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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 17193/2026

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a NAPOLI il 06/07/2004 avverso la sentenza del 31/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato, pur ricorrendone i presupposti.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3.1. La doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto La possibile riqualificazione della condotta nell'ipotesi di lieve entità, invero non contenuta nell'accordo sanzionatorio poi raggiunto.

5. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NAPOLI il 06/07/2004 avverso la sentenza del 31/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza del 31/10/2025 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Noia applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 3 anni di reclusione e 12mila euro di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando il difetto di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi del comma 5 dell'art. 73 citato, pur ricorrendone i presupposti. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3.1. La doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto La possibile riqualificazione della condotta nell'ipotesi di lieve entità, invero non contenuta nell'accordo sanzionatorio poi raggiunto. 5. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17193/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris