CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10710/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente-controD'[OSCURATO:PERSONA],-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3507/2025depositata il 05/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13528/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 10710/2026Data pubblicazione 22/04/2026Con sentenza in data 5.6.2025 la Corte d’Appello di Roma dichiaravainammissibile l’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza pronunciata dal Tribunale di Roma con la quale era statoaccertato l’inadempimento del conduttore all’obbligo di corrisponderetempestivamente i canoni dovuti al locatore D’[OSCURATO:PERSONA] e dichiaratala risoluzione del contratto di locazione con condanna al rilasciodell’immobile ed al pagamento dei canoni rimasti non versati.Il giudice dell’impugnazione, rilevato d’ufficio che l’appello era statadepositato oltre il termine di cui all’art.323 c.p.c., lo dichiaravainammissibile.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolatoin un unico motivo.D’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo ed unico motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnataper «nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1^ - n. 3, c.p.c.per grave e palese violazione di norme di diritto costituita dall’errataapplicazione da parte della corte di secondo grado, con conseguente suamanifesta violazione, dell’art. 434 ultimo comma, del codice di proceduracivile – omessa e comunque del tutto insufficiente motivazione sul puntodell’asserita tardività dell’appello proposto dal qui ricorrente avverso lasentenza di primo grado.»Si duole che la Corte di Appello di Roma ha illegittimamente equiparatoalla “notifica” della sentenza, in grave e chiarissima ed indiscutibileNumero registro generale 13528/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 10710/2026Data pubblicazione 22/04/2026violazione dell’art. 434 ultimo comma del Codice di Procedura Civile, lalettura in udienza del dispositivo di primo grado e della sua motivazione.Il motivo è fondato e merita accoglimento.La corte territoriale così motiva:” Nei giudizi regolati dal rito del lavoro ilpotere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria deltesto della sentenza e notifica della stessa, cui equivale la lettura deldispositivo e motivazione in udienza. L'impugnazione va proposta conricorso ex articolo 434 c.c. da depositarsi nella cancelleria della corte entro30 giorni dalla notificazione della sentenza ….Nel giudizio in esame lalettura del dispositivo e motivazione in udienza è intervenuta in data19/04/2022, onde l'appello andava introdotto con deposito del ricorso incancelleria entro il 19/5/2022, mentre risulta depositato il 6 giugno 2022.Ne consegue che il presente appello va dichiarato inammissibile”.Tuttavia, la corte territoriale ha erroneamente equiparato la lettura inudienza del dispositivo e della motivazione della sentenza allanotificazione della stessa.E’ noto che "In materia di controversie soggette al rito del lavoro, l'art.429, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 53, comma 2, del d.l. n.112 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 2008 - applicabile"ratione temporis" - prevede che il giudice all'udienza di discussionedecide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fattoe diritto della decisione, sicché, in analogia con lo schema dell'art. 281-sexies c.p.c., il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente allasottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazioneprescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, dellacancelleria dalla comunicazione della sentenza; viceversa, nella residualeipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissiun termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza,Numero registro generale 13528/2025Numero sezionale 1252/2026Numero di raccolta generale 10710/2026Data pubblicazione 22/04/2026ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alleparti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere" (Cass. Sez. L. n.13617/2017, Cass. n. 14724 /2018, Cass. n.3394/2021, Cass.n.25665/2025).Dunque, la lettura della motivazione e del dispositivo è equiparata allapubblicazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine lungo perl’impugnazione e non, invece, alla relativa notificazione della stessa dallaparte interessata affinché decorra il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.(si vedano in motivazione anche Cass. n.18663/2025, Cass. n.6059/2018, Cass. n. 19177/2016).Nella specie non risulta essere intervenuta alcuna notifica della sentenzadi primo grado (né D’[OSCURATO:PERSONA] si è costituito in questo giudizio perdarne conto).L’appello dunque non poteva essere legittimamente dichiarato tardivosulla base della predetta motivazione.Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corted’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sullespese del presente procedimento. P.Q.MLa Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello diRoma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]