CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2021
Cassazione n. 37205/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 13/5/2021, depositata in data 19/5/2021, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione in carcere e agli arresti donniciliari per un periodo complessivo di anni 2, mesi 4 e giorni 11, nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere del delitto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso. Dalla suddetta imputazione il ricorrente era assolto dal Tribunale di Locri, assoluzione confermata nei successivi gradi di merito. La pronuncia assolutoria diveniva irrevocabile il 18/5/2017. La Corte territoriale ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, ritenendo la sussistenza di una condotta gravemente colposa da parte del richiedente, il quale, portatosi nella lavanderia "[OSCURATO:PERSONA]", unitamente a [OSCURATO:PERSONA], luogo di ritrovo malavitoso, aveva intrattenuto una conversazione con [OSCURATO:PERSONA], noto con il soprannome "Mastro", esponente di spicco di un'organizzazione di tipo mafioso, chiedendo il permesso di riaprire il "locale di 'ndrangheta" di Motticella, luogo in cui si era verificata una sanguinosa faida tra famiglie contrapposte. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo di ricorso, nel quale lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Il giudice ha rigettato la richiesta di riparazione, erroneamente individuando un comportamento ostativo in capo al ricorrente. L'unico elemento su cui si fonda il diniego dell'indennizzo è rappresentato da una conversazione intercettata con [OSCURATO:PERSONA], nella quale si parla del "locale" di Motticella da riaprire. Tale elemento è valorizzato attraverso il richiamo al contenuto della sentenza assolutoria, in cui si riconosce che il Velonà ha prestato un "contributo occasionale" agli scopi dell'associazione, e attraverso il richiamo alle dichiarazioni rese dal richiedente nel corso dell'esame dibattimentale, ove, secondo il giudice della riparazione, avrebbe sostanzialmente ammesso di avere assunto una condotta gravemente colposa e superficiale. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'ipotesi della colpa grave benché dall'unica conversazione intercettata non emergessero condotte capaci di indurre il giudice della cautela a ritenere sussistente la fattispecie contestata.Non si è valutato il giudizio di "occasionalità" espresso dai giudici della cognizione in relazione alla condotta serbata dal ricorrente. Il Tribunale ha rimarcato che non è emersa alcuna prova dell'affiliazione del Velonà nella consorteria mafiosa, mettendo in rilievo che, sebbene egli abbia mostrato nell'occasione un certo interessamento alla questione della riapertura del "locale" di Motticella, la richiesta fu avanzata sostanzialmente da [OSCURATO:PERSONA]; inoltre il Commisso non riconobbe il ricorrente, tanto che il Mollica dovette presentarlo come il fratello di [OSCURATO:PERSONA], ucciso nel corso di una rapina. L'impossibilità di ricavare dalla conversazione intercettata lo stabile inserimento del Velonà nella consorteria criminale è stato sostenuto in tutti i gradi di merito ed ha trovato conferma nel giudizio di legittimità La non configurabilità del reato contestato al ricorrente all'epoca del processo di merito è peraltro confermata dalla stessa ordinanza impugnata, che ritiene l'intercettazione in parola esclusivamente comprovante un occasionale ed unico apporto agli scopi dell'associazione. A ciò deve aggiungersi che il giudice della cautela ha avuto a disposizione il medesimo materiale valutato dai giudici della cognizione, unicamente costituito dall'intercettazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si aggiunge come la misura cautelare sia stata applicata a distanza di due anni dall'intercettazione: in tale lungo periodo nessun altro elemento è stato raccolto a carico del richiedente. Sarebbe evidente, sulla base di tanto, la violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in cui è incorsa la Corte di appello: essendo penalmente irrilevante la condotta serbata dal ricorrente nella vicenda in esame, la misura applicata è da reputarsi del tutto illegittima e, comunque, non è possibile individuare nel comportamento serbato dal Velonà una colpa grave. Non vale ad escludere la validità dell'assunto il tenore delle dichiarazioni del richiedente, il quale ha affermato di essere stato superficiale nell'occasione. Il tenore delle dichiarazioni del Velonà mal si concilia con il concetto di colpa grave, da intendersi come macroscopica negligenza. In secondo luogo, si tratta di dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, che non possono essere utilizzate quale elemento su cui fondare la sussistenza della colpa grave ostativa alla riparazione, come da consolidati principi giurisprudenziali, trattandosi di manifestazioni legate a scelte difensive. Tali considerazioni dimostrano come la Corte di appello abbia operato in aperta violazione del disposto di cui all'art. 314 c.p.p. Il giudice della riparazione ha infatti ritenuto sussistente la colpa grave ostativa all'indennizzo in presenza di comportamenti negligenti o imprudenti, i quali, essendo penalmente irrilevanti, risultano inidonei a generare nel giudice della misura l'erronea convinzione della ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato. 3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ha depositato memoria il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura di Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. Il difensore con nota del 22/4/2022 ha chiesto la trattazione orale del ricorso in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre in primis evidenziare come non sia accoglibile la richiesta di trattazione orale avanzata dalla difesa del ricorrente con istanza del 22 aprile 2022. Ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., oltre che in casi particolari previsti dalla legge, la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere sui ricorsi contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. In tali ipotesi, come nel presente caso, non è prevista la partecipazione del difensore nella camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso. 2. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo delle norme e dei principi che regolano la materia, individuando, con argomentare logico e coerente, le circostanze ostative al riconoscimento dell'indennizzo. Si è posto in evidenza il contenuto di una conversazione intercettata, registrata in un esercizio commerciale che fungeva da luogo d'incontro dei sodali di una ben individuata organizzazione di tipo mafioso, nel corso della quale il Velonà ed il Mollica, introdotti alla presenza di un esponente di spicco del sodalizio, discutevano della possibilità di rifondare in territorio di Motticella, teatro di una lunga faida tra diverse famiglie contrapposte, una cellula dell'organizzazione. Si è fatto riferimento nella ordinanza impugnata alla circostanza che il giudizio di merito, pur conclusosi con esito assolutorio, avesse accertato la vicinanza del ricorrente al "clan" ed il suo interessamento in ordine all'esito della risposta che doveva provenire dai vertici del sodalizio (il ricorrente, nella circostanza sopra indicata, si offrì di fornire il proprio numero di telefono e promise, nel corso del colloquio, di coinvolgere altri ragazzi nell'iniziativa da intraprendere). Si è evidenziato come il richiedente, nel corso di dichiarazioni rese in dibattimento, abbia esplicitamente ammesso di avere serbato una condotta imprudente e superficiale. 3. Il comportamento evidenziato nella ordinanza impugnata riveste, come ha correttamente sostenuto il giudice della riparazione, un valore altamente significativo ai fini del rigetto della richiesta, prestandosi sul piano logico, in base a criteri di ragionevolezza, ad essere interpretato come manifestazione di contiguità rispetto all'attività illecita del sodalizio. Sotto questo profilo sono del tutto pertinenti le considerazioni svolte dal giudice della riparazione, che ha ritenuto idoneo il comportamento serbato dal richiedente ad ingenerare nell'Autorità procedente la falsa convinzione della sua adesione agli scopi del sodalizio criminale, esercitando una efficacia sinergica rispetto all'evento detenzione. Deve in proposito rilevarsi come il giudizio da effettuarsi in tema di riparazione per ingiusta detenzione debba essere volto a stabilire, con valutazione "ex ante", non se la condotta serbata dal richiedente integri gli estremi di reato, ma solo essa se sia stata presupposto idoneo ad integrare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (così, in motivazione, Sez. U n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). 4. Il provvedimento impugnato ha, dunque, congruamente posto in evidenza come vi siano chiari elementi che denotino una condotta gravemente colposa del ricorrente: il Velonà, si legge nella ordinanza, con il suo comportamento ha ingenerato nell'autorità inquirente il ragionevole convincimento, rivelatosi poi errato, di essere inserito nel sodalizio, avendo partecipato attivamente al colloquio con un elemento di spicco del sodalizio ed avendo mostrato vivo interessamento all'esito della vicenda riguardante la rifondazione di una cellula dell'organizzazione. Il fatto che la pronuncia assolutoria abbia escluso la sussistenza del reato associativo non rileva in sede di giudizio di riparazione. Deve osservarsi come vi sia totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, poiché essi attingono piani di indagine del tutto diversi, che ben possono portare a conclusioni differenti sulla base del medesimo materiale probatorio acquisito agli atti [cfr., ex multis, Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764:" - 01: "Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la rivalutazione, effettuata dal giudice della riparazione, dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante, ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice)"; da ultimo Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246:"Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa)]. La difesa insiste nel prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, erroneamente sostenendo che la riconosciuta insussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. debba necessariamente condizionare il giudizio della riparazione. La prospettazione, come si evince dalle pronunce appena richiamate, è destituita di fondamento, impegnando il giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen. piani di valutazione del tutto differenti da quelli propri del giudizio di cognizione. 5. L'aspetto riguardante le frequentazioni ambigue è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo, avendo questa Corte affermato in plurime pronunce che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così, ex multis, Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610). 6. Quanto alle dichiarazioni del richiedente, copiosa giurisprudenza di questa Corte consente di valutare, ai fini del giudizio da compiersi in materia, le dichiarazioni rese dal richiedente nel corso del procedimento. Il principio del nemo tenetur se detegere è valido nell'ambito del giudizio di cognizione, finalizzato all'accertamento della responsabilità penale. Esso, tuttavia, non vale in quello riparatorio, ispirato alla finalità di riparare con indennizzo, sulla base del principio solidaristico, che trova nella Costituzione il proprio fondamento, la ingiusta detenzione patita da un soggetto che non abbia in alcun modo contribuito all'adozione del provvedimento restrittivo a suo carico. L'art. 314 cod. proc. pen. nella sua attuale formulazione, a seguito della modifica apportata dall'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, prevede che il silenzio serbato dall'indagato in interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non costituisca condotta ostativa alla insorgenza del diritto alla riparazione. La previsione, di stretta interpretazione, non può essere estesa a situazioni diverse. Pertanto, il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso dell'esame a cui si è sottoposto sono state legittimamente utilizzate dalla Corte di appello nell'ambito del giudizio di riparazione. Il ricorrente ha ammesso di avere serbato un comportamento imprudente e superficiale, mostrando di essere consapevole del contributo offerto nell'adozione del provvedimento restrittivo a suo carico. Il connotato di gravità della condotta colposa serbata dal richiedente, diversamente da quanto sostiene la difesa, non è stato desunto soltanto dalle dichiarazioni del ricorrente, ma dall'insieme di elementi rappresentati in motivazione, suscettibili di rivelare non un comportamento genericamente riprovevole, ma una condotta che si è notevolmente discostata dalle comuni regole precauzionali, determinando l'apparenza di un agire illecito, riconducibile alla fattispecie della partecipazione ad un'associazione mafiosa, per il quale si rendeva necessario intervenire a tutela della collettività. 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am