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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00578/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18898-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 276/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 119/2018; Oggetto R.G.N.18898/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del 20.12.2018, n. 276, la Corte d’appello di Potenza accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Potenza che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’aumento figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/92, per l’esposizione all’amianto subita nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze di Enichem dal luglio 1965, fino al pensionamento,nel settembre 1992.

Il Tribunale riteneva non prescritto il diritto azionato, soggetto a prescrizione decennale, individuando il dies a quo del termine prescrizionale nella data di presentazione della domanda rivolta all’Inail e finalizzata al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, per effetto della subita esposizione all’amianto, con conseguente tempestività della successiva domanda all’Inps, intervenuta nel decennio e depositata in data 16.3.2012.

Nel merito, riteneva provata l’esposizione ultradecennale all’amianto, da parte del ricorrente, all’esito della consulenza tecnica ambientale e del quadro probatorio raccolto attestanti l a presenza massiva, nello stabilimento, di manufatti di amianto, distribuiti più o meno ovunque e in forme diverse.

La Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione decennale dovesse essere necessariamente ricollegato alla data del pensionamento, risalente al settembre 1992, con conseguente intempestività della domanda all’ INPS del 16 marzo 2012, non avendo il ricorrente, nel ricorso di primo grado, allegato e provato che la consapevolezza dell’esposizione all’amianto fosse sorta successivamente al pensionamento, con la presentazione della domanda all’Inail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a distanza, quindi, di 14 anni, rispetto alla data del pensionamento.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto decorrere il dies a quodel termine di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione alle polveri di amianto, in maniera automatica dalla data del pensionamento, e non in quanto espressione della consapevolezza dell’ espos izione in ambienti morbigeni.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per irriducibile contraddittorietà, apparenza e illogicità della motivazione, perché la sentenza gravata, dopo aver correlato la consapevolezza dell’esposizione all’amianto - come atteggiamento univoco e inequivocabile, con cui il lavoratore dimostra in maniera oggettiva di essere cosciente di essere stato esposto alle polveri di absesto - alla presentazione all’Inail della domanda amministrativa , diretta a precostituirsi la prova dell’esposizione, giunge ad una regolazione concreta della fattispecie in senso difforme d alle premesse, correlando l a consapevolezza automatica mente al pensionamento, dato di per sé non significativo , in assenza di altri elementi dimostrativi.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 c.c. e 2697 comma 2 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte del merito violato le norme in materia di onere dellaprova, per essere la parte che eccepisce il fatto estintivo (nella specie, l’Inps che ha eccepito la prescrizione del diritto ai benefici per l’esposizione all’amianto) onerata della prova de i fatti sui quali l’estinzione del diritto , per inattività dell’interessato, si fonda.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito applicato erroneamente le norme in materia di presunzioni legali, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, avendo erroneamente desunto dal fatto noto del pensionamento, il fatto ignoto della consapevolezza dell’esposizione all’amianto.Il secondo motivo , il cui esame è logicamente prioritario, è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è, comunque, coerente anche con le premesse fissate dalla stessa Corte d’appello, così da sorreggersi al di sopra del minimo costituzionale, come indicato da Cass., Sez.Un. n. 8053/2014.

Il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente,sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima.

Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/2015), inoltre, tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. nn. 2856/2017, 14599/2022).

È, pertanto, evidente che l’ accertamento sulla consapevolezza dell’esposizione all’amianto non può essere arbitrario o desunto in via apodittica, ma è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito, tenendo conto che la domanda avanzata all’Inail quale organo tecnico, implica secondo i principi elaborati da questa Corte, un indizio univoco di tale consapevolezza.

La Corte d’appello dovrà pertanto procedere a verificare dagli atti di causa da quando tale consapevolezza possa presuntivamente farsi decorrere.

In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, rigettato il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo; c assa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18898-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 276/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/12/2018 R.G.N. 119/2018; Oggetto R.G.N.18898/2019 Cron. Rep. Ud.14/12/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 20.12.2018, n. 276, la Corte d’appello di Potenza accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Potenza che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’aumento figurativo dei contributi previdenziali versati, ai sensi della legge n. 257/92, per l’esposizione all’amianto subita nel periodo lavorativo svolto alle dipendenze di Enichem dal luglio 1965, fino al pensionamento,nel settembre 1992. Il Tribunale riteneva non prescritto il diritto azionato, soggetto a prescrizione decennale, individuando il dies a quo del termine prescrizionale nella data di presentazione della domanda rivolta all’Inail e finalizzata al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva, per effetto della subita esposizione all’amianto, con conseguente tempestività della successiva domanda all’Inps, intervenuta nel decennio e depositata in data 16.3.2012. Nel merito, riteneva provata l’esposizione ultradecennale all’amianto, da parte del ricorrente, all’esito della consulenza tecnica ambientale e del quadro probatorio raccolto attestanti l a presenza massiva, nello stabilimento, di manufatti di amianto, distribuiti più o meno ovunque e in forme diverse. La Corte d’appello, in accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione decennale dovesse essere necessariamente ricollegato alla data del pensionamento, risalente al settembre 1992, con conseguente intempestività della domanda all’ INPS del 16 marzo 2012, non avendo il ricorrente, nel ricorso di primo grado, allegato e provato che la consapevolezza dell’esposizione all’amianto fosse sorta successivamente al pensionamento, con la presentazione della domanda all’Inail del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a distanza, quindi, di 14 anni, rispetto alla data del pensionamento. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva fatto decorrere il dies a quodel termine di prescrizione del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione alle polveri di amianto, in maniera automatica dalla data del pensionamento, e non in quanto espressione della consapevolezza dell’ espos izione in ambienti morbigeni. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per irriducibile contraddittorietà, apparenza e illogicità della motivazione, perché la sentenza gravata, dopo aver correlato la consapevolezza dell’esposizione all’amianto - come atteggiamento univoco e inequivocabile, con cui il lavoratore dimostra in maniera oggettiva di essere cosciente di essere stato esposto alle polveri di absesto - alla presentazione all’Inail della domanda amministrativa , diretta a precostituirsi la prova dell’esposizione, giunge ad una regolazione concreta della fattispecie in senso difforme d alle premesse, correlando l a consapevolezza automatica mente al pensionamento, dato di per sé non significativo , in assenza di altri elementi dimostrativi. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 c.c. e 2697 comma 2 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte del merito violato le norme in materia di onere dellaprova, per essere la parte che eccepisce il fatto estintivo (nella specie, l’Inps che ha eccepito la prescrizione del diritto ai benefici per l’esposizione all’amianto) onerata della prova de i fatti sui quali l’estinzione del diritto , per inattività dell’interessato, si fonda. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge, in particolare, degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito applicato erroneamente le norme in materia di presunzioni legali, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, avendo erroneamente desunto dal fatto noto del pensionamento, il fatto ignoto della consapevolezza dell’esposizione all’amianto.Il secondo motivo , il cui esame è logicamente prioritario, è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata è, comunque, coerente anche con le premesse fissate dalla stessa Corte d’appello, così da sorreggersi al di sopra del minimo costituzionale, come indicato da Cass., Sez.Un. n. 8053/2014. Il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente,sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,in materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo e non incide solo sui singoli ratei di maggiorazione (Cass. n. 2351/2015), inoltre, tale diritto decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. nn. 2856/2017, 14599/2022). È, pertanto, evidente che l’ accertamento sulla consapevolezza dell’esposizione all’amianto non può essere arbitrario o desunto in via apodittica, ma è rimesso alla valutazione di fatto del giudice del merito, tenendo conto che la domanda avanzata all’Inail quale organo tecnico, implica secondo i principi elaborati da questa Corte, un indizio univoco di tale consapevolezza. La Corte d’appello dovrà pertanto procedere a verificare dagli atti di causa da quando tale consapevolezza possa presuntivamente farsi decorrere. In accoglimento del primo, terzo e quarto motivo, rigettato il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Potenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia; al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigettato il secondo; c assa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del pres
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