CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del Rettorepro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA2026 GENERALE DELLO STATO;610 - controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del CommissarioStraordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoVINCENZO AMATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 452/2021 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026MESSINA, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 277/2015; Numero di raccolta generale 9547/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/04/202605/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La sentenza impugnata ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] OspedalieraPoliclinico “[OSCURATO:PERSONA]” e la Università degli Studi diMessina al pagamento della somma, in dispositivo indicate,così riformando in senso peggiorativo la pronuncia di primogrado, a titolo di equiparazione indennità ex art. 31 DPR n.761/1979 per il periodo 1.4.2001 – 25.6.2009, oltreaccessori, in favore di [OSCURATO:PERSONA] (dipendentedell’Università degli Studi di Messina ex VIII livellouniversitaria, con qualifica di funzionario amministrativouniversitario, poi IX livello personale ASL, in virtù del relativodecreto del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ateneo del[OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso in adempimento della sentenza delConsiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilianan. 559/2005), mentre ha respinto la pretesa volta alriconoscimento della voce “retribuzione di posizione minima,parte fissa e variabile” (periodo dal 2001 al 2003) e lasuccessiva “retribuzione di posizione minima unificata”(periodo dal 2004 al 2009) previste dal CCNL Dirigenza AreaIII.2. Essa è stata fatta segno di sette motivi di censura daGiovanna Biondo. L’università degli Studi di Messina el’[OSCURATO:PERSONA] “G. Martino” (di seguitoAOU) hanno resistito con controricorso.3. Le parti hanno depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 13344/20221. Preliminarmente deve essere dichiarata la tardività delN umero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 9547/2026controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] attesDoat a pubblicazione 14/04/2026che lo stesso è stato notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositatol’[OSCURATO:DATA_NASCITA], oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica(12.5.2022) del ricorso per cassazione, secondo il regimeprocessuale ratione temporis vigente (Cass. n. 9396/2006).2. Ciò premesso, la decisione gravata, considerato ammissibilel’appello incidentale proposto dall’Università degli Studi diMessina sebbene avanzato oltre il termine ex art. 325 c.p.c.,in quanto presentato dalla parte solidalmente obbligataperché l’impugnazione principale aveva messo in dubbiol’assetto degli interessi derivante dalla sentenza alla quale ilcoobbligato aveva prestato acquiescenza, ha ritenuto, dopoavere ripercorso tutto l’iter normativo, che la voce“retribuzione di posizione fissa e variabile” (spettante aidirigenti), a seguito dell’inquadramento ottenuto con la sopraindicata sentenza del CGA del 29.8.2005, tanto per il periodofino alla entrata in vigore del CCNL 3.11.2005 (2002/2005)quanto per il periodo successivo, in cui la “retribuzione diposizione fissa e variabile” si era appunto trasformata in“retribuzione minima unificata”, non spettava non avendo lalavoratrice effettivamente svolto incarichi dirigenziali e nonrivestendo rilevanza decisiva il parere dell’Aran, sul quesitoformulato dal Tribunale di Messina, del 21.1.2021.3. I motivi possono essere così sintetizzati4. Il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 332 e 334c.p.c. Si ribadisce la inammissibilità dell’appello incidentaletardivo promosso dall’Università degli Studi di Messina inquanto era stato promosso appello incidentale tardivoavverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, benNumero registro generale 13344/2022oltre un anno dal deposito della sentenza impugnata delN umero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 9547/2026Tribunale di Messina. Si deduce che la Corte di appello avevDaat a pubblicazione 14/04/2026giudicato ammissibile l’appello incidentale promossodall’Università degli Studi di Messina sul presupposto erroneoche la parte solidamente obbligata che abbia prestatoacquiescenza all'assetto di interessi apparentemente definitodalla sentenza, può impugnare incidentalmente in via tardivasia nei confronti di colui che abbia impugnato in via principalesia nei confronti della parte destinataria dell'impugnazione.(cfr. sentenza impugnata) quando, invece, diversamente daquanto dedotto in sentenza, l’appello era inammissibile invirtù dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità,secondo cui l’appello incidentale fuori termine è in ogni casoinammissibile.5. Il secondo motivo critica, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 332 e 334c.p.c. si sostiene la inammissibilità dell’appello incidentaletardivo promosso dall’Università degli Studi di Messina sottoaltri aspetti in quanto la Corte di Appello aveva giudicatoammissibile l’appello incidentale tardivo promossodall’Università degli Studi di Messina anche sul presuppostoerroneo che “...L'impugnazione incidentale tardiva è sempreammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte levolte che l'impugnazione principale metta in discussionel'assetto di interesse derivante dalla sentenza alla quale ilcoobbligato solidale aveva prestato acquiescenza e ciò siaquando essa riveste la forma della contro impugnazionerivolta contro il ricorrente principale sia quando rivesta leforme dell'impugnazione adesiva, rivolta contro la parteinvestita dell'impugnazione principale e, in tal caso, anche sefondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrenteprincipale”, in un contesto in cui la solidarietà passivaN utmrearo rie gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026coobbligati derivava dal medesimo titolo mentre nel cNaumseoro ddi ir accolta generale 9547/2026specie la solidarietà passiva dell’Università e della AziendDaat a pubblicazione 14/04/2026Ospedaliera derivava da titoli diversi (rapporto di lavoro erapporto di servizio cfr. Cass., Sez. Un. 8521/2012). Sideduce, in ogni caso, che l’interesse ad impugnaredell’Università discendeva dal rigetto dei motivi spiegati inprimo grado e non certo dall’eventuale diverso assetto diinteresse della sentenza che sarebbe stato messo indiscussione dall’appello principale come erroneamenteipotizzato dalla Corte di Appello.6. I due motivi, da scrutinare insieme per la loro interferenza,non sono fondati.Sulla base del principio dell’interesse all’impugnazione,l’appello incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tuteladella reale utilità della parte, tutte le volte chel’impugnazione principale metta in discussione l’assetto diinteressi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligatosolidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, èammissibile sia quando rivesta la forma dellacontroimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale siaqualora abbia le forme della impugnazione adesiva rivoltacontro la parte investita dell’impugnazione principale, anchese fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrenteprincipale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il dettointeresse sorge dall’impugnazione principale la quale, seaccolta, comporterebbe una modifica dell’assetto dellesituazioni giuridiche originariamente accettate dalcoobbligato solidale. Trattasi di indirizzo più volte affermatoda questa Corte (Cass., SU, n. 24627 del 27 novembre 2007e, negli stessi termini, Cass., SU, n. 18409 del 4 agosto2010; Cass., Sez. 3, n. 14596 del 9 luglio 2020; Cass.N, uSmeeroz r.e gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/20266- 2, n. 5876 del 12 marzo 2018; Cass., Sez. L, n. 53N8um8e rdo edi lr accolta generale 9547/20267 marzo 2018 e Cass., Sez. L, n. 4982 del 2 marzo 2018Da,t a pubblicazione 14/04/2026entrambe rese in casi analoghi a quello in esame e nonmassimate) e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Cass.SU, 28 marzo 2024, n. 8486; conf. Cass., Sez. 3, n.31679/2024). Queste ultime evidenziano, in particolare, che«il rischio che si vuole salvaguardare è quello che ilcoobbligato inerte – che abbia, nel frattempo, pagato ilcreditore – non riesca ad ottenere, in sede di regresso, laquota parte dovuta dal coobbligato, che, invece, abbia vistoriformata in sede di impugnazione la sentenza di condanna.Ed è in quest’ottica che, quindi, trova giustificazione (nellavalorizzazione del soddisfacimento di un interessepropriamente riconducibile nell’alveo applicativo dell’art. 100cod. proc. civ.) la legittimazione del coobbligato adimpugnare la sentenza in via incidentale tardiva: laproposizione di questo gravame, legato o anche solocondizionato all’esito di quello principale e ai motivi con essoformulati, garantirebbe in ogni caso un risultato decisoriouniforme circa l’esistenza e il modo di esseredell’obbligazione solidale, funzionale ad un corretto ripartodell’obbligazione in sede di regresso (non si tratterebbepropriamente di una controimpugnazione, ma diun’impugnazione tardiva dal contenuto adesivo). Ecco,dunque, che viene in risalto (in modo ancora una voltacondivisibile) quanto è stato sostenuto nella sentenza delleSezioni unite n. 24627 del 2007 nel passaggio logicoargomentativo centrale della motivazione, laddove siargomenta che ‒ poiché l’unità del giudizio conclusosi con lasentenza impugnata, la cui intima coerenza verrebbe menose ogni parte di esso fosse suscettibile di esame sepaNurmaetroo r,e gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026con conseguente (pericolo) di difformità dei giNuudmiecroa dti ir accolta generale 9547/2026scaturenti dal medesimo rapporto, seppur tra parti diverse D‒at a pubblicazione 14/04/2026«l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile atutela della reale utilità della parte tutte le volte chel’impugnazione principale metta in discussione l’assetto diinteressi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligatosolidale aveva prestato acquiescenza».Nel caso di specie, va a tali fini considerato che con l’appelloincidentale dell’Università degli Studi di Messina era statoimpugnato lo stesso capo della sentenza già impugnato dallaAzienda Ospedaliera che riguardava la condanna in solido dientrambi gli Enti per cui era ammissibile il gravameincidentale seppure tardivo.7. Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del DPRn. 761/79, dell’art. 33 comma 1 lettera A CCNL dirigenzaarea III 2002-2005 anche alla luce della clausolainterpretativa Aran ex art. 64 d.lgs. 165/2001, dell’art. 3CCNL dirigenza area III 2006, dell’art. 40 CCNL 8 Giugno2000, dirigenza area III, in combinato disposto con art. 44CCNL dirigenza area III 2002-2005 e art. 3 CCNL del 6.Maggio 2010, dirigenza, Area III. Si sostiene che il nuovocontratto Collettivo del 2002/2005, dirigenza area III, avevaistituito la retribuzione di posizione minima unificata a partiredal 01.01.2004 non legata all’incarico dirigenziale (cfr. 33comma 1 lettera A). Parte ricorrente, sul punto, richiama laclausola di interpretazione autentica del 21.01.2021 (ex art.64 d.lgs. 165/2001) resa in accordo tra l’ARAN e le OO.SS.in relazione all’art. 33 del C.C.N.L. area III del 3 novembre2005 con cui era stato statuito che “l’art. 33 comma 1, lett.a, n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normNuamteivro are gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026quadriennio 2002-2005 - parte economica biennio N2um0e0ro2 di- raccolta generale 9547/20262003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPDRat a pubblicazione 14/04/2026384/1990 (ndr. ex nono e decimo livello funzionale), sanitari,va interpretata nel senso che la retribuzione di posizioneminima unificata, che rientra nel trattamento fondamentale,è riconosciuta ed erogata anche al dirigente sanitario exmodulo funzionale DPR 384/1990 che non sia titolare di alcunincarico, a condizione che i relativi oneri siano sostenuti acarico del pertinente fondo previsto dal contratto collettivonazionale”. Lamenta che la Corte di Appello, preso atto dellanovità contrattuale, tuttavia era rimasta erroneamenteancorata ai principi espressi dalle SS.UU. nella sentenza n.9279/2016, negando il diritto di esso ricorrente alla nuovaretribuzione di posizione minima unificata ex artt. 33 acomma 1 lettera A e 44 del CCNL dirigenza area III 2002-2005, sul presupposto che la nuova retribuzione di posizioneminima unificata fosse legata allo svolgimento dell’incarico.8. Il quarto motivo addebita, ai sensi dell’art. 360 comma I n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione - sotto altri profili- dell’art. 31 del DPR n. 761/79 e dell’art. 33 lett. A CCNL2002/2005 in relazione anche ai principi espressi dalleSS.UU. 9279/2016 e della Corte Cost. 126/1981, deducendoche la Corte territoriale aveva ritenuto - in contraddizionecon quanto statuito nella prima parte della sentenza - che lanuova retribuzione di posizione minima unificata non fosselegata all’incarico ma al possesso della qualifica dirigenzialee per l’effetto spettante solo a chi avesse rivestito la qualificadirigenziale. Il dipendente equiparato ex art. 31 DPR 761/79- secondo la Corte di appello - non avrebbe potuto ambirealla retribuzione di posizione minima unificata, essendoNumero registro generale 13344/2022quest'ultima strettamente legata alla qualifica dirigenziale.N umero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 9547/2026L’interpretazione articolata dalla Corte territoriale eraDa,t a pubblicazione 14/04/2026secondo parte ricorrente, del tutto inedita e si poneva inaperto contrasto con i principi espressi dall’art. 31 DPR761/79, così come interpretati dalle SS.UU. 9279/2016secondo cui l’intento perequativo presupponeva ilriconoscimento – a prescindere dal possesso della qualificadirigenziale - di tutte le componenti del trattamentoeconomico complessivo del dirigente che dipendevanodall'inquadramento contrattuale (nel caso di specie,compresa tale voce ormai sganciata dall’incarico, perespressa indicazione di ARAN/OO.SS.).9. Il quinto motivo ascrive, ai sensi dell’art. 360 comma I n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 1362 e 1363 c.c., circal’interpretazione della clausola interpretativa Aran/OO.SS. Sirappresenta che la Corte di Appello, nell’interpretare laclausola Aran/OO.SS, aveva utilizzato criteri ermeneutici cheavevano violato l’intenzione delle parti e l’interpretazioneletterale della stessa laddove era stato ritenuto che il quesitoe la clausola medesima avessero riguardato esclusivamenteil personale dirigenziale di ruolo privo di incarico e non ancheil dirigente equiparato ex art. 31 DPR 761/1979, mentre daltenore letterale della clausola emergeva il contrario.10. I suddetti motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, sonoinfondati.Si richiamano le argomentazioni, dalle quali non si ritienedoversi discostare, di cui ai precedenti di questa Corte n.5056/2024; n. 4982/2018; n. 28295/22; n. 18967/2024; n.16817/2025 (tra le altre). Trattandosi, quindi, di questionigià esaminate dalla Suprema Corte con orientamenti ormaidi recente consolidati, non sussistono i presuppostNiu mpereo rre gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026rimettere la trattazione del ricorso alle SSUU, come cNhumieerso tdoi r accolta generale 9547/2026in memoria. Data pubblicazione 14/04/2026In particolare, nei predetti provvedimenti si è affermato che‹‹L’indennità di perequazione c.d. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 31 DPR n.761 del 1979 deve essere determinata - in caso diequiparazione tra gli originari VIII livello di cui alla legge n.312 del 1980, relativo ai dipendenti dell’Università, e Xlivello, del personale ospedaliero - senza includereautomaticamente nel criterio di computo la retribuzione diposizione, anche nella sua componente fissa, dei dirigenti delcomparto sanità; infatti, detta retribuzione, essendostrettamente connessa allo svolgimento della loro funzione eall’attribuzione della connessa responsabilità, può esserericonosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento delrelativo incarico, non rilevando che la contrattazionecollettiva nazionale successiva al CCNL del 5 dicembre 1996abbia incluso la “retribuzione di posizione minima - partefissa e variabile - prevista dalla tabella 1 allegata almenzionato CCNL, secondo biennio economico 1996-1997”nel trattamento fondamentale di tali dirigenti››.Inoltre, va ribadito che non ha pregio anche la tesi per laquale la retribuzione di posizione minima unificatadomandata nell’attuale giudizio sarebbe una voce deltrattamento fondamentale, per tale motivo da erogare aprescindere dall’attribuzione di qualsivoglia incaricodirigenziale.Invero, si richiama la clausola interpretativa ARAN/ OO.SS.del 12 gennaio 2021, resa ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del2001 in un procedimento analogo al presente, la qualeprecisa che la retribuzione di posizione minima, regolatadall’art. 33 del CCNL del 2005, quale parte del trattamNuemnertoo re gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026fondamentale, spetterebbe al dirigente a prescNiunmdeero rdei r accolta generale 9547/2026dall’incarico. Sarebbe stato chiarito, secondo i ricorrenti, coDnat a pubblicazione 14/04/2026riferimento alla posizione di un dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761 del 1979, che “l’art. 33 comma 1, lett. a,n. 4, del CCNL dell’area III del [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte normativaquadriennio 2002-2005 - parte economica biennio 2002-2003, con riferimento agli ex moduli funzionali DPR384/1990, sanitari, va interpretata nel senso che laretribuzione di posizione minima unificata, che rientra neltrattamento fondamentale, è riconosciuta ed erogata ancheal dirigente sanitario ex modulo funzionale DPR 384/1990che non sia titolare di alcun incarico, a condizione che irelativi oneri siano sostenuti a carico del pertinente fondoprevisto dal contratto collettivo nazionale”.Si tratta, a parere della Corte, di una previsione che, però,non incide sulla presente decisione, atteso che, come giàchiarito (Cass., Sez. L, n. 5142 del 27 febbraio 2024) essa siriferisce ai dirigenti sanitari del SSN la cui retribuzione diposizione minima sia a carico del pertinente fondo previstodal contratto collettivo nazionale. Nella specie, invece, vienein questione la posizione di un dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] di Messina solo “strutturato” nel Servizio sanitarionazionale, il quale non ricopre la qualifica di dirigente deldetto Servizio; inoltre, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del DPRn. 761 del 1979, le somme necessarie per la corresponsionedell’indennità di cui al comma 1 dell’appena citato art. 31presente articolo sono a carico dei fondi assegnati alle regioniai sensi dell’art. 51 della legge n. 833 del 1978 e sonoversate, con le modalità previste dalle convenzioni, dalleRegioni alle Università.Numero registro generale 13344/2022Le considerazioni della ricorrente non giustificano, pertanto,N umero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 9547/2026una modifica dell’indirizzo esposto, atteso che non Dsait a pubblicazione 14/04/2026confrontano né con l’ontologica differenza esistente fra ilcollaboratore tecnico che non ha ab origine la qualifica didirigente del SSN e i dirigenti sanitari né con la specificitàdella destinazione delle risorse attribuite alle Regioni e, poi,alle Università (cfr. Cass. n. 18967/2024).11. Il sesto motivo formula, ai sensi dell’art. 360 comma I n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 comma 4 c.p.c. percontrasto irriducibile e motivazione contraddittoria,precisando che la Corte di Appello aveva rigettato in primaistanza la pretesa creditoria del ricorrente sul presuppostoerroneo che la nuova retribuzione di posizione minimaunificata fosse legata all’incarico e per l’effetto riconosciutaal dirigente solo ed esclusivamente nel caso di svolgimentodell’incarico dirigenziale; nella seconda parte della sentenza,però, la Corte territoriale aveva affermato che la nuovaretribuzione di posizione minima unificata era sganciatadall’incarico ma legata al possesso della qualifica dirigenzialee per l’effetto riconosciuta automaticamente solo al dirigentedi ruolo senza incarico ma non al dirigente equiparato ex art.31 del DPR n. 761/79. Si rappresenta il contrasto insanabiletenuto conto che la prima tesi riconosceva la retribuzione diposizione minima unificata solo al dirigente che avesse svoltol’incarico mentre la seconda tesi, invece, riconosceva lamedesima retribuzione di posizione minima unificata aldirigente anche senza incarico in quanto propria dellaqualifica dirigenziale.Anche tale motivo è infondato.In tema di contenuto della sentenza, infatti,il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4,c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronunciaN urmivereo lrie gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logiNcuom ecroh dei r accolta generale 9547/2026ha condotto il giudice alla formazione del propriDoat a pubblicazione 14/04/2026convincimento, come accade quando non vi sia alcunaesplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disaminalogico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativoseguito (Cass. n. 3819/2020).Inoltre, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiestodall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa edobiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga daltesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022).Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguate e chiareargomentazioni, che consentono di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha specificato e precisato il percorso logico-giuridico attraverso il quale ha ritenuto che la “retribuzionedi posizione fissa e variabile”, la quale si era appuntotrasformata in “retribuzione minima unificata”, non spettavanon avendo i lavoratori effettivamente svolto incarichidirigenziali e non rivestendo rilevanza decisiva il pareredell’Aran, sul quesito formulato dal Tribunale di Messina, del21.1.2021: tanto basta per superare il cd. “mNinumimeroo re gistro generale 13344/2022Numero sezionale 610/2026costituzionale” richiesto per non sussistere il Numveirzo idoi r accolta generale 9547/2026motivazionale. Data pubblicazione 14/04/202612. Il settimo motivo censura, ai sensi dell’art. 360 comma In. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.precisando che, dalla riforma della sentenza oggi impugnatae quindi dall’accoglimento delle domande dell’originarioricorrente, discendeva ex art. 91 c.p.c. la liquidazione ed ilriconoscimento delle spese di lite di primo e secondo gradoche la sentenza impugnata ha parzialmente compensato.Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “nonmotivo” (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n.17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiedeche le spese siano regolate diversamente in caso diaccoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, chesono state invece già disattese.13. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.14. Le spese di lite sono compensate, in ragione del fatto chela giurisprudenza in materia non si era ancora consolidataall’epoca della presentazione del ricorso, relativamente allaposizione della Università degli Studi di Messina. Nulla vadisposto per l’[OSCURATO:PERSONA] G. Martino diMessina attesa la tardività del controricorso.La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spesedel presente giudizio relativamente alla posizione dellaUniversità degli Studi di Messina; nulla per quelle relative allaAzienda [OSCURATO:PERSONA] G. Martino di Messina. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attoNumero registro generale 13344/2022della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,N umero sezionale 610/2026Numero di raccolta generale 9547/2026da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dDait a pubblicazione 14/04/2026contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5.2.2026La PresidenteCaterina Marotta