CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1987
Cassazione n. 15474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1987 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, comunque, reiterative di quelle dedotte in appello, alle quali la Corte di merito ha dato puntuale risposta, sottolineando che non poteva trovare accoglimento la richiesta di derubricazione del reato contestato nell'ipotesi colposa di cui all'articolo 335 cod. pen. perché l' imputata, in qualità di custode, era consapevole degli obblighi inerenti la custodia, imposti il verbale di affidamento del mezzo, ma non ha comunque addotto alcun elemento al quale ancorare la qualificazione del fatto in termini di colpa, limitandosi a formulare una alternativa e non provata ricostruzione del fatto. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore 43}1 Il Presidente,