CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23970/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controfallimentare, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1606/2025,depositata il 05/06/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17071/2025Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 23970/2026Data pubblicazione 23/07/20261. La Corte d’Appello di Milano, con l’impugnata sentenza, rigettaval’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza delTribunale di Varese, che, per quanto qui rileva, aveva accertato lasussistenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c. con riferimento all’attodi compravendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (venditore) eDMM s.r.l. (compratore), avente ad oggetto l'immobile di v. Provinciale inMesenzana (VA) - immediatamente preceduto dal riscatto del beneconcesso in leasing a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da Intesa leasing (poi divenutaMediocredito [OSCURATO:SOCIETA].) - e, per l’effetto, aveva dichiarato inefficace ilsuddetto atto di compravendita nei confronti della massa dei creditori del“Fallimento”) e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale dell’immobile oggetto di causa, nonché la somma di € 42.000,00 oltre agliulteriori canoni maturati sino alla data della sentenza, con gli interessilegali dal marzo 2021 sino al soddisfo.1.1. Osservava la corte d’appello che con l’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale aveva preceduto la compravendita oggetto didomanda revocatoria, Intesa leasing aveva ceduto e trasferito a [OSCURATO:PERSONA].r.l. la piena proprietà dell’immobile al prezzo di € 82.183,60 (oltre IVA),contestualmente corrisposto con vaglia postale e quietanzato a saldo daMediocredito, senza che nell’atto fosse stata fatta alcuna menzione oqualsivoglia riferimento ad accordi che prevedessero il trasferimentodell’unità immobiliare dalla società di leasing a [OSCURATO:SOCIETA]1.2. Rilevava poi che la prova per testi di tali accordi era generica, eche la fornitura da parte [OSCURATO:SOCIETA]. (la cui compagine sociale eracompenetrata con quella di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) della provvista necessaria peril pagamento dovuto da quest’ultima società a Mediocredito non costituivaNumero registro generale 17071/2025Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 23970/2026Data pubblicazione 23/07/2026un decisivo elemento probatorio del trasferimento dell’immobiledirettamente a DMM.1.3. Accertato dunque che [OSCURATO:PERSONA] era divenuta proprietariadell’immobile e che proprio in tale veste lo aveva venduto a DMM, la cortedistrettuale riteneva sussistenti tutti i requisiti della revocatoria ordinaria:in particolare, l’eventus damni si evinceva dalla conversione di unimmobile in denaro (ben più facilmente occultabile rispetto ad unaproprietà immobiliare), con conseguente modificazione in peius dellaconsistenza del patrimonio della debitrice e della sua generale capacitàpatrimoniale in pregiudizio dei creditori, mentre la scientia damni delladebitrice e il consilium fraudis del terzo DMM - e cioè la loroconsapevolezza di danneggiare i creditori della prima - emergevano dallastretta correlazione tra le predette società, parti del contratto dicompravendita, e dalla corresponsione da parte di DMM della sommanecessaria per acquistare l’immobile da Mediocredito, così dimostrandosiche DMM, al di là delle sue affermazioni su ricerche effettuate sui bilanci esull’asserita consistenza economica di [OSCURATO:PERSONA], era ben consapevoledell’assenza di liquidità di quest’ultima.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenzasulla base di quattro motivi, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dal Fallimento controricorrente per sua asserita tardività.Secondo quanto sostenuto dallo stesso Fallimento, la sentenza della corted’appello è stata notificata in data 6/6/2025; il termine ex art. 325 c.p.c.per l’impugnazione in cassazione veniva a scadere, tenuto contodell’applicazione della sospensione del termine feriale, il 5/9/2025;pertanto, il ricorso è tempestivo, in quanto notificato in data 6/8/2025.Numero registro generale 17071/2025Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 23970/2026Data pubblicazione 23/07/20261.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell'articolo 2901 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., pernon avere la corte d’appello rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non poteva inalcun modo essere considerata proprietaria del bene immobile riscattatocon precedente atto di compravendita dalla società di leasing, poichél’immobile era solo “transitato dal soggetto interposto”, con conseguenze“in punto di eventus damni” poiché la stipulata compravendita avrebberappresentato un “notevole miglioramento” del bilancio della alienantefallenda, e non un suo depauperamento.1.2. Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degliartt. 2901 e 2967 c.c. in relazione all’ articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in quanto la compravendita sarebbe stata conclusa medianteinterposizione fittizia, desumibile dalla contestuale conclusione deicontratti avanti al medesimo Notaio, con la conseguenza che non sisarebbe avuta alcuna modifica in peius del patrimonio della società IlPilastro ma, al contrario, si sarebbe determinato un suo notevolemiglioramento patrimoniale (estinzione definitiva di un debito di €136.198,59, stralcio di oltre € 36.000,00 e plusvalenza netta di €23.816,40, oltre € 4.000,00 per l’impianto fotovoltaico) alla luce dellaverifica controfattuale (omessa nella sentenza d’appello) tra la condizioneprecedente e successiva all’operazione.1.3. Il terzo motivo oppone ancora violazione e falsa applicazionedell'articolo 2901 c.c., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3 c.p.c., pernon avere la corte distrettuale, negando la fattispecie di interposizionefittizia, riconosciuto la sussistenza del collegamento negoziale.2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono inammissibili.2.1. Essi, infatti, versano tutti nel merito e sollecitano una letturadei fatti, identica a quella rappresentata nei motivi di appello, che èdiversa da quella compiuta dalla corte d’appello, la quale, in consonanzaNumero registro generale 17071/2025Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 23970/2026Data pubblicazione 23/07/2026con quanto già verificato dal tribunale, ha affermato che, sia pure per unbreve lasso temporale, la società [OSCURATO:PERSONA] è divenuta reale proprietariadel capannone de quo, non potendo al riguardo parlarsi di fictio iurisfunzionale alla realizzazione della seconda vendita, in quanto il bene eragià da tempo nella disponibilità della società fallita, in ragionedell’esecuzione del contratto di leasing.2.2. Un ulteriore profilo di inammissibilità è dato dalla novità dellaquestione del collegamento negoziale contenuta nel terzo motivo.2.3. Così come del tutto nuovo è il thema decidendum introdottodalla ricorrente nella memoria illustrativa, relativo all’erronea applicazionedella restituzione dei beni e dei frutti.3. Il quarto motivo prospetta violazione e falsa applicazione dell’art.2901 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: si sostieneche, trattandosi di revocatoria, sia la scientia damni che la partecipatiofraudis si sarebbero dovute dimostrare effettivamente, e non mediantesemplici presunzioni, rispetto alle quali, peraltro, il rigetto delle istanze diprova orale formulate da [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe privato quest’ultima dellapossibilità di offrire prova contraria.3.1. Il motivo è inammissibile ex art 360 bis c.p.c. avendo ilprovvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conformealla giurisprudenza di questa Corte, senza che l'esame dei motivi offraelementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa.3.2. E’ pur vero che, secondo il formante di legittimità, laconsapevolezza del terzo del pregiudizio subito dai creditori deve essereeffettiva, ma tale circostanza può essere tratta anche da elementipresuntivi (cfr. tra le tante e più recenti Cass. 16526/2025), che nellaspecie la corte d’appello ha ben specificato, evidenziando lo stretto legametra le due società (DMM e [OSCURATO:PERSONA]) e il versamento da partedell’accipiens del corrispettivo versato a Mediocredito per il riscatto delbene.Numero registro generale 17071/2025Numero sezionale 2540/2026Numero di raccolta generale 23970/2026Data pubblicazione 23/07/20263.3. Quanto alla doglianza sulla mancata ammissione della prova pertesti, la corte territoriale ne ha puntualmente spiegato le ragioni,formulando un condivisibile giudizio di genericità dei relativi capitoli, inquanto «con essi si chiede ai testi di confermare che DMM aveva propostoa Mediocredito l’acquisto del capannone e che Mediocredito si eradichiarata disposta a venderlo nell’anno 2014 e, dunque, senza alcunaindicazione dei soggetti che tali volontà/disponibilità societarie avrebberomanifestato e dei loro poteri e, soprattutto, senza altre circostanze idoneea circoscrivere i fatti in una collocazione spazio-temporale che ne supportiuna sia pur minima attendibilità, tanto più considerando che gli atti divendita sono stati stipulati nel 2015 (e non nel 2014) e che la scritturaprivata stipulata nel 2014 attesta l’interesse al trasferimento immobiliareda parte delle sole Mediocredito e il Pilastro, senza menzionare DMM. »4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione infavore della procedura controricorrente, che liquida in € 7.200,00 di cui €200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/06/2026.La PresidentePaola Vella