CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28428/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 25 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari emessa,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal giudice per le indagini preliminari delTribunale di Napoli in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 12 d. lgs.25 luglio 1998, n. 286.All’indagato è contestato, in particolare, di essere stato parte di un sodaliziocriminale finalizzato al favoreggiamento dell'ingresso illegale dei cittadiniextracomunitari, avvenuto mediante l'inserimento nel sistema informatico delMinistero dell’Interno di fittizie richieste di assunzione, non seguite poidall’instaurazione del rapporto lavorativo; il ricorrente è, in particolare, unimprenditore agricolo, e, secondo la prospettazione dell’ordinanza impugnata,dietro il versamento di un corrispettivo, ha presentato circa duecento richieste dinulla osta all’assunzione, ma poi ha assunto in concreto soltanto quattropersone.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei graviindizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 12 d. lgs. n. 286 del 1998, in quantomancherebbe il dolo di ingiusto profitto; non c'è, infatti, alcuna motivazione sulfatto che il ricorrente abbia ricevuto effettivamente delle somme di denaro, leespressioni gergali richiamate nell'ordinanza (fette di pane, bottarelle) nonpermettono di ritenere con certezza che si tratti di pagamenti correlati allepratiche di nullaosta; inoltre, non è stato considerato che era il coindagatoGiuseppe Allosso che curava l’inoltro delle domande, il ricorrente ha solo messo adisposizione il nome della sua ditta.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla mancanza del pericolo di reiterazione, che è stato ricavatosoltanto dal fatto che il ricorrente ha presentato richieste di assunzione anche nel2024, ma non è detto che si tratti di richieste illecite, e poi non è statoconsiderato il significativo lasso di tempo decorso dall'ultimo fatto contestato,che risale a marzo 2021.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa, inparticolare, la consulenza tecnica di parte che ha evidenziato che era Allosso checurava le domande, e che l'azienda del ricorrente è reale e commercializzaeffettivamente frutta.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’inammissibilità del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo ed il terzo motivo, che riguardano i gravi indizi di colpevolezza,possono essere affrontati congiuntamenteLa deduzione secondo cui non c'è alcuna motivazione sul fatto che ilricorrente abbia ricevuto effettivamente delle somme di denaro per le attivitàillecite contestate è inammissibile, in quanto inconferente con la contestazionerivolta all’indagato, perché, a prescindere dalla circostanza che si tratta di unargomento di fatto introdotto senza riferimenti ad un travisamento della prova incui sarebbe incorso il giudice del merito, il dolo specifico di ingiusto profitto nonrichiede che il profitto sia stato poi concretamente percepito.La deduzione secondo cui le espressioni gergali richiamate nell'ordinanza(fette di pane, bottarelle) non permettono di ritenere con certezza che si tratti dipagamenti correlati alle pratiche di nullaosta è inammissibile, perché, secondol’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in tema diintercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituiscequestione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, serisulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae alsindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 -01), e nel caso in esame la illogicità della interpretazione effettuata dal giudicedel merito non è neanche prospettata.La deduzione secondo cui non è stato considerato che era il coindagatoGiuseppe Allosso che curava l’inoltro delle domande, e che il ricorrente ha solomesso a disposizione il nome della sua ditta, è inammissibile, perché nonconsidera che nel reato commesso in concorso, in applicazione del principiosolidaristico, ad ognuno dei concorrenti è addebitata anche la porzione dicondotta commessa dal correo, talché è irrilevante che non sia stato il ricorrentepersonalmente a compiere il segmento materiale della condotta consistentenell’inserimento delle pratiche.La deduzione secondo cui l’ordinanza non avrebbe motivato sugli argomentiproposti in memoria dalla difesa dell’indagato si scontra con la giurisprudenza dilegittimità che ritiene che l’omessa motivazione su un argomento proposto inmemoria deve avere idoneità disarticolante, e tali non sono quelli riportati inricorso, posto che non è rilevante, come già detto, che fosse Allosso, e non ilricorrente, a curare l’inoltro delle domande, mentre la circostanza che l‘aziendaagricola del ricorrente fosse reale non ha l’idoneità di disarticolare il percorsologico dell’ordinanza impugnata che non postula necessariamente la fittizietàdell’impresa commerciale richiedente l’ingresso del lavoratore straniero2. Il secondo motivo, dedicato alle esigenze cautelari, è infondato.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perché l’ultimo fattocontestato risale al 2021, ma l’argomento è infondato, perché la prognosi direiterazione del reato non è incisa da questa circostanza, considerato che, comeevidenziato nell’ordinanza, la ditta del ricorrente è ancora attiva e lo stesso hapresentato altre domande di assunzione anche nell’anno 2024.Il ricorso deduce che non vi è prova che le domande di assunzionepresentate nel 2024 fossero illecite, ma l’argomento è infondato, perchè ilgiudizio sul pericolo di reiterazione del reato è una prognosi, che è alimentataanche dalla presenza di elementi indicativi recenti idonei a dar conto dellaeffettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare èchiamata a realizzare (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.282767), e che non chiede necessariamente il fatto che il soggetto nei cuiconfronti è disposta la misura abbia anche commesso ulteriori reati dopo quelliper cui si procede.3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]