Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 01098/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari, deducendo come vizio di motivazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata, attraverso una motivazione che non appare manifestamente illogica, ha escluso la sussistenza dei presupposti della invocata causa di non punibilità alla luce anche delle modalità del fatto che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, era avvenuto attraverso l'allontanamento dell'imputato dal proprio appartamento e non anche con la sua mera presenza nel cortile condominiale (pagg. 4 e 5).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di arresti domiciliari, deducendo come vizio di motivazione la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, attraverso una motivazione che non appare manifestamente illogica, ha escluso la sussistenza dei presupposti della invocata causa di non punibilità alla luce anche delle modalità del fatto che, diversamente da quanto rappresentato nel ricorso, era avvenuto attraverso l'allontanamento dell'imputato dal proprio appartamento e non anche con la sua mera presenza nel cortile condominiale (pagg. 4 e 5). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 01098/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris