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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21398/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto di evasione, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche costituiscono pedissequa riproduzione di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la volontaria sottrazione ai controlli per un lasso di tempo indeterminato allontanandosi dall'abitazione ove era ristretto, la non scarsa offensività e la negativa personalità del ricorrente (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine al delitto di evasione, l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche costituiscono pedissequa riproduzione di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la volontaria sottrazione ai controlli per un lasso di tempo indeterminato allontanandosi dall'abitazione ove era ristretto, la non scarsa offensività e la negativa personalità del ricorrente (pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0
Sentenza Cassazione n. 21398/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris