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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10497/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20690-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della crp di Rovigo, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di addizionale IRES nel settore energetico; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni e che altrettanto ha fatto la parte pubblica; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 11 e 136 Cost.; degli artt. 28 e 30 della

1. n. 87/1953, e dell'art. 11. cost. n. 1/1948, nella sostanza lamentando che il diniego di rimborso IRES (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) sia stato negato ritenendo non retroattiva la sentenza Corte cost. n. 10/2015; che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ric. 2020 n. 20690 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- (Corte Cost. 10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018; Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021).

Nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2022 Ric. 2020 n. 20690 sez.

MT - ud. 09-03-2022 O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20690-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 178/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della crp di Rovigo, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di addizionale IRES nel settore energetico; che l'Avvocatura generale dello Stato ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni e che altrettanto ha fatto la parte pubblica; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 3 per violazione dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 11 e 136 Cost.; degli artt. 28 e 30 della 1. n. 87/1953, e dell'art. 11. cost. n. 1/1948, nella sostanza lamentando che il diniego di rimborso IRES (c.d. [OSCURATO:PERSONA]) sia stato negato ritenendo non retroattiva la sentenza Corte cost. n. 10/2015; che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica Ric. 2020 n. 20690 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- (Corte Cost. 10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018; Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021). Nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.settemiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2022 Ric. 2020 n. 20690 sez. MT - ud. 09-03-2022 O
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