CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che lamentano, rispettivamente, manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova con particolare riferimento alla valutazione di attendibilità della persona offesa, e violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata, non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata nelle quali la Corte ha correttamente valutato l'attendibilità della persona offesa, nonché gli elementi idonei ai fini della sussistenza della recidiva aggravata congruamente motivando sul punto), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo e quarto motivo di ricorso che lamentano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto per l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'uso di armi, e violazione di legge per la mancata rideterminazione della pena a seguito della declaratoria di estinzione per prescrizione di un reato satellite, sono manifestamente infondati avendo la Corte di appello motivato in merito alla sussistenza della circostanza aggravante conformandosi al consolidato orientamento di legittimità (Sez.2, n. 39253 del 22/06/2021, Rv. 282203 — 01) e dunque sulla qualificazione giuridica del fatto, procedendo altresì alla dovuta riduzione di pena ( mesi uno) per l'intervenuta estinzione di un reato satellite per prescrizione ( cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de