CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16179/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 42281/24 Lomusao OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, volto a censurare l'omesso riconoscimento con giudizio di prevalenza della circostanza di cui all'art. 89 cod. pen. rispetto alla recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04