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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 settembre 1980

Cassazione n. 21276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1980 avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 189, comma 9, del codice della strada emessa in data 12/09/2019 della in Corte di appello di Firenze la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un primo motivo lamentando il vizio di motivazione e l'omessa valutazione delle risultanze processuali acquisite al fascicolo del dibattimento attinenti alla diversa ricostruzione dei fatti antecedenti all'effettuazione dell'esame alcolometrico su cui si fonda la sanzione principale e quella accessoria nel massimo edittale previsto per il reato contestato.

2. Con un secondo e terzo motivo di ricorso, da considerare congiuntamente al quinto motivo aggiunto si eccepisce la violazione di legge in riferimento alla prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, del codice della strada per cui, a parere della difesa, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere dell'accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro.

Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione per aver omesso la valutazione delle risultanze processuali in relazione alla circostanza di aver negato la sostituzione della pena inflitta all'imputato con quella del lavoro di pubblica utilità.

Con altro motivo aggiunto del ricorso la difesa rappresenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che il reato contravvenzionale per cui si procede è stato commesso il 4/05/2014 e pertanto risulta prescritto alla data del 20/12/2019 considerando i periodi di sospensione del suo decorso dal 21/03/2017 al 7/11/2017 per astensione degli avvocati dalle udienze. t tic e414"4- 1104/c 411“c -(24-41. b5-• eilksAn kik husin ~44, t ttp4~.--r»,1,,,b

44. e Sulla base di tale osservazione si devono ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.

Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché reato è estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, per quanto di competenza.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca per quanto di competenza.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7PIIR /0"' * Il p dente O. DEPOSTATO CANCELIERU1 %. 2:2 [OSCURATO:PERSONA] • 099i. 0-62 2-.) Zr- IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1980 avverso la sentenza del 12/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di estinzione del reto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 189, comma 9, del codice della strada emessa in data 12/09/2019 della in Corte di appello di Firenze la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ricorre con un primo motivo lamentando il vizio di motivazione e l'omessa valutazione delle risultanze processuali acquisite al fascicolo del dibattimento attinenti alla diversa ricostruzione dei fatti antecedenti all'effettuazione dell'esame alcolometrico su cui si fonda la sanzione principale e quella accessoria nel massimo edittale previsto per il reato contestato. 2. Con un secondo e terzo motivo di ricorso, da considerare congiuntamente al quinto motivo aggiunto si eccepisce la violazione di legge in riferimento alla prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, del codice della strada per cui, a parere della difesa, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere dell'accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro. Con il quarto motivo di ricorso la difesa lamenta l'erronea applicazione della legge penale nonché la contraddittorietà e illogicità della motivazione per aver omesso la valutazione delle risultanze processuali in relazione alla circostanza di aver negato la sostituzione della pena inflitta all'imputato con quella del lavoro di pubblica utilità. Con altro motivo aggiunto del ricorso la difesa rappresenta l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva preliminarmente che il reato contravvenzionale per cui si procede è stato commesso il 4/05/2014 e pertanto risulta prescritto alla data del 20/12/2019 considerando i periodi di sospensione del suo decorso dal 21/03/2017 al 7/11/2017 per astensione degli avvocati dalle udienze. t tic e414"4- 1104/c 411“c -(24-41. b5-• eilksAn kik husin ~44, t ttp4~.--r»,1,,,b 44. e Sulla base di tale osservazione si devono ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. Di conseguenza la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca in ordine alla sanzione amministrativa accessoria, per quanto di competenza. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Lucca per quanto di competenza. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 7PIIR /0"' * Il p dente O. DEPOSTATO CANCELIERU1 %. 2:2 [OSCURATO:PERSONA] • 099i. 0-62 2-.) Zr- IL
Sentenza Cassazione n. 21276/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris