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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20799/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22163/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1234/2017 depositata il 06/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - la Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 10 aprile 2017, respinse la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento penale presentata da [OSCURATO:PERSONA] perché l’istante non aveva fatto pervenire la documentazione, richiestagli dalla stessa Corte ai sensi dell’art 79 comma 3 dpr 115/2002, necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione relativa al reddito percepito nell’anno 2014; - avverso il suddetto decreto, con ricorso ex 702 bis c.p.c., l’Artioli propose opposizione, che venne rigettata dalla Corte d’appello di Bolognacon ordinanza del 6.7.2017; - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Ritenuto che: - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez.

VI, 16/04/2021, n.10136); - la causa va, pertanto, rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali; P.Q.M. rimette la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.22163/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1234/2017 depositata il 06/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - la Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 10 aprile 2017, respinse la domanda di ammissione al gratuito patrocinio in un procedimento penale presentata da [OSCURATO:PERSONA] perché l’istante non aveva fatto pervenire la documentazione, richiestagli dalla stessa Corte ai sensi dell’art 79 comma 3 dpr 115/2002, necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione relativa al reddito percepito nell’anno 2014; - avverso il suddetto decreto, con ricorso ex 702 bis c.p.c., l’Artioli propose opposizione, che venne rigettata dalla Corte d’appello di Bolognacon ordinanza del 6.7.2017; - per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] base di quattro motivi; - l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata; Ritenuto che: - la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, in tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale (Cassazione civile sez. VI, 16/04/2021, n.10136); - la causa va, pertanto, rimessa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali; P.Q.M. rimette la causa al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Penali. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 14 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris