamente reiterando censure in tema di dolo nel reato di evasione, sulle quali la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, esponendo nella motivazione (v. pag. 3) le ragioni giustificative della affermazione di responsabilità con argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili; - che l'evasione consistente nell'allontanamento del detenuto agli arresti domiciliari dal luogo in cui si trova sottoposto a restrizione richiede, come è noto, il dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza di allontanarsi in assenza della necessaria autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Rv. 252288); - che il secondo motivo di ricorso non è consentito dalla legge, sollecitando questa Suprema Corte ad esprimere un giudizio di merito su un profilo di doglianza (difetto di motivazione in ordine alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.) che la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato e disatteso (cfr. pagg. 3-4), ponendo in evidenza, con argomenti esenti da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, una serie di elementi (quali, ad es., la gravità delle modalità di realizzazione del fatto in ragione della rilevante durata dell'allontanamento dalla propria abitazione, unitamente ai numerosi, gravi e specifici precedenti penali a carico) coerentemente ritenuti preclusivi dell'evocata causa di esclusione della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 21015/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris