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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 1973

Cassazione n. 43433/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1973 avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguito di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso la ordinanza emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato al predetto la massima misura custodiale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine agli indicati reati.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo.

Ove si assuma la sussistenza del sodalizio criminoso, non vi sono ragioni perché si possa ritenere ad esso partecipe il ricorrente sotto il profilo soggettivo in quanto coinvolto in un solo episodio penalmente rilevante per il quale si è separatamente proceduto essendosi pervenuti a sentenza passata in giudicato.

Oltre questo dato, non vi è traccia di comunicazioni tra il Carambia e gli altri membri del supposto sodalizio, ad eccezione del fratello Alessandro; né può avere rilievo alcuno la circostanza che la medesima condotta sia stata perpetrata secondo uno specifico modus operandi, condiviso anche dagli altri indagati, che è adottato solo per la buona riuscita dell'operazione secondo una prassi tradizionalmente collaudata.

Manca nella specie la sufficiente gravità indiziaria della sussistenza della consapevolezza in capo all'indagato della esistenza del peculiare livello organizzativo, risultando piuttosto il contrario perché gli interventi dell'indagato avvengono esclusivamente in rapporto al fratello Alessandro.

2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274, 275, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adottata.

Al contrario di quanto assume la ordinanza impugnata il tempo trascorso dai fatti non è contenuto, ma assai rilevante da un punto di vista oggettivo, anche in relazione alle azzerate capacità e potenzialità criminali della supposta esistente organizzazione, smantellata attraverso i provvedimenti giudiziari in esecuzione.

Sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale omette di considerare la vicenda esecutiva relativa al giudicato nell'ambito della quale il ricorrente ha beneficiato della detenzione domiciliare, erroneamente valutata solo in relazione alle e condizioni di salute, documentando, invece, la assenza di violazioni delle prescrizioni imposte e in costanza della misura meno afflittiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto.

Ferma restando la sussistenza della articolata organizzazione criminale a base familiare della quale ampiamente la ordinanza dà conto in modo dettagliato, la partecipazione del ricorrente è individuata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, attraverso il suo compito di elemento di congiunzione tra i vertici del sodalizio e la base deputata alle attività puramente esecutive, svolgendo il ruolo di corriere dello stupefacente o anche il ruolo di vedetta, occupandosi pure di segnalare agli acquirenti il luogo ove recarsi per l'acquisto della droga e, in alcuni casi, vedendosi cedere lo stupefacente al dettaglio.

L'assunto è del tutto correttamente fondato sulle captazioní effettuate in cui il ricorrente riceve - prevalentemente dal fratello Alessandro - ordini, talora anche impliciti, per lo svolgimento di compiti anche di rilievo.

In particolare, era individuato un codice di squilli telefonici per far presentare il ricorrente in un determinato luogo concordato per eseguire una cessione.

Il dato captativo e quello delle immagini di videosorveglianza sulla piazza di spaccio consentivano di ricostruire diversi episodi, fino a quello che - nella data del 23.3.2022 - consentiva l'arresto in flagranza del ricorrente trovato in possesso di due grossi involucri sottovuoto contenenti marijuana.

L'arresto non fermava l'attività illecita del ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, quando si presentava presso [OSCURATO:PERSONA] per chiedere soldi o quando veniva richiesto dal fratello Alessandro di portare sulla piazza di spaccio [OSCURATO:PERSONA].

3. Quanto alle esigenze e all'adeguatezza, le censure sono manifestamente infondate oltre che genericamente proposte.

Oltre alla corretta valutazione presuntiva correlata alla ipotesi associativa, il Tribunale considera la gravità dei fatti e alla spregiudicatezza del ricorrente nonché i precedenti per reati specifici e la prosecuzione della attività criminosa nonostante il regime domiciliare.

Quanto alla adeguatezza della misura, oltre te precedenti esaustive considerazioni, è valutata senza incorrere in vizi la allegazione difensiva in relazione alla quale l'ordinanza osserva che la detenzione domiciliare era concessa al ricorrente solo per la residua pena da scontare, inferiore ai due anni.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ade

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1973 avverso la ordinanza del 26/06/2024 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, a seguito di appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso la ordinanza emessa il 7 febbraio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha applicato al predetto la massima misura custodiale in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine agli indicati reati. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e carenza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato associativo. Ove si assuma la sussistenza del sodalizio criminoso, non vi sono ragioni perché si possa ritenere ad esso partecipe il ricorrente sotto il profilo soggettivo in quanto coinvolto in un solo episodio penalmente rilevante per il quale si è separatamente proceduto essendosi pervenuti a sentenza passata in giudicato. Oltre questo dato, non vi è traccia di comunicazioni tra il Carambia e gli altri membri del supposto sodalizio, ad eccezione del fratello Alessandro; né può avere rilievo alcuno la circostanza che la medesima condotta sia stata perpetrata secondo uno specifico modus operandi, condiviso anche dagli altri indagati, che è adottato solo per la buona riuscita dell'operazione secondo una prassi tradizionalmente collaudata. Manca nella specie la sufficiente gravità indiziaria della sussistenza della consapevolezza in capo all'indagato della esistenza del peculiare livello organizzativo, risultando piuttosto il contrario perché gli interventi dell'indagato avvengono esclusivamente in rapporto al fratello Alessandro. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 274, 275, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura adottata. Al contrario di quanto assume la ordinanza impugnata il tempo trascorso dai fatti non è contenuto, ma assai rilevante da un punto di vista oggettivo, anche in relazione alle azzerate capacità e potenzialità criminali della supposta esistente organizzazione, smantellata attraverso i provvedimenti giudiziari in esecuzione. Sotto l'aspetto soggettivo, il Tribunale omette di considerare la vicenda esecutiva relativa al giudicato nell'ambito della quale il ricorrente ha beneficiato della detenzione domiciliare, erroneamente valutata solo in relazione alle e condizioni di salute, documentando, invece, la assenza di violazioni delle prescrizioni imposte e in costanza della misura meno afflittiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto per ragioni in fatto. Ferma restando la sussistenza della articolata organizzazione criminale a base familiare della quale ampiamente la ordinanza dà conto in modo dettagliato, la partecipazione del ricorrente è individuata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, attraverso il suo compito di elemento di congiunzione tra i vertici del sodalizio e la base deputata alle attività puramente esecutive, svolgendo il ruolo di corriere dello stupefacente o anche il ruolo di vedetta, occupandosi pure di segnalare agli acquirenti il luogo ove recarsi per l'acquisto della droga e, in alcuni casi, vedendosi cedere lo stupefacente al dettaglio. L'assunto è del tutto correttamente fondato sulle captazioní effettuate in cui il ricorrente riceve - prevalentemente dal fratello Alessandro - ordini, talora anche impliciti, per lo svolgimento di compiti anche di rilievo. In particolare, era individuato un codice di squilli telefonici per far presentare il ricorrente in un determinato luogo concordato per eseguire una cessione. Il dato captativo e quello delle immagini di videosorveglianza sulla piazza di spaccio consentivano di ricostruire diversi episodi, fino a quello che - nella data del 23.3.2022 - consentiva l'arresto in flagranza del ricorrente trovato in possesso di due grossi involucri sottovuoto contenenti marijuana. L'arresto non fermava l'attività illecita del ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, quando si presentava presso [OSCURATO:PERSONA] per chiedere soldi o quando veniva richiesto dal fratello Alessandro di portare sulla piazza di spaccio [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto alle esigenze e all'adeguatezza, le censure sono manifestamente infondate oltre che genericamente proposte. Oltre alla corretta valutazione presuntiva correlata alla ipotesi associativa, il Tribunale considera la gravità dei fatti e alla spregiudicatezza del ricorrente nonché i precedenti per reati specifici e la prosecuzione della attività criminosa nonostante il regime domiciliare. Quanto alla adeguatezza della misura, oltre te precedenti esaustive considerazioni, è valutata senza incorrere in vizi la allegazione difensiva in relazione alla quale l'ordinanza osserva che la detenzione domiciliare era concessa al ricorrente solo per la residua pena da scontare, inferiore ai due anni. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli ade
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