CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07558/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18735/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dal l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilî digitali:[OSCURATO:EMAIL];daniele.raiteri@milano.p ecavvocati.it;[OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Venezia n. 2888/21 del 17/1/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 / 1 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a del controricorrente ;[OSCURATO:PERSONA] - la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adiva il Tribunale di Vicenza e chiedeva una pronuncia di accertamento relativa ai propri rapporti con la [OSCURATO:SOCIETA]. e, segnatamente, ai contratti di affitto di rami d’azienda (bar e market) stipulati con la convenuta; in particolare, affermava che i rapporti erano stati oggetto di successiva regolamentazione e che l’attrice legittimamente deteneva l’azienda; - costituendosi nel giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva, in via riconvenzionale, di accertare l’intervenuta cessazione dei contratti di affitto nelle date del 28/2/2011 (bar) e 31/12/2010 (market), di ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] il rilascio immediato dei beni aziendali e di condannare la convenuta, per ogni giorno di ritardo dalla consegna e a decorrere dalla data di cessazione dei rapporti, al pagamento della penale contrattuale e ai danni patiti; - nel corso del processo di primo grado veniva data attuazione all’ordinanza exart. 700 c.p.c. con la quale era stata disposta la riconsegna dell’azienda ; - con la sentenza n. 1876/19, pubblicata il 5/2/2020, il Tribunale di Vicenza respingeva le domande e le eccezioni della [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA], accertava l’intervenuta cessazione alla data del 28 febbraio 2011, del contratto di affitto di azienda relativo alla parte non oil, in conseguenza per disdetta di [OSCURATO:PERSONA], e condannava la ricorrente a pagare Euro 69.307,59 a titolo di penale per ritardato rilascio dell’azienda ed Euro 322.373,86 a titolo di corrispettivi non pagati relativi alla gestione del bar e del market dell’area di servizio; - la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2888/21 del 17/1/2022, rigettava l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]; - avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; - resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;[OSCURATO:PERSONA] - sia il ricorso introduttivo, sia i singoli motivi sono inammissibili per plurime ragioni; - in primis, si osserva che– a dispetto dei requisiti di sinteticità e chiarezza (che non sono stati introdotta nell’art. 366 c.p.c. dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 149 del 2022, ma già costituivano necessaria caratteristica del contenuto-forma del ricorso alla Corte di legittimità; sul punto, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, Cass.,Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352) – l’esposizione del fatto processuale si dilunga nel richiamare, peraltro in maniera confusa e con plurimi rinvii agli attidei gradi di merito, anche il più minuto dettaglio del processo (l’excursussi snoda in 74 punti sino alla pagina 17 dell’atto), pure inserendo – non senza inutili ripetizioni e ridondanze – stralci delle motivazioni delle decisioni (anche interinali) o integrali copie di atti e documenti (ad esempio, da pag. 56 a pag. 81); - si tratta di tecnica redazionale più volte stigmatizzata da questa Corte perché la mancata selezione dei profili di fatto e di diritto della vicenda che sono posti a fondamento delle doglianze propostee l’esposizione oscura e/o lacunosa degli stessi pregiudicano– come nel caso de quo – l ’ intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, dato che si impedisce alla Corte di legittimità di avere una chiara rappresentazione della vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate (in proposito, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021, Rv. 662971-01; sulla conformità del requisito ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. all’art. 6 § 1 della Convenzione EDU, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1352 del 12/01/2024, Rv. 669797-01); - oltre alla violazione del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366, n. 3, c.p.c., si rileva che i motivi non sono specifici, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 366, n. 4, c.p.c.: infatti, in ogni censura sono cumulati e articolati plurimi profili di doglianza, riconducibili alle diverse ipotesi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.; è sufficiente leggere l’illustrazione di ogni motivo (di seguito trascritta testualmente) per avvedersi che la formulazione è tale da non consentire un esame separato dei distinti aspetti (come se fossero articolati in motivi diversi) e che la parte rimette alla Corte il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili (in proposito: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 39169 del 09/12/2021, Rv. 663425-02; Cass., Sez. L., 06/02/2024, n. 3397, Rv. 670129-01); - per quanto concerne le denunciate violazioni di plurime disposizioni normative, «il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20870 del 26/07/2024, Rv. 671836-01): le censure di Valdastico, al contrario, si limitano a richiamare le disposizioni, ma non sviluppano alcun ragionamento critico rispetto alla loro errata applicazione nella sentenza impugnata; - inoltre, va rilevata l’inammissibilità di tutte le censure nella parte in cui si fa riferimento al vizio exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la cui deduzione è preclusa dall’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis) in caso di “doppia conforme”; - parimenti inammissibili sono le reiterate censure riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato: la ricorrente, infatti, imputa ai giudici di merito di non aver considerato elementi probatori e, quindi, di aver fornito un inadeguato supporto motivazionale alla loro decisione; come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01 (e da numerose pronunce conformi a quella), «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “ minimo costituzionale ” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza”della motivazione.»; - infine, la ricorrente richiama e riporta il materiale probatorio (al quale più volte fa anche rinvio) al fine di dimostrare la sua omessa considerazione nei gradi di merito: a riguardo si osserva che le risultanze probatorie (che non devono essere integralmente esaminate nella sentenza) non rientrano tra i «fatti» non considerati (ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) e che, comunque, è inammissibile la sottoposizione alla Corte di legittimità di quanto emerso dall’istruttoria al fine di sollecitarne una (ri)valutazione in questa sede; - come già rilevato, anche i singoli motivi sono inammissibili; - col primo motivo la parte ricorrente lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto exart. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alla norma di cui all’art. 1591 c.c. e all’art. 12 preleggi e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al fatto che la sentenza impugnata non ha rilevato l’erroneità della sentenza di I gr., poiché entrambe, da un lato, propongono una ricostruzione che viola la ratio legis, il disposto letterale e i criteri interpretativi della norma di cui all’art. 1591 c.c. decidendo per la non-rilevanza del requisito della “messa in mora” di Valdastico e, dall ’ altro lato, omettono totalmente di considerare che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto a Valdastico di non restituirle l’azienda-bar, anzi le ha richiesto espressamente e documentalmente – contrariamente a quanto prevede l ’ art. 1591 c.c. - di continuare a gestire l’azienda-bar.»;- col sesto motivo si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alle norme di cui agli artt.1227 co. 1 e 2, 1175-1176, 1375, 1591 c.c., art. 2 cost. e di cui all’art. 12 preleggi e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al fatto che la sentenza impugnata non ha rilevato l’erroneità della sentenza di I gr., poiché entrambe propongono una ricostruzione che viola la ratio legis, il disposto letterale e i criteri interpretativi, da un lato, della norma di cui all’art. 1591 c.c. decidendo per la non-rilevanza del requisito della “messa in mora”di Valdastico e, dall’altro lato, della norma di cui all’art. 1227 co. 1 e 2 c.c., omettendo totalmente di considerare che [OSCURATO:PERSONA] ha concorso colposamente a causare il danno e non ha usato l’ordinaria diligenza per evitare la produzione del danno stesso»; - le censura – che possono essere esaminate congiuntamente perché pongono, in sostanza, la medesima questione –sono inammissibili; - oltre alla confusa esposizione del primo motivo – arbitrariamente e incomprensibilmente suddiviso in «tre momenti» (così a pag. 24 del ricorso: «… per l’illustrazione del presente Motivo, si individuano tre momenti. Il primo momento riprende i fatti storici e ne prevede un breve commento giuridico. Il secondo momento si riferisce espressamente al testo della motivazione della sentenza impugnata. Il terzo momento valuta e trae le conclusioni giuridiche servendosi del panorama giurisprudenziale ad oggi esistente»), senza che tale ripartizione valga in alcun modo a migliorare l’intelligibilità della censura – si osserva che le doglianze sono manifestamente infondate e, come tali, inammissibili exart. 360-bis c.p.c.; - infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, la messa in mora da parte del locatore non costituisce necessario presupposto dell’indennità risarcitoria exart. 1591 c.c.: «In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto - sia contrattualmente, sia giudizialmente - l ’ obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell’art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell’effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 10926 del 07/05/2018, Rv. 648804-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12213 del 08/05/2023, Rv. 667581-01); - col secondo motivo si lamenta: «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alla norma di cui all ’ art.1803 e ss. c.c., all’art. 2462 c.c. e all’art. 12 preleggi e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al fatto che la sentenza impugnata non ha rilevato l’erroneità della sentenza di I gr., ove entrambe disapplicano la normativa sul comodato exart. 1803 e ss. c.c. e sull’azienda ex art. 2462 c.c. e presentano motivazione apparente e inconciliabilmente contraddittoria con riguardo ad atti e a documenti presenti in giudizio, quanto ai primi ritenendo erroneamente che Valdastico abbia proposto la ricostruzione giuridica del comodato solo in II gr., quanto ai secondi non attribuendo rilevanza a prove precostituite quali i docc. 6 e 12 fasc. avv. [OSCURATO:PERSONA] I gr. e attribuendo efficacia probatoria inesistente ai docc. 12-13 fasc. avv. [OSCURATO:PERSONA] I gr.»; - la Corte di merito ha rilevato che la tesi dell’instaurazione inter partesdi un comodato il giorno successivo alla scadenza del rapporto è stata tardivamente introdotta e, comunque, è infondata; - con la censura –inammissibile –si sostiene che «La tesi della sussistenza di comodato d’azienda è implicitamente contenuta nelle domande sub 2) e 4) del Ricorso introduttivo … [e] nelle finali difese»; - si rileva che dall’atto introduttivo (nei limiti in cui il suo contenuto è riportato nel ricorso per cassazione) non risultala deduzione di un comodato, neanche in forma implicita (posto che degli elementi del predetto negozio non c’è traccia),e che la singolare deduzione «a mo’ di comodato» contenuta nelle difese finali non integra valida prospettazione di un rapporto ex artt. 1803 ss. c.c.;- poi, la restante parte del motivo si risolvein un’apodittica contestazione dell’affermazione della Corte d’appello, la qualeha considerato sine titulo la protratta occupazione da parte di ValdasticoCarburanti dopo la conclusione del rapporto locatizio; - col terzo motivo si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alle norme di cui agli artt.1227, 1175 e 1176 c.c. e di cui all’art. 12 preleggi e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al fatto che la sentenza impugnata non ha rilevato l’erroneità della sentenza di I gr., con motivazione dalla quale emerge l’apparenza di essa in parte qua, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la totale pretermissione di specifico fatto storico e decisivo risultante anche documentalmente, che hanno portato alla disapplicazione della normativa sul concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 co. 1 e, in subordine, co. 2 c.c., con mancato rilievo d ’ ufficio della colpa del creditore, con mancata valutazione d’ufficio dell’incidenza della colpa del creditore, con mancata valutazione d’ufficio della quantificazione del contributo colposo del creditore alla causazione del danno, omettendo totalmente ogni valutazione della sua condotta exartt. 1175-1176 c.c.»; - anche tale censura è inammissibile; - per quanto è dato comprendere dalla confusa esposizione, la [OSCURATO:PERSONA] sembra voler sostenere che la tolleranza – così considerata dai giudici di merito –della [OSCURATO:SOCIETA] alla protrazione dell’occupazione doveva essere reinterpretata alla luce del principio di buona fede e, quindi, ritenuta alla stregua di concorrente fatto colposo del danneggiato; - la tesi – oltre che scarsamente intelligibile sotto il profilo logico (non foss’altro perché l’atteggiamento tollerante della controricorrente viene tramutato in una sua colpa) – si risolve in una ricostruzione alternativa a quella operata dalla Corte d’appello e la parte ricorrente pretende inammissibilmente dal giudice di legittimità la rivalutazione di fatti e documenti per ottenere una decisione a sé favorevole;- col quarto motivo la ricorrente lamenta «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alle norme di cui agli artt. 101, 189-190 e 191-195 c.p.c., 90-92 disp. att. c.p.c., 2697 c.c. e di cui all’art. 12 preleggi e nullità della sentenza e del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al fatto che la sentenza impugnata, con motivazione inesistente e obiettivamente incomprensibile, non ha rilevato l’erroneità della sentenza di I gr., la quale non aveva censurato la violazione del contraddittorio processuale all’interno della fase endo-procedimentale di c.t.u., a seguito di violazione da parte del c.t.u. dell’ordine impartito dal giudice di rispondere alle osservazioni del c.t.p. Valdastico mediante il deposito preliminare di proprie osservazioni»; - il motivo è inammissibile; - in violazione dell’art. 366 c.p.c., la ricorrente si limita ad asserire che, «quanto alla tempestività e alla diligenza nel coltivare la censura, si annota che l’argomentazione qui spesa in Corte di Cassazione è stata diligentemente proposta e coltivata in tutte le sedi possibili, dal primo atto processuale successivo alla violazione (cfr. punti 62)-66)) sino all’appello (Ricorso in appello, Motivo III, pp. 32-35 –fasc. avv. [OSCURATO:PERSONA] gr.)», senza però chiarire se sia stata sollevata una specifica eccezionedi nullità della consulenza e se questa sia stata reiterata nei successivi atti difensivi (la stessa Valdastico, peraltro, non afferma di aver ribadito l’eccezione al momento della precisazione delle conclusioni); - non si tratta di circostanza irrilevante, posto che l’eccezione di nullità della consulenza dev’essere specifica – non essendo equivalente una contestazione sulle sue risultanze –, tempestivamente sollevata dalla parte interessata (trattandosi di nullità relativa) e diligentemente riproposta se non accolta; - peraltro, l’omesso invio alle parti della bozza della relazione o del termine per formulare le osservazioni può essere sanato, recuperando il contraddittorio dopo il deposito dell’elaborato, rimettendo in termini le parti al fine di consentire il pieno esercizio delle prerogative difensive (in tal senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16196 del 08/06/2023, Rv. 667830-01, e Cass., Sez. 6, 09/10/2017, n. 23493, Rv. 645668-01); proprio la ricorrente dà conto dei plurimi interventi svolti in primo grado per consentire un’ampia disamina, nel contraddittorio, della consulenza, sicché la sua doglianza – secondo cui «il contraddittorio tra le parti non veniva pienamente garantito» –si risolve in un’affermazione apodittica e priva di un’adeguata spiegazione; - col quinto motivo si deduce «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. in riferimento alle norme di cui agli artt.115, 189-190 e 191-195 c.p.c., 90-92 disp. att. c.p.c., 2697 c.c. e di cui all’art. 12 preleggi e nullità della sentenza e del procedimento exart. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti exart. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al fatto che la sentenza impugnata, con motivazione inesistente e obiettivamente incomprensibile, incorrendo in errore di percezione su fatto controverso, non ha rilevato l’erroneità della sentenza di I gr., la quale non aveva censurato la c.t.u., che non aveva risposto a tutti i quesiti di parte Valdastico e, quando li aveva evasi, aveva commesso errori logico-aritmetici, contabili e fiscali di notevole impatto finanziario per Valdastico»; - la censura ripercorre l’iter della consulenza tecnica dal conferimento dell’incarico sino alle critiche di parte, al fine di sottoporre a questa Corte i presunti errori commessi dal consulente; - si tratta di doglianza palesemente inammissibile, non essendo consentito al giudice di legittimità un vaglio di merito sulle risultanze istruttorie; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrent e a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; - entrambe le parti hanno richiesto, a norma dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 2003, «che sia apposta a cura della medesima cancelleria …, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento»; - l’oscuramento ad istanza di parte costituisce eccezione alla regola della pubblicità dei procedimenti e dei provvedimenti giurisdizionali, che trova fondamento nei principî del giusto processo ex artt. 6 § 1 CEDU e 111 Cost, in quanto la pubblicità costituisce momento ineliminabile del fair trial , rappresentando sia un elemento organizzativo delle attività processuali a garanzia degli interessi fondamentali delle parti (soprattutto nel settore penale), sia un elemento di controlloesterno sull’operato delle corti a tutela di interessi di carattere meta-individuale, come la trasparenza e l’imparzialità delle procedure giudiziarie; - la menzionata regola è sancita anche nell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 196 del 2003, secondo cui «Le sentenze e le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo», e l’eccezione – contemplata d a ll ’ art. 52 del medesimo decreto legislativo – richiede, infatti, la sussistenz a di «motivi legittimi» a sostegno dell’istanza di parte; - nella fattispecie in esame, il Collegio ritiene che la predetta istanza non possa essere accolta, in quanto la materia della controversia non può di per sé definirsi né sensibile, né tantomeno caratterizzata inre ipsa da particolare delicatezza, e, inoltre, la natura della causa petendi e il tenore delle difese escludono che nel caso de quo debba essere salvaguardato l ’ interesse alla riservatezza delle parti a scapito dell’interesse pubblicistico alla pubblicità delle decisioni giurisdizionali; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12 . 0 00 ,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.