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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16301/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L 1-q-plicil AP_of sentite le conclusioni del PGI: "Inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con sentenza di patteggiamento del 5 luglio 2021 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 e mesi 2di reclusione ed € 18.000,00 di multa, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup. - capo A), commesso il 25 maggio 2021 -, art. 81 e 667 cod. pen. - capo B) accertato il 25 maggio 2021 -.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. , 2.

1. Violazione di legge (art. 546, n. 2 cod. proc. pen., 133 e 135 cod. pen.); difetto di motivazione sull'applicazione della pena e sull'errata qualificazione giuridica del fatto.

Il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha omesso di motivare sull'aumento per la continuazione in relazione alle pene non omogenee per i due reati.

La non omogeneità delle pene detentive (reclusione e arresto) imponeva un obbligo di motivazione come previsto dalla Cassazione a S.U. (n. 40983 del 2018), e con i criteri stabiliti.

Il Tribunale ha aderito asetticamente alla proposta di patteggiamento avanzata dalle parti, senza motivare sui criteri di cui agli art. 133, 135 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.

Afferma poi in maniera apodittica che la sostanza non era detenuta per un uso personale e non motiva sulla ricorrenza del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. i •

3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto.

Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).

Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto limitandosi a richiamare le modalità della condotta, senza ulteriori specificazioni, ritenendo un vizio della motivazione anche per l'uso personale.

La qualificazione del fatto, così come risultante nell'imputazione, non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore, la detenzione contestata è di 1,103 kg di cocaina (per 6522 dosi singole medie) e di droga leggera.

5. Relativamente al trattamento sanzionatorio non viene contestata una pena illegale, ma solo un vizio della motivazione, non consentito in sede di ricorso in cassazione relativo ad una sentenza di applicazione della pena.

Del resto, "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi 135 cod.pen." (Sez.

U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud., dep. 24/09/2018, Rv. 273751 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8667 del 12/02/2019 Ud., dep. 27/02/2019, Rv. 275881 - 0).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L 1-q-plicil AP_of sentite le conclusioni del PGI: "Inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia con sentenza di patteggiamento del 5 luglio 2021 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 4 e mesi 2di reclusione ed € 18.000,00 di multa, relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup. - capo A), commesso il 25 maggio 2021 -, art. 81 e 667 cod. pen. - capo B) accertato il 25 maggio 2021 -. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. , 2. 1. Violazione di legge (art. 546, n. 2 cod. proc. pen., 133 e 135 cod. pen.); difetto di motivazione sull'applicazione della pena e sull'errata qualificazione giuridica del fatto. Il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha omesso di motivare sull'aumento per la continuazione in relazione alle pene non omogenee per i due reati. La non omogeneità delle pene detentive (reclusione e arresto) imponeva un obbligo di motivazione come previsto dalla Cassazione a S.U. (n. 40983 del 2018), e con i criteri stabiliti. Il Tribunale ha aderito asetticamente alla proposta di patteggiamento avanzata dalle parti, senza motivare sui criteri di cui agli art. 133, 135 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Afferma poi in maniera apodittica che la sostanza non era detenuta per un uso personale e non motiva sulla ricorrenza del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. i • 3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso in cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto limitandosi a richiamare le modalità della condotta, senza ulteriori specificazioni, ritenendo un vizio della motivazione anche per l'uso personale. La qualificazione del fatto, così come risultante nell'imputazione, non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore, la detenzione contestata è di 1,103 kg di cocaina (per 6522 dosi singole medie) e di droga leggera. 5. Relativamente al trattamento sanzionatorio non viene contestata una pena illegale, ma solo un vizio della motivazione, non consentito in sede di ricorso in cassazione relativo ad una sentenza di applicazione della pena. Del resto, "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi 135 cod.pen." (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud., dep. 24/09/2018, Rv. 273751 - 01; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 8667 del 12/02/2019 Ud., dep. 27/02/2019, Rv. 275881 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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