CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 06547/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natck.a CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 33606/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., ha ritenuto la prevalenza delle attenuanti generiche gia riconosciute sulla residua aggravante ed ha rideterminato la pena in mesi tre di reclusione ed euro centocinquanta di multa per il reato di tentato furto aggravato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela - è manifestamente infondato perché la querela sporta dal direttore dell'esercizio commerciale "[OSCURATO:SOCIETA]." il 20 maggio 2015 alle ore 12.55 presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] è presente in atti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.