CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19071/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona2026 del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege2181 dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente con mandato -nonché controI.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 608/2019 della CORTE D’APPELNLuOme rod rie gistro generale 29378/2020Numero sezionale 2181/2026VENEZIA, depositata il 27/04/2020 R.G.N. 675/2013; Numero di raccolta generale 19071/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 11/06/202630/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Venezia ha parzialmente confermato lapronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizioneproposta dall’[OSCURATO:PERSONA] edalla s.r.l. “[OSCURATO:SOCIETA]” avverso la cartella esattoriale notificata daEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto i contributi previdenzialidovuti all’Enpals per il periodo 2007-2009.La pretesa azionata mediante cartella si basava sul verbale diaccertamento del 27 gennaio 2010, in forza del quale era statoritenuto che ventotto lavoratori, animatori addetti ai servizi diintrattenimento presso la spiaggia di [OSCURATO:PERSONA] (appaltatidalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e daquest’ultima all’[OSCURATO:PERSONA]), dovessero esserequalificati come “lavoratori dello spettacolo”.2. La Corte d’appello ha ritenuto, innanzitutto, che non vi fosselitisconsorzio necessario con la società che aveva appaltato adAnemos s.r.l. l’attività di animazione, cioè la [OSCURATO:SOCIETA]Ha affermato, inoltre, che i lavoratori dovevano essereassicurati presso l’Enpals, essendo irrilevante che l’attività diintrattenimento era stata svolta nell’arenile pubblico e non instrutture turistiche, atteso che l’attività in questione ècomunque qualificabile come “intrattenimento per turisti” e chegli stabilimenti balneari rientrano nelle “strutture turistiche”.Ha rilevato, infine, che il credito portato dalla cartella dovevaessere ricalcolato nella misura indicata nei conteggi depositatidall’Inps su invito della Corte, in ragione del fatto che il verbale- 2 -si riferiva solo al periodo estivo, mentre nel calcolo compleNsumseivroo re gistro generale 29378/2020Numero sezionale 2181/2026erano stati compresi anche i mesi di maggio e giornate dNi ulmaevroo dri ora ccolta generale 19071/2026in eccesso rispetto alle risultanze di causa. Data pubblicazione 11/06/20263. Avverso detta pronuncia l’Associazione SportivaDilettantistica Paideia e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi e illustrato da memoria. L’Inpsha resistito mediante controricorso. L’Agenzia delle EntrateRiscossione ha depositato atto di costituzione, ma nontempestivo controricorso.4. All’esito della camera di consiglio del 30 aprile 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e laviolazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per non averela Corte rilevato la non integrità del contraddittorio nei confrontidella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., litisconsorte necessario inquanto committente l’attività di animazione turistico/sportivasull’arenile della spiaggia di [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo è inammissibile.La Corte d’appello ha affermato che il litisconsorzio tracommittente e appaltatore ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003è stato introdotto nel 2012 (art. 21, comma 1, del d.l. n. 5 del2012, conv. in l. n. 35 del 2012, e art. 4, comma 31, della l. n.92 del 2012), con la conseguenza che non si applica allefattispecie perfezionatesi prima dell’entrata in vigore dellanovella (28 giugno 2012). Tale argomento non viene censuratodal motivo di ricorso, che si mostra così generico e inammissibile(cfr., per una fattispecie identica, Cass. n. 25016 del 2025).- 3 -3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione deNlulm’aerrot r.e gistro generale 29378/2020Numero sezionale 2181/20263, punti da 1 a 14, del d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947 e dNeulm edro. mdi r.a ccolta generale 19071/202615 marzo 2005, nonché l’errata interpretazione di CircolaDrait a pubblicazione 11/06/2026Enpals nn. 7 e 13 del 2006, per avere la Corte ritenutoobbligatoria l’iscrizione presso l’Enpals dei lavoratori nonostanteessi non lavorassero per alcuna struttura recettiva, masvolgessero attività di intrattenimento a favore degli ospiti nontenuti ad acquistare alcun servizio di spiaggia.4. Il motivo è infondato.Vanno in questa sede integralmente richiamate le considerazionirese da questa Corte in un’ordinanza relativa ad una fattispeciedel tutto sovrapponibile a quella in esame (v. ancora la già citataCass. n. 25016 del 2025), in cui analogo motivo di ricorso èstato disatteso sulla scorta delle seguenti argomentazioni,pienamente condivise dal Collegio: a) in base all’art. 1 del d.P.R.n. 203 del 1993, l’obbligo assicurativo previsto per i lavoratoridello spettacolo è stato esteso agli «animatori in strutturericettive connesse all’attività turistica»; b) nel caso di specie, èpacifico che i collaboratori proponevano attività di animazioneai turisti che frequentavano la spiaggia e che tale attività erafinalizzata a promuovere il turismo incentivando lafrequentazione dell’arenile; c) il ricorso appunta la censura sulfatto che i lavoratori non operavano in una struttura ricettiva,in quanto non lavoravano per conto di albergo o villaggioturistico, e i turisti potevano accedere liberamente alla spiaggiasenza pagare alcun servizio per l’animazione; d) tali dati fattualinon sono dirimenti al fine di escludere l’applicabilità della citatanorma al caso di specie; e) essa, infatti, è incentrata sull’aspettofunzionale dell’attività di promozione al fine di incentivare ilturismo: la “struttura ricettiva” di cui parla l’art. 1 cit. puòessere un qualsiasi luogo, come la spiaggia, in cui vengano- 4 -Numero registro generale 29378/2020organizzate attività finalizzate alla promozione del turismo; f) laN umero sezionale 2181/2026Numero di raccolta generale 19071/2026struttura recettiva non va intesa limitatamente all’idea di edificiDoat a pubblicazione 11/06/2026o stabilimento ove si svolga l’attività recettiva quale servizio apagamento con animatori appositamente impiegati; g) indefinitiva, come affermato dalla Corte d’appello, la spiaggiapubblica di Lignano dev’essere qualificata come strutturaturistica ai fini della suindicata norma.5. Tramite il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c., si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., peravere la Corte d’appello rideterminato l’ammontare dellacontribuzione sulla scorta di rettifiche apportate dall’Inps aseguito delle contestazioni ai conteggi già formulati in primogrado.6. Il motivo è infondato.6.1. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravaresecondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulladifferenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr. Cass. n. 26739del 2024).Nella specie, tale violazione non è prospettata dalle ricorrenti,le quali hanno genericamente allegato che la Corte d’appello, alfine di porre rimedio ai plurimi errori di calcolo denunciati, avevaaffidato all’Inps il compito di ricostruire i conteggi presenti nellacartella esattoriale, senza tuttavia dedurre che ciò avevacomportato una non corretta applicazione dell’art. 2697 c.c.6.2. Inoltre, nella sentenza impugnata non è ravvisabileneppure una lacuna motivazionale suscettibile di censuramediante ricorso per cassazione.Secondo il costante indirizzo di questa Corte, in seguito allariformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.,- 5 -disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. nN.u m1e3ro4 re gistro generale 29378/2020Numero sezionale 2181/2026del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazNiuomnereo d li era ccolta generale 19071/2026censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazionDeat a pubblicazione 11/06/2026della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111,sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazionesia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero sifondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili,o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché ilvizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali (v. Cass. n. 7090 del2022, Cass. n. 22598 del 2018, Cass. n. 23940 del 2017 eCass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).6.3. Nella specie, la Corte d’appello ha diffusamente esposto leragioni per cui sono da ritenere corretti i nuovi conteggielaborati dall’Inps, in base ai quali sono stati decurtati alcuniimporti non dovuti perché non relativi al periodo estivo (v. pagg.17 e s. della sentenza impugnata). Ha spiegato, inoltre, che ilregime sanzionatorio applicato dall’Ente è legittimo,specificando peraltro che le sanzioni previste per l’evasionecontributiva rappresentano una conseguenza automaticadell’inadempimento (v. pag. 19). È evidente, quindi, che laCorte d’appello ha dato specificamente conto delle ragioni perle quali la censura concernente il quantum della pretesacontributiva poteva essere accolto solo in parte, basando ladecisione su di un apparato motivazionale congruo e adeguatoche si colloca ben al di sopra dello standard costituzionaleminimo imposto dall’art. 111 Cost.7. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.- 6 -8. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, pertNaumnetroo r,e gistro generale 29378/2020Numero sezionale 2181/2026a carico delle parti ricorrenti, in solido tra loro. La liquidNauzmieoron dei r,a ccolta generale 19071/2026affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dDeait a pubblicazione 11/06/2026parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022) e del valoredella causa. Nulla va disposto nei confronti dell’Agenzia delleEntrate Riscossione, che non ha svolto attività difensiva.9. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido traloro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misuradel 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026La Presidente- 7 -