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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 novembre 2018

Cassazione n. 00677/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16583/2019proposto da: CARIFIN ITALIA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ta e dife sa dall’avvocatoROBERTO MECONI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. rappresenta ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2715/2018della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2018; Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. (d’ora innanzi, semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio innanzi i l Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, la U.C.

Studios s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e la Carifin Italia S.p.A. in liquidazione,e sponendo di aver stipulato con la prima un contratto di web marketing, il cui corrispettivo era stato pagato mediante finanziamento concesso dalla seconda.

L’attrice, premessoche la U.C.

Studios s.r.l.si era resa gravemente inadempiente, in quanto non solo non aveva fornito il servizio richiesto, ma aveva anche cagionato l’oscuramento del sito già attivo della cliente, domandavala risoluzione del contratto di web marketing e la condanna della U.C.

Studios s.r.l. alla restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno ; domandava, altresì, la risoluzione del collegato contratto di finanziamento, con condanna della Carifin alla restituzione delle somme versate per il relativo rimborso.

Le convenute si costituivano con distinte comparse, instando per il rigetto della pretesa attorea.

All’esito, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di web marketing, condannando la U.C.

Studios s.r.l. alla restituzione del prezzo, nonché al risarcimento del danno, mentre rigettava la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento.

2. Sul gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], cui resisteva la sola Carifin Italia S.p.A.in liquidazione, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2715/2018, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la risoluzione del contratto di finanziamento e condannava il finanziatore a restituire all’appellante l’importo corrisposto per il rimborso del prestito, pari ad euro 6.739,20.

In particolare, il giudice di seconde cure : (a) escludeva, a differenza del Tribunale, che alla Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 fattispecie potesse applicarsi la disciplina del Codice del Consumo, poiché l’appellante aveva agito per uno scopo direttamente legato alla propria attività imprenditoriale alberghiera; (b) qualificava il contratto di finanziamento come mutuo di scopo, geneticamente e funzionalmente collegato con il contratto di web marketing, alla luce di circostanze quali l’esclusiva destinazione delle somme mutuate all’acquisto del servizio, l a contestuale stipula de i due negozi su documenti intestati alla Carifin, nonché il pagamento del prezzo in favore della fornitrice eseguito direttamente da parte dalla società finanziaria; (c) osservava che la risoluzione del contratto di web marketing non poteva che coinvolgere anche il collegato mutuo di scopo,destinato a subire le ripercussioni delle vicende del primo; (d) rilevava che lamutuataria era legittimat a a domandare la restituzione delle rate di ammortamento direttamente al finanziatore, il quale avrebbe poi potuto agire in via di regresso nei confronti dellafornitrice, che aveva beneficiato direttamente della somma mutuata.

3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Carifin Italia S.p.A. in liquidazione, affidandosi a tremotivi.

4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. ha resistito con controricorso.

La UC Studios s.r.l. in liquidazione è rimasta invece intimata.

5. Le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l prim o motivo di ricorso è così rubricat o : « Vizio ex art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, oltre che per nullità della sentenza».

La ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento,circa il collegamento contrattuale tra il contratto di web marketinge il contratto di finanziamento, sulla scorta del solo elemento Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 oggettivo della destinazione della somma mutuata, senza in alcun modo indagare l’esistenza dell’elemento soggettivo.

Quanto al primo aspetto, sostiene che la Corte distrettuale avrebbe commesso due errori, consistenti, il primo, nell’aver ritenuto entrambi i negozi stipulati su documentazione intestata al finanziatore, laddove nel contratto di web marketingil nome della ricorrente nemmeno figurava; il secondo, nell’aver ritenuto che la somma mutuata fosse diretta ad esclusivo beneficio del la fornitrice, an ziché del l’[OSCURATO:PERSONA] , che aveva richiesto la somma in prestito per l’acquisto del servizio desiderato.Sul punto, la ricorrente osserva che il pagamento diretto dal finanziatore alla U.C.

Studios s.r.l. era stato eseguito su delega della cliente, e dunque era stato eseguito per conto di quest’ultima (alla quale la fornitrice aveva rimesso la fattura), come da prassi del settore, senza che da ciò potesse desumersi nulla di più che un collegamento meramente occasionale tra i negozi.

Quanto all’elemento soggettivo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe in alcun modo indagato l’eventuale sussistenza di una comune volontà delle parti intesa a creare un vincolo teleologico unitario tra i contratti di web marketing e di mutuo ; sostiene che nella fattispecie detta volontà avrebbe dovuto essere esclusa in relazione a quanto espressamente previsto dalle parti ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, in forza del quale alla Carifin non avrebbero potuto essere opposte le eccezioni relative al rapporto di compravendita, incluse quelle relative alla destinazione della somma e alla consegna del bene.

Clausola, questa, prosegue la ricorrente, espressamente approvata per iscritto dall’[OSCURATO:PERSONA] e, dunque, pienamente valida ed efficace, attestante la mancata partecipazione del finanziatore alla realizzazione dello scopo perseguito dal venditore.

2. Il secondo motivo è così rubricato: «Vizio ex art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per nullità della sentenza».La ricorrente denuncia l’illogicità Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 e la contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata, per averritenuto, in contrasto con le risultanze contrattuali, che entrambi i negozi fossero intestati alla Carifine che la somma mutuata fosse ad esclusivo beneficio della venditrice, nonché per aver affermato la volontà delle parti di concorrere ad un disegno unitario tramite il collegamento negoziale tra contratto di web marketing e contratto di mutuo, senza svolgere alcuna specifica indagine in proposito, a fronte, peraltro, della chiara previsione dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, che avrebbe dovuto portare ad escludere in radice la sussistenza dell’elemento soggettivo e a ravvisare, al più, la ricorrenza di un collegamento solooccasionale tra i contratti oggetto di giudizio.

3. Il terzo motivo è così rubricato: «Vizio ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e in particolare dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, del tutto trascurato dal giudice di merito nell’indagine circa il collegamento tra i negozi .

Deduce, altresì, che la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta di aver creato un significativo squilibrio tra gli interessi delle parti, avendo condannato la Carifin Italia S.p.A. in liquidazione (ancorché pienamente adempiente alle proprie obbligazioni) a restituire all’[OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 6.739,20, che altro non è che la stessa somma, maggiorata degli interessi, che già il Tribunale aveva ordinato alla U.C.

Studios s.r.l. di restituire all’attrice, la quale avrebbe così realizzato, all’esito del giudizio, un’ingiusta locupletazione, ottenendo titolo per agire sia nei confronti della fornitrice, sia nei confronti del finanziatore, per avere due volte il medesimo importo (una volta a titolo di restituzione del prezzo, altra volta a titolo di restituzione del finanziamento).

Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023

4. Le censure, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connesse, sono fondate.

Occorrechiarire che nella fattispecie si è al cospetto di una ipotesi di collegamento negoziale di tipo “volontario” desumibiledalla volontà espressa dalle parti e dalla causa in concreto risultante dai contratti che si assumono tra loro interdipendenti mentre si è al di fuori di quella ipotesi tipica di collegamento negoziale di fonte legale normativamente prevista dalla disciplina in materia di credito al consumo.

Nel caso in esame, infatti, risulta incontestato che l’[OSCURATO:PERSONA] non rientri nella nozione di consumatore e che, pertanto, non sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n.206 del 2005, così come quella di cui agli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993.

Per credito al consumo, infatti, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).

L a Corte d'Appello, con statuizione nonpiù censurata, ha espressamente escluso la qualità di consumatore in capo all’[OSCURATO:PERSONA] avendo questa agito per uno scopo direttamente legato all’attività imprenditoriale.

Infatti, la sottoscrizione del contratto di finanziamento era avvenuta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di webmarketing tra l’Hotel e la società United per la realizzazione di un servizio volto ad una migliore promozione del sito dell’albergo.

Da quanto detto consegue che non può farsi applicazione del principio secondo il quale ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, e che esonerail giudice del merito, in sede di accertamento, dalla necessità di riscontrare la volontà dei contraenti, dovendo solo verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore. (Sez. 2, Ordinanza n. 19434 del 08/07/2021, Rv. 661696 -01).

In tali casi, peraltro, ricorre un collegamento negoziale di fonte legale che prescinde anche dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 30/09/2015, Rv. 636881 -01).

Ciò premesso, deve osservarsi che, in ipotesi simili al caso in esame, ovvero in presenza di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, questa Corte , indipendentemente dall’inquadramento del contratto di finanziamento nella nozione di credito al consumo, ha comunque qualificato il contratto come mutuo di scopo attribuendo rilevanza alla effettiva volontà delle parti di destinare il finanziamento all'acquisto di beni e servizi.

L’esame delle censure, pertanto,deve essere condotto alla luce dei principi ripetutamente espressi da questa Corte in tema di interpretazione della volontà contrattualeal fine di stabilire l’esistenza di un collegamento negoziale voluto e realizzato dalle parti. 4.1 Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., -è un meccanismo attraverso Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti dei negozi coinvolti, presuppone la ricorrenzasia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12733 del 12/12/1995, Rv. 495037; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010, Rv. 613118).

In sostanza, perché possa configurarsi un collegamento negoziale è necessario verificare la presenza di entrambi i suddetti requisiti.Quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.Quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. 4.2 L a Corte distrettuale, nella propria indagine circa la constatazione dell’esistenza di un collegamento negoziale, non avrebbe dovuto arrestarsi alla sola destinazione della somma mutuata e alla conseguente sussistenza delnesso teleologico tra i negozi, ma avrebbe dovuto procedere anche alla verifica se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fosserodestinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro.

Tale accertamento presuppone necessariamente l'interpretazione della volontà delle parti espressa nelle diverse clausole contrattuali.

La Corte d'Appello, invece, una volta esclusa l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, trattandosi di vicenda contrattuale intercorsa tra professionisti, ha ritenuto accertata la sussistenza di un collegamento funzionale e genetico tra contratto di web marketing e contratto di finanziamento, con conseguente soggezione di quest’ultimo alle sorti del primo in base al principio simul stabunt, simul cadent, senza effettuare un completo ed esaustivo esame del testo negoziale e , in particolare , della clausola prevista dall’art. 17 del contratto di cui pure si dà atto in sentenzama che non risulta in alcun modo presa in considerazione al fine di affermare il suddetto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello a monte di prestazione di beni e servizi.

Risulta, infatti, del tutto omesso l’esame del l’art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo, trascritto a pagina 8 del ricorso, che prevedeva testualmente: «[OSCURATO:PERSONA] è informato che in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a Carifin Italia le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene».

In altri termini, quello che manca nella sentenza impugnata è l’esame del dato testuale del contratto comprensivo anche di una clausola che, riversando sul solo cliente il rischio dell’inadempimento del fornitore, potrebbe militare in senso contrario alla interdipendenza funzionale dei contratti invece ravvisata dal giudice di merito L'interpretazione della volontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità a condizione che sia condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto,circostanza che non ricorre nel caso di specie per quanto si è detto ( ex plurimis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28324 del 10/10/2023, Rv. 669374).

Risulta dunque integrato tanto il vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

D’altra parte, si legge nei motivi di appello,riportati nella sentenza impugnata alle pagine 3 e 4, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva censurato l'applicabilità al caso di specie oltre che dell'articolo 42 del codice del consumo che escludeva la responsabilità del finanziatore anche nel caso di grave inadempimento del venditore, parimenti anche la clausola di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 17 del contratto.

Inoltre , l'allora appellante aveva chiesto di accertare la natura vessatoria della suddetta clausola e,in ogni caso, la sussistenza di un accordo di esclusiva che attribuiva appunto al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore.

In relazione a tali aspetti la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta, non essendo sufficiente per affermare la risoluzione del contratto oggetto della presente controversia il riconoscimento Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 della sua interdipendenza funzionale rispetto a quello di destinazione della somma presa a mutuo, contratto poi risolto per grave inadempimentodel venditore/fornitore.

Infatti, la clausola contrattuale prevista all’art. 17, come sopra integralmente riportata, aveva ad oggetto proprio l’esclusione delle conseguenze derivanti dal collegamento tra i due negozi e, come si è detto, era necessario vagliarne i limiti di validità e di efficaciae la sua incidenza nei rapporti tra le parti (anche in relazione alla meritevolezza degli interessi tutelati, tenendo conto dei canoni di correttezza e buona fede).

La Corte d'Appello, pertanto, nel motivare la sussistenza del prefigurato collegamento negoziale non poteva prescindere del tutto dalla suddetta clausola del contratto di finanziamento anche al solo fine di affermarne l’invalidità o l’inefficacia in relazione tanto al principio di buona fede che agli art. 1341 e 1342 c.c.

Inoltre, in caso di risposta affermativa circa l’aspetto preliminare di validità ed efficacia della clausola, avrebbe dovuto valutarne i limiti di applicazione in relazione all’esistenza di un rapporto di esclusiva tra la Carifin e la UC Studios con essa convenzionata.

A tale ultimo proposito , dev e richiamarsi anche i l seguent e principio di diritto: in tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la Ric. 2019n. 16583 sez.

S2 - ud. 19 /12 /2023 condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante,della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna (Sez.3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012).

5. Si impone, dunque, l’accoglimento dei motivi di ricorso in relazione al profilo sopra esaminato.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa per un nuovo esame del merito alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16583/2019proposto da: CARIFIN ITALIA S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta ta e dife sa dall’avvocatoROBERTO MECONI; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. rappresenta ta e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2715/2018della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/11/2018; Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. (d’ora innanzi, semplicemente [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio innanzi i l Tribunale di Firenze, Sezione distaccata di Empoli, la U.C. Studios s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e la Carifin Italia S.p.A. in liquidazione,e sponendo di aver stipulato con la prima un contratto di web marketing, il cui corrispettivo era stato pagato mediante finanziamento concesso dalla seconda. L’attrice, premessoche la U.C. Studios s.r.l.si era resa gravemente inadempiente, in quanto non solo non aveva fornito il servizio richiesto, ma aveva anche cagionato l’oscuramento del sito già attivo della cliente, domandavala risoluzione del contratto di web marketing e la condanna della U.C. Studios s.r.l. alla restituzione del prezzo pagato, oltre al risarcimento del danno ; domandava, altresì, la risoluzione del collegato contratto di finanziamento, con condanna della Carifin alla restituzione delle somme versate per il relativo rimborso. Le convenute si costituivano con distinte comparse, instando per il rigetto della pretesa attorea. All’esito, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di web marketing, condannando la U.C. Studios s.r.l. alla restituzione del prezzo, nonché al risarcimento del danno, mentre rigettava la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento. 2. Sul gravame dell’[OSCURATO:PERSONA], cui resisteva la sola Carifin Italia S.p.A.in liquidazione, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2715/2018, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la risoluzione del contratto di finanziamento e condannava il finanziatore a restituire all’appellante l’importo corrisposto per il rimborso del prestito, pari ad euro 6.739,20. In particolare, il giudice di seconde cure : (a) escludeva, a differenza del Tribunale, che alla Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 fattispecie potesse applicarsi la disciplina del Codice del Consumo, poiché l’appellante aveva agito per uno scopo direttamente legato alla propria attività imprenditoriale alberghiera; (b) qualificava il contratto di finanziamento come mutuo di scopo, geneticamente e funzionalmente collegato con il contratto di web marketing, alla luce di circostanze quali l’esclusiva destinazione delle somme mutuate all’acquisto del servizio, l a contestuale stipula de i due negozi su documenti intestati alla Carifin, nonché il pagamento del prezzo in favore della fornitrice eseguito direttamente da parte dalla società finanziaria; (c) osservava che la risoluzione del contratto di web marketing non poteva che coinvolgere anche il collegato mutuo di scopo,destinato a subire le ripercussioni delle vicende del primo; (d) rilevava che lamutuataria era legittimat a a domandare la restituzione delle rate di ammortamento direttamente al finanziatore, il quale avrebbe poi potuto agire in via di regresso nei confronti dellafornitrice, che aveva beneficiato direttamente della somma mutuata. 3. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Carifin Italia S.p.A. in liquidazione, affidandosi a tremotivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. ha resistito con controricorso. La UC Studios s.r.l. in liquidazione è rimasta invece intimata. 5. Le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste con memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l prim o motivo di ricorso è così rubricat o : « Vizio ex art. 360 comma 1 n. 3) e 4) c.p.c., per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti, oltre che per nullità della sentenza». La ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe fondato il proprio convincimento,circa il collegamento contrattuale tra il contratto di web marketinge il contratto di finanziamento, sulla scorta del solo elemento Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 oggettivo della destinazione della somma mutuata, senza in alcun modo indagare l’esistenza dell’elemento soggettivo. Quanto al primo aspetto, sostiene che la Corte distrettuale avrebbe commesso due errori, consistenti, il primo, nell’aver ritenuto entrambi i negozi stipulati su documentazione intestata al finanziatore, laddove nel contratto di web marketingil nome della ricorrente nemmeno figurava; il secondo, nell’aver ritenuto che la somma mutuata fosse diretta ad esclusivo beneficio del la fornitrice, an ziché del l’[OSCURATO:PERSONA] , che aveva richiesto la somma in prestito per l’acquisto del servizio desiderato.Sul punto, la ricorrente osserva che il pagamento diretto dal finanziatore alla U.C. Studios s.r.l. era stato eseguito su delega della cliente, e dunque era stato eseguito per conto di quest’ultima (alla quale la fornitrice aveva rimesso la fattura), come da prassi del settore, senza che da ciò potesse desumersi nulla di più che un collegamento meramente occasionale tra i negozi. Quanto all’elemento soggettivo, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe in alcun modo indagato l’eventuale sussistenza di una comune volontà delle parti intesa a creare un vincolo teleologico unitario tra i contratti di web marketing e di mutuo ; sostiene che nella fattispecie detta volontà avrebbe dovuto essere esclusa in relazione a quanto espressamente previsto dalle parti ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, in forza del quale alla Carifin non avrebbero potuto essere opposte le eccezioni relative al rapporto di compravendita, incluse quelle relative alla destinazione della somma e alla consegna del bene. Clausola, questa, prosegue la ricorrente, espressamente approvata per iscritto dall’[OSCURATO:PERSONA] e, dunque, pienamente valida ed efficace, attestante la mancata partecipazione del finanziatore alla realizzazione dello scopo perseguito dal venditore. 2. Il secondo motivo è così rubricato: «Vizio ex art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c. per nullità della sentenza».La ricorrente denuncia l’illogicità Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 e la contraddittorietà della motivazione della pronuncia impugnata, per averritenuto, in contrasto con le risultanze contrattuali, che entrambi i negozi fossero intestati alla Carifine che la somma mutuata fosse ad esclusivo beneficio della venditrice, nonché per aver affermato la volontà delle parti di concorrere ad un disegno unitario tramite il collegamento negoziale tra contratto di web marketing e contratto di mutuo, senza svolgere alcuna specifica indagine in proposito, a fronte, peraltro, della chiara previsione dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, che avrebbe dovuto portare ad escludere in radice la sussistenza dell’elemento soggettivo e a ravvisare, al più, la ricorrenza di un collegamento solooccasionale tra i contratti oggetto di giudizio. 3. Il terzo motivo è così rubricato: «Vizio ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». La ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e in particolare dell’art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, del tutto trascurato dal giudice di merito nell’indagine circa il collegamento tra i negozi . Deduce, altresì, che la Corte d’Appello non si sarebbe avveduta di aver creato un significativo squilibrio tra gli interessi delle parti, avendo condannato la Carifin Italia S.p.A. in liquidazione (ancorché pienamente adempiente alle proprie obbligazioni) a restituire all’[OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 6.739,20, che altro non è che la stessa somma, maggiorata degli interessi, che già il Tribunale aveva ordinato alla U.C. Studios s.r.l. di restituire all’attrice, la quale avrebbe così realizzato, all’esito del giudizio, un’ingiusta locupletazione, ottenendo titolo per agire sia nei confronti della fornitrice, sia nei confronti del finanziatore, per avere due volte il medesimo importo (una volta a titolo di restituzione del prezzo, altra volta a titolo di restituzione del finanziamento). Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 4. Le censure, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connesse, sono fondate. Occorrechiarire che nella fattispecie si è al cospetto di una ipotesi di collegamento negoziale di tipo “volontario” desumibiledalla volontà espressa dalle parti e dalla causa in concreto risultante dai contratti che si assumono tra loro interdipendenti mentre si è al di fuori di quella ipotesi tipica di collegamento negoziale di fonte legale normativamente prevista dalla disciplina in materia di credito al consumo. Nel caso in esame, infatti, risulta incontestato che l’[OSCURATO:PERSONA] non rientri nella nozione di consumatore e che, pertanto, non sia applicabile la disciplina di cui al d.lgs. n.206 del 2005, così come quella di cui agli artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il d.lgs. n. 385 del 1993. Per credito al consumo, infatti, si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore). L a Corte d'Appello, con statuizione nonpiù censurata, ha espressamente escluso la qualità di consumatore in capo all’[OSCURATO:PERSONA] avendo questa agito per uno scopo direttamente legato all’attività imprenditoriale. Infatti, la sottoscrizione del contratto di finanziamento era avvenuta contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di webmarketing tra l’Hotel e la società United per la realizzazione di un servizio volto ad una migliore promozione del sito dell’albergo. Da quanto detto consegue che non può farsi applicazione del principio secondo il quale ai sensi degli artt. 121 e 124 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 ed i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori, e che esonerail giudice del merito, in sede di accertamento, dalla necessità di riscontrare la volontà dei contraenti, dovendo solo verificare le clausole del contratto di finanziamento e trarre le conseguenze, in concreto, dell'incidenza su di esso della dedotta assenza di un collegato contratto di compravendita, ovvero dell'impiego della somma mutuata per una finalità diversa da quella indicata in contratto e corrispondente a una della tipologie di impiego tassativamente previste dal legislatore. (Sez. 2, Ordinanza n. 19434 del 08/07/2021, Rv. 661696 -01). In tali casi, peraltro, ricorre un collegamento negoziale di fonte legale che prescinde anche dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori (Sez. 3, Sentenza n. 19522 del 30/09/2015, Rv. 636881 -01). Ciò premesso, deve osservarsi che, in ipotesi simili al caso in esame, ovvero in presenza di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi, questa Corte , indipendentemente dall’inquadramento del contratto di finanziamento nella nozione di credito al consumo, ha comunque qualificato il contratto come mutuo di scopo attribuendo rilevanza alla effettiva volontà delle parti di destinare il finanziamento all'acquisto di beni e servizi. L’esame delle censure, pertanto,deve essere condotto alla luce dei principi ripetutamente espressi da questa Corte in tema di interpretazione della volontà contrattualeal fine di stabilire l’esistenza di un collegamento negoziale voluto e realizzato dalle parti. 4.1 Il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., -è un meccanismo attraverso Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti dei negozi coinvolti, presuppone la ricorrenzasia di un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia di un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12733 del 12/12/1995, Rv. 495037; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11974 del 17/05/2010, Rv. 613118). In sostanza, perché possa configurarsi un collegamento negoziale è necessario verificare la presenza di entrambi i suddetti requisiti.Quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.Quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. 4.2 L a Corte distrettuale, nella propria indagine circa la constatazione dell’esistenza di un collegamento negoziale, non avrebbe dovuto arrestarsi alla sola destinazione della somma mutuata e alla conseguente sussistenza delnesso teleologico tra i negozi, ma avrebbe dovuto procedere anche alla verifica se la volontà di collegamento si fosse obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, fosserodestinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. Tale accertamento presuppone necessariamente l'interpretazione della volontà delle parti espressa nelle diverse clausole contrattuali. La Corte d'Appello, invece, una volta esclusa l’applicabilità della disciplina a tutela del consumatore, trattandosi di vicenda contrattuale intercorsa tra professionisti, ha ritenuto accertata la sussistenza di un collegamento funzionale e genetico tra contratto di web marketing e contratto di finanziamento, con conseguente soggezione di quest’ultimo alle sorti del primo in base al principio simul stabunt, simul cadent, senza effettuare un completo ed esaustivo esame del testo negoziale e , in particolare , della clausola prevista dall’art. 17 del contratto di cui pure si dà atto in sentenzama che non risulta in alcun modo presa in considerazione al fine di affermare il suddetto collegamento tra il contratto di finanziamento e quello a monte di prestazione di beni e servizi. Risulta, infatti, del tutto omesso l’esame del l’art. 17 delle condizioni generali del contratto di mutuo, trascritto a pagina 8 del ricorso, che prevedeva testualmente: «[OSCURATO:PERSONA] è informato che in assenza di accordo di esclusiva con il Convenzionato, non possono essere opposte a Carifin Italia le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il Convenzionato ed il Cliente, incluse Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 quelle relative alla destinazione della somma da parte del Convenzionato ed alla consegna del bene». In altri termini, quello che manca nella sentenza impugnata è l’esame del dato testuale del contratto comprensivo anche di una clausola che, riversando sul solo cliente il rischio dell’inadempimento del fornitore, potrebbe militare in senso contrario alla interdipendenza funzionale dei contratti invece ravvisata dal giudice di merito L'interpretazione della volontà negoziale costituisce "quaestio facti" insindacabile in sede di legittimità a condizione che sia condotta nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto,circostanza che non ricorre nel caso di specie per quanto si è detto ( ex plurimis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 28324 del 10/10/2023, Rv. 669374). Risulta dunque integrato tanto il vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale quanto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. D’altra parte, si legge nei motivi di appello,riportati nella sentenza impugnata alle pagine 3 e 4, che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva censurato l'applicabilità al caso di specie oltre che dell'articolo 42 del codice del consumo che escludeva la responsabilità del finanziatore anche nel caso di grave inadempimento del venditore, parimenti anche la clausola di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 17 del contratto. Inoltre , l'allora appellante aveva chiesto di accertare la natura vessatoria della suddetta clausola e,in ogni caso, la sussistenza di un accordo di esclusiva che attribuiva appunto al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore. In relazione a tali aspetti la sentenza impugnata non fornisce alcuna risposta, non essendo sufficiente per affermare la risoluzione del contratto oggetto della presente controversia il riconoscimento Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 della sua interdipendenza funzionale rispetto a quello di destinazione della somma presa a mutuo, contratto poi risolto per grave inadempimentodel venditore/fornitore. Infatti, la clausola contrattuale prevista all’art. 17, come sopra integralmente riportata, aveva ad oggetto proprio l’esclusione delle conseguenze derivanti dal collegamento tra i due negozi e, come si è detto, era necessario vagliarne i limiti di validità e di efficaciae la sua incidenza nei rapporti tra le parti (anche in relazione alla meritevolezza degli interessi tutelati, tenendo conto dei canoni di correttezza e buona fede). La Corte d'Appello, pertanto, nel motivare la sussistenza del prefigurato collegamento negoziale non poteva prescindere del tutto dalla suddetta clausola del contratto di finanziamento anche al solo fine di affermarne l’invalidità o l’inefficacia in relazione tanto al principio di buona fede che agli art. 1341 e 1342 c.c. Inoltre, in caso di risposta affermativa circa l’aspetto preliminare di validità ed efficacia della clausola, avrebbe dovuto valutarne i limiti di applicazione in relazione all’esistenza di un rapporto di esclusiva tra la Carifin e la UC Studios con essa convenzionata. A tale ultimo proposito , dev e richiamarsi anche i l seguent e principio di diritto: in tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la Ric. 2019n. 16583 sez. S2 - ud. 19 /12 /2023 condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante,della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna (Sez.3, Sentenza n. 12454 del 19/07/2012). 5. Si impone, dunque, l’accoglimento dei motivi di ricorso in relazione al profilo sopra esaminato. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa per un nuovo esame del merito alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugna
Sentenza Cassazione n. 00677/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris