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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 37323/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 31/05/2022 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato: [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) contestato al capo B) e di quello di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio) contestato al capo G); [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) contestato al capo C), per quello di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) contestato al capo D) e per quello di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio) contestato al capo F); Seghezzi per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen. (riciclaggio), limitatamente alle condotte relative alla [OSCURATO:PERSONA].

Deducono:

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Inosservanza dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen., 64 e 350 cod.proc.pen.; violazione di legge in relazione all'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000; omessa motivazione in ordine alla responsabilità; omessa motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorrente si lamenta dell'apparenza della motivazione, «in ordine al fatto che il procedimento penale traeva origine dalla C.N.R. della G.d.F,» e «inoltre la sentenza, anziché occuparsi di dare risposta ai rilievi sollevati con l'atto di impugnazione dedica diversi capoversi a "tentare" di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche pure invocate».

Sostiene che non si può neanche ritenere sussistente una motivazione per relationem, in quanto la Corte di appello, si è limitata a «"chiosare" (talvolta) la sentenza del G.i.p. di Bergamo, quasi si trattasse di un trattato, di uno scritto, di una esercitazione invece che di una sentenza penale di condanna».

Aggiunge che la motivazione è illogica in quanto disancorata dalle modalità operative di un'azienda.

A sostegno dell'assunto vengono compendiati i contenuti della CNR e della motivazione della sentenza impugnata.

2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assenza di elementi soggettivi e oggettivi a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Revoca del sequestro preventivo.

A tale riguardo si sostiene che la sentenza è priva di un valido costrutto motivazionale e lesiva del principio dell'affermazione di responsabilità solo quando sia stato superato ogni ragionevole dubbio.

Il ricorrente lamenta, infine, l'assenza del periculum in mora in relazione al sequestro preventivo adottato nella fase delle indagini preliminari, che era stato disposto in relazione a reato di associazione per delinquere, poi escluso già dalla sentenza di primo grado, senza che vi fosse stata impugnazione da parte dell'ufficio del Pubblico ministero.

3. [OSCURATO:PERSONA] Angelo e SEGHEZZI Cristian. 3.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi C) e D), "mancando nel caso di specie, l'indefettibile dolo di evasione sul quale nulla asserisce la Corte di appello".

Secondo i ricorrenti dall'esame dei dati contabili emerge l'assenza di elementi utili ad affermare la responsabilità per i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Seghezzi sono inammissibili.

La Corte di appello, pur a fronte di atti di appello affatto privi del requisito della specificità -in quanto risolventisi in mere enunciazioni di principio prive di confronto con la sentenza di primo grado- ha compiutamente spiegato le ragioni per cui dovesse ritenersi la responsabilità di ciascun imputato per i reati loro rispettivamente ascritti, richiamando la sentenza di primo, evidenziando gli elementi a carico degli imputati e sottolineando come gli appelli si riducessero a mere petizioni di principio, «che non tengono conto delle reali delle reali emergenze processuali, con le quali mostrano di non confrontarsi e che, pertanto, risultano del tutto ignorate».

1.1. Tali connotati risultano perpetuati anche nei ricorsi dei tre ricorrenti oggi in esame, che sono disancorati dalle motivazioni della sentenza impugnata, le cui argomentazioni risultano pretermesse nella loro unitaria complessità, così che le impugnazioni risultano prive di correlazione con la sentenza impugnata, che - invero- viene menzionata soltanto al fine di rivendicare in maniera astratta una contraddittorietà o una manifesta illogicità che però si risolve in una lettura soggettiva delle emergenze processuali, priva di confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, avverso la quale non vengono esposte censure scrutinabili in sede di legittimità.

Da qui due ragioni di inammissibilità, comuni ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Seghezzi.

1.1.1. In primo luogo, in tutti i tre i ricorsi presentati per le posizioni dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Seghezzi si assiste all'assenza di correlazione con la sentenza impugnata produce il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez, 2, Sentenza n, 119q1 del 79/01/9014 Rv, 259475, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.1.2. Dal fatto che i motivi delle impugnazioni si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità, discende l'ulteriore causa di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Seghezzi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

1.3. Ulteriori ragioni di inammissibilità riguardano la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA].

Al suo riguardo, infatti, va osservato che anche la deduzione di non aver preso in esame tutti i rilievi difensivi -peraltro esposta in maniera eminentemente generica - si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01).

1.4. A ciò deve aggiungersi, sempre con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la manifesta infondatezza della denuncia di motivazione apparente per il rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado.

A parte la genericità anche di questa deduzione, va comunque evidenziato che nessuna violazione alle garanzie riconosciute all'imputato dalla Convenzione EDU può rintracciarsi nell'adesione del giudice di appello alle motivazioni del giudice di primo grado. --, A tale riguardo, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, 9 dicembre 1994). !.5.

Sempre con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare anche l'inammissibilità delle censure riferibili al sequestro preventivo, che non risultano dedotte con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv, 153578; n. 2654 del 1983 Rv, 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi d'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 31/05/2022 della Corte di appello di Brescia, che ha confermato la sentenza in data 13/05/2021 del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, che aveva condannato: [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) contestato al capo B) e di quello di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio) contestato al capo G); [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) contestato al capo C), per quello di cui all'art. 8 decreto legislativo n. 74/2000 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) contestato al capo D) e per quello di cui all'art. 648-ter.1 cod.pen. (autoriciclaggio) contestato al capo F); Seghezzi per il reato di cui all'art. 648-bis cod.pen. (riciclaggio), limitatamente alle condotte relative alla [OSCURATO:PERSONA]. Deducono: 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Inosservanza dell'art. 220 disp.att. cod.proc.pen., 64 e 350 cod.proc.pen.; violazione di legge in relazione all'art. 2 decreto legislativo n. 74/2000; omessa motivazione in ordine alla responsabilità; omessa motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente si lamenta dell'apparenza della motivazione, «in ordine al fatto che il procedimento penale traeva origine dalla C.N.R. della G.d.F,» e «inoltre la sentenza, anziché occuparsi di dare risposta ai rilievi sollevati con l'atto di impugnazione dedica diversi capoversi a "tentare" di negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche pure invocate». Sostiene che non si può neanche ritenere sussistente una motivazione per relationem, in quanto la Corte di appello, si è limitata a «"chiosare" (talvolta) la sentenza del G.i.p. di Bergamo, quasi si trattasse di un trattato, di uno scritto, di una esercitazione invece che di una sentenza penale di condanna». Aggiunge che la motivazione è illogica in quanto disancorata dalle modalità operative di un'azienda. A sostegno dell'assunto vengono compendiati i contenuti della CNR e della motivazione della sentenza impugnata. 2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'assenza di elementi soggettivi e oggettivi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Revoca del sequestro preventivo. A tale riguardo si sostiene che la sentenza è priva di un valido costrutto motivazionale e lesiva del principio dell'affermazione di responsabilità solo quando sia stato superato ogni ragionevole dubbio. Il ricorrente lamenta, infine, l'assenza del periculum in mora in relazione al sequestro preventivo adottato nella fase delle indagini preliminari, che era stato disposto in relazione a reato di associazione per delinquere, poi escluso già dalla sentenza di primo grado, senza che vi fosse stata impugnazione da parte dell'ufficio del Pubblico ministero. 3. [OSCURATO:PERSONA] Angelo e SEGHEZZI Cristian. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi C) e D), "mancando nel caso di specie, l'indefettibile dolo di evasione sul quale nulla asserisce la Corte di appello". Secondo i ricorrenti dall'esame dei dati contabili emerge l'assenza di elementi utili ad affermare la responsabilità per i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Seghezzi sono inammissibili. La Corte di appello, pur a fronte di atti di appello affatto privi del requisito della specificità -in quanto risolventisi in mere enunciazioni di principio prive di confronto con la sentenza di primo grado- ha compiutamente spiegato le ragioni per cui dovesse ritenersi la responsabilità di ciascun imputato per i reati loro rispettivamente ascritti, richiamando la sentenza di primo, evidenziando gli elementi a carico degli imputati e sottolineando come gli appelli si riducessero a mere petizioni di principio, «che non tengono conto delle reali delle reali emergenze processuali, con le quali mostrano di non confrontarsi e che, pertanto, risultano del tutto ignorate». 1.1. Tali connotati risultano perpetuati anche nei ricorsi dei tre ricorrenti oggi in esame, che sono disancorati dalle motivazioni della sentenza impugnata, le cui argomentazioni risultano pretermesse nella loro unitaria complessità, così che le impugnazioni risultano prive di correlazione con la sentenza impugnata, che - invero- viene menzionata soltanto al fine di rivendicare in maniera astratta una contraddittorietà o una manifesta illogicità che però si risolve in una lettura soggettiva delle emergenze processuali, priva di confronto con la struttura argomentativa della sentenza impugnata, avverso la quale non vengono esposte censure scrutinabili in sede di legittimità. Da qui due ragioni di inammissibilità, comuni ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Seghezzi. 1.1.1. In primo luogo, in tutti i tre i ricorsi presentati per le posizioni dei [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Seghezzi si assiste all'assenza di correlazione con la sentenza impugnata produce il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez, 2, Sentenza n, 119q1 del 79/01/9014 Rv, 259475, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.1.2. Dal fatto che i motivi delle impugnazioni si risolvano in una analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità, discende l'ulteriore causa di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Seghezzi, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 1.3. Ulteriori ragioni di inammissibilità riguardano la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Al suo riguardo, infatti, va osservato che anche la deduzione di non aver preso in esame tutti i rilievi difensivi -peraltro esposta in maniera eminentemente generica - si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 1.4. A ciò deve aggiungersi, sempre con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la manifesta infondatezza della denuncia di motivazione apparente per il rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado. A parte la genericità anche di questa deduzione, va comunque evidenziato che nessuna violazione alle garanzie riconosciute all'imputato dalla Convenzione EDU può rintracciarsi nell'adesione del giudice di appello alle motivazioni del giudice di primo grado. --, A tale riguardo, infatti, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). !.5. Sempre con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare anche l'inammissibilità delle censure riferibili al sequestro preventivo, che non risultano dedotte con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv, 153578; n. 2654 del 1983 Rv, 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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