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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04484/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4948-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - £4 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 952/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia del Territorio con il quale l'Ufficio procedeva al recupero dei tributi relativi all'imposta ipotecaria, alla tassa ipotecaria, all'imposta di bollo e alle spese di notifica.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'appellato, dichiarava inammissibile l'appello essendo il ricorso stato sottoscritto da persona fisica priva di alcuna delega specifica a firmare l'atto e ,quindi, carente del potere di rappresentanza.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 Ric. 2020 n. 04948 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- e 11 d.lvo 546/92, 42 dPR nr 600/73, 21 septies I 241/90 e 23 quater d.l. 95/2012, in relazione all'ad 360 1 comma nr 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel non riconoscere la validità della sottoscrizione dell'appello dell'ing.

Pingitore direttore dell'Agenzia del Territorio incorporata nell'Agenzia delle Entrate 2 II motivo è fondato. 2.1 Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte <<in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza>> (cfr. Cass.6691/2014, 15470/2016,5201/2016 e 27325).

Ed ancora più recentemente è stato precisato che <<nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio dovendosi altrimenti Ric. 2020 n. 04948 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -3- presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà>> (cfr. Cass. 27570/2018 e 17369/2020). 2.2 Nella fattispecie in esame è pacifico che il sottoscrittore dell'atto di appello, ing.

Pingitore, ha ricoperto la carica di Direttore dell'Agenzia del Territorio (articolazione amministrativa che ha emesso l'atto di liquidazione impugnato) e, a seguito della soppressione dell'Agenzia del Territorio con conseguente accorpamento delle sue funzione in quelle dell'Agenzia delle Entrate, è entrato a far parte dell'organico di tale ufficio. 2.3 Ha, dunque, errato la commissione tributaria nel risolvere la questione sulla base della mera considerazione della non avvenuta esibizione in giudizio di una delega specifica ad appellare la sentenza. 3 In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il ricorso,, cassa l'impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria della Regione della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma 16 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4948-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - £4 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 952/6/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Imperia avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia del Territorio con il quale l'Ufficio procedeva al recupero dei tributi relativi all'imposta ipotecaria, alla tassa ipotecaria, all'imposta di bollo e alle spese di notifica. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'appellato, dichiarava inammissibile l'appello essendo il ricorso stato sottoscritto da persona fisica priva di alcuna delega specifica a firmare l'atto e ,quindi, carente del potere di rappresentanza. 4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di impugnazione l'Ufficio ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 Ric. 2020 n. 04948 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- e 11 d.lvo 546/92, 42 dPR nr 600/73, 21 septies I 241/90 e 23 quater d.l. 95/2012, in relazione all'ad 360 1 comma nr 4; si sostiene che la CTR abbia errato nel non riconoscere la validità della sottoscrizione dell'appello dell'ing. Pingitore direttore dell'Agenzia del Territorio incorporata nell'Agenzia delle Entrate 2 II motivo è fondato. 2.1 Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte <<in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza>> (cfr. Cass.6691/2014, 15470/2016,5201/2016 e 27325). Ed ancora più recentemente è stato precisato che <<nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio dovendosi altrimenti Ric. 2020 n. 04948 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà>> (cfr. Cass. 27570/2018 e 17369/2020). 2.2 Nella fattispecie in esame è pacifico che il sottoscrittore dell'atto di appello, ing. Pingitore, ha ricoperto la carica di Direttore dell'Agenzia del Territorio (articolazione amministrativa che ha emesso l'atto di liquidazione impugnato) e, a seguito della soppressione dell'Agenzia del Territorio con conseguente accorpamento delle sue funzione in quelle dell'Agenzia delle Entrate, è entrato a far parte dell'organico di tale ufficio. 2.3 Ha, dunque, errato la commissione tributaria nel risolvere la questione sulla base della mera considerazione della non avvenuta esibizione in giudizio di una delega specifica ad appellare la sentenza. 3 In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte: accoglie il ricorso,, cassa l'impugnata sentenza e rinvia Commissione Tributaria della Regione della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma 16 dicembre 202
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