CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1971
Cassazione n. 49212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nate a CAGLIARI il 29/01/1971 nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nate a CAGLIARI il 29/01/1971 avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di primo grado, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto; - che, avverso l'impugnata sentenza, ricorre la sola parte civile [OSCURATO:PERSONA] per mezzo del difensore di fiducia, deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p.; - che «è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, 21.02.2018 n. 21906, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273310); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA] -11T.M-0 Dott. s-ti Paola ,:nhiriti [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ,(9 bAN 3 5 í r 3 à x))- 3 \`) Q kL- \\\ c:/\n\k LA4v\Q e'vn e\;,u,:;n.-neiSe if\N- li\)nji.-:L_ \ .),(1 49 YI à( tr( ,2-42 i i( t i L ì