CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2025
Cassazione n. 34951/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIBUNALE del RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generalePERLA LORI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato il gravame proposto nell’interesse di MicheleMolinari avverso l’ordinanza in data 11 febbraio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a svariati episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale previsti dagli artt. 110 cod. pen., 322, commi 1 e 3, 329, commi 1 e 2, d.lgs. n. 14 del 2019 (già artt. 216, commi 1, n. 1, 2 e 3, 223, commi 1 e 2, legge fall.) e compendiati al capo 1), lettere A), B), C) , D) , E) e F) della rubrica, nonché a numerosi delitti tributari, descritti ai capi da 2)a 16) dell’imputazione provvisoria . 1.1. Nel dettaglio,carico di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, per avere realizzato, nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione della Metaenergias.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023 e, successivamente, di co-amministratore di fatto sino al fallimento, in concorso con vari soggetti (tra cui i fratelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e il presidente del collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA]), varie condotte distrattive, poste in essere, nel novembre-dicembre 2017, relativamente alla somma di 96 milioni e 800.000 euro corrispondenti al prezzo pattuito con la MetaenergiaUK Ltd per la cessione a essa delle quote di cui la Metaenergias.p.a. era titolare nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella [OSCURATO:SOCIETA]. e nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; cessione avvenuta a condizioni palesemente antieconomiche per la Metaenergias.p.a. che, nonostante un pesante debito erariale, pattuiva il pagamento dell’importo in 10 rate annuali del valore di 9 milioni e 450.000 euro, di cui venivanopagati solo 2 milioni di euro (peraltro nell’aprile 2020 e non, secondo gli accordi, nel 2018), mentre il restante debito veniva accollato alla [OSCURATO:PERSONA] , società non solvibile e anch’essa riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], con atto di accollo cui la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.prestava il proprio consenso, liberando la prima società da ogni obbligazione verso la stessa (capo 1A). [OSCURATO:PERSONA], i soggetti sopra menzionati avevano cagionato o concorso a cagionare, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società attraverso la sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi, a causa dei quali avevano accumulato, verso l’Erario, un debito pari a oltre 207 milioni di euro a partire dal 2017, rispondendo i sindaci per non aver impedito l’evento attraverso l’omissione delle condotte obbligatorie ai sensi degli artt. 2403, 2403-bise 2409 cod. civ. (capo 1B). I fratelli [OSCURATO:PERSONA], ancora, avevano dissipato utilità sociali , concedendo a [OSCURATO:PERSONA] l’utilizzo a titolo gratuito di un immobile del valore di circa 3 milioni di euroin un momento in cui egli non rivestiva più alcuna carica formale in Metaenergias.p.a. (capo 1C). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di favorire taluni creditori, avevano eseguito pagamenti preferenziali, effettuando, quando la società si trovava in dissesto in quanto gravata da un debito erariale di circa 80 milioni di euro, pagamenti per complessivi 62 milioni e 835.035 euro a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (capo 1D). Infine, a carico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono stati ravvisati i gravi indizi dell’avere sottratto e/o distrutto la contabilità della fallita o, comunque, di averla tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affaridella società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e come presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:PERSONA].r.l., al fine di evadere l’IVA, avvalendosi delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, indicava, in concorso con altri soggetti (e in particolare con i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) elementi fittizi nella dichiarazione annuale IVA relativamente a varie annualità (capi 2, 3,7, 8, 9, 10 e 11). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen., 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e di legale rappresentante della Metaenergias.p.a. , della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA].r.l., omesso di versare le somme dovute utilizzando, in compensazione, crediti inesistenti relativi a varie annualità (capi 4, 5,6, 12, 13, 14, 15 e16). 1.2. In considerazione della spregiudicatezza e delle peculiari modalità delle condotte distrattive e dissipative, della gravità del danno provocato, è stato ritenuto un concreto pericolo di reiterazione del reato, essendosi [OSCURATO:PERSONA] dedicato, con continuità e in maniera pianificata, alla spoliazione della fallita, strumentalizzando l’attività di impresa in vista de l raggiungimento dei propri interessi. Le esigenze cautelari sono state ritenute concrete e attuali, in quanto i fratelli [OSCURATO:PERSONA] avevano messo in piedi organismi societari anche all’estero. [OSCURATO:PERSONA], il pericolo cautelare non è stato ritenuto fronteggiabile con misure diverse da quelle contenitive, stante la professionalità dimostrata nel compimento degli illeciti e l’alta probabilità che l’indagato ripeta azioni similari anche in altri contesti. 2. MicheleMolinari ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del riesame per il tramite dei propri Difensori di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 292, comma 2 e 309, comma 9, c od . p roc . p en . , nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’accertamento dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] lamenta di avere dedotto , con i motivi di riesame, la nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen. in ragione della mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari, non essendo stati valutati «(...) gli elementi forniti dalla difesa» e non essendo stato spiegato perché le operazioni straordinarie della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la cessione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] , foss ero da ricondursi a un’opera di svuotamento del suo patrimonio sociale e perché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivestito un ruolo attivo nella elaborazione e nella conduzione dell’operazione distrattiva.Infatti, la D ifesa aveva depositato una memoria , con allegata una consulenza tecnica a firma della prof.ssa [OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe emersa la lecita finalità imprenditoriale perseguita con la cessione, costituita dal preservare il valore della partecipazione senza alcun intento distrattivo o di offesa del patrimonio dei creditori della società. Anche ammettendo che il Giudice della cautela abb ia indicato i gravi indizi di colpevolezza in un apposito paragrafo, il provvedimento genetico non conte r rebbe la rielaborazione critica delle deduzioni e argomentazioni difensive, né avrebbe dato conto delle ragioni per cui esse non siano state ritenuteconcludenti. Sotto altro profilo, l’ordinanza sarebbe contraddittoria in quanto il Tribunale concluderebbe richiamando integralmente l’esposizione operata dal primo Giudice, ritenuta coerente con quanto emerso dagli atti di indagine. Tuttavia, o l’ordinanza genetica andava annullata perché presentava il vizio denunciato in sede di riesame; oppure il Tribunale doveva sanarne le carenze argomentative con un’autonoma valutazione del quadro indiziario conosciuto dal Giudice della cautela, invero mancante. Ciò risulterebbe nel passaggio motivazionale in cui il Tribunale riporterebbequanto dedotto nella memoria del luglio 2023 in ordine all’origine di una parte rilevante della massa passiva della fallita, non riconducibile ad una precisa «strategia criminale» ma generata dall’applicazione di ingenti sanzioni e interessi derivanti da un sistema di riscossione delle accise distorto. La circostanza che, nel 2024 , il legislatore abbia proceduto alla revisione del meccanismo di liquidazione delle accise e alla rimodulazione delle sanzioni del comparto doganale, avrebbe imposto di spiegare la ragione per la quale neppure il modificato sistema normativo del settore sarebbe valso a migliorare la posizione debitoria di Metaenergias.p.a. Parimenti, sul punto della ricostruzione dei rapporti tra ta l e società e il fornitore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , autorizzato dal [OSCURATO:PERSONA] a curare la fase di trasporto del gas, a fronte dell’effettività delle prestazioni ricevute e dell’adempimento dei conseguenti obblighi tributari da parte di Metaenergias.p.a., sarebbe stato dimostrato che la società non fosse consapevole della natura evasiva dell’operazione, dimostrando che nessuna anomalia poteva essere attribuita alla circostanza - valutata quale indice di consapevolezza della fittizietà d ell’attività della [OSCURATO:PERSONA] - che quest’ultima, accreditata dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], poteva valutare le forniture di gas a fronte di garanzie alternative alle fideiussioni bancarie. Dunque, le irregolarità di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero state identificabili dalla [OSCURATO:PERSONA] , tanto che neppure il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’istruttoria compiuta sulla società e sui suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] , avrebberiscontrato criticità, autorizzandola ad operare come shipper e avallando l’accordo commerciale con [OSCURATO:PERSONA]. E, soprattutto, la bontà della ricostruzione offerta dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata successivamente sugellata da tre sentenze pronunciate dalla Commissione della Corte di Giustizia Tributaria nel marzo 2024, nella causa tra la Metaenergias.p.a.e l’Agenzia delle Entrate, allegate al riesame. Infine, nessuna delle interlocuzioni captate afferenti alle operazioni gestorie che avevano caratterizzato la Energ y services s arebber o dimostrative di un coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], posto che quelle riportate dall’ordinanza non sarebbero indicative di un suo ruolo attivo. Del resto, egli deteneva una quota di minoranza della Metalux, non determinante ai fini degli aspetti decisionali e, dunque, nessuna decisione avrebbe potuto esprimere anche in merito alla determinazione del nuovo organo amministrativo della Energyservicess.r.l. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. c ) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 292, comma 2, cod. p roc . p en ., nonché la manifesta illogicità della motivazione e l ’ om e ss a motivazione in relazione a lla concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale avrebbe integrato gli scarni contenuti argomentativi dell’ordinanza genetica con illazioni prive di riferimenti concreti all’attività di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di motivare in relazione al rilevante lasso di tempo intercorso tra la chiusura delle attività di indagine, avvenuta nel 2022, la richiesta cautelare, risalente all’agosto 2023, e l’ordinanza applicativa della misura, emessa nel febbraio 2025. L’esistenza di esigenze concrete e attuali sarebbe stata fatta discendere da intercettazioni risalenti al 2022, che nemmeno riguarderebbero l’indagato. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale trascur erebbe che le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] es sarebbero state attinte dal vincolo cautelare e che la holding di partecipazione, [OSCURATO:PERSONA] UK, non avrebbe alcuna gestione attiva delle partecipate, sicché l’indagato, da tempo, non rivestirebbe alcuna carica nelle società. Il giudizio di persistenza del pericolo cautelare sarebbe, dunque, illogico, non spiegandosi in che modo [OSCURATO:PERSONA] potrebbecommettere reati della stessa indole. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale farebbe un vago riferimento a «organismi societari messi in piedi dai fratelli [OSCURATO:PERSONA]» senza indicare a quali società si riferisca, se esse siano operative e quali possibilità vi sia in concreto per l’indagato di gestire o influenzarne le scelte economiche. Secondo il Tribunale la dimissione dalle cariche sociali operata da [OSCURATO:PERSONA] non varrebbe ad azzerare il pericolo di recidiva senza fare riferimento a circostanze certe e verificabili, ma solo a elementi congetturali e astratti. Infine, postulando l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. p en . una valutazione globale della gravità del reato e della personalità dell’indagato, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il suo stato di incensuratezza, senza appiattirsi sulla gravità del fatto, peraltro cristallizzata in una richiesta cautelare di 2 anni prima. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in relazione alla scelta della misura applicata.L’art. 274 cod. proc. pen. imporrebbe che i pericula libertatissiano caratterizzati da attualità e concretezza, non essendo sufficiente l’impiego di formule rituali sulle ragioni per cui le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con altre misure. Le argomentazioni del Tribunale per spiegare perché la misura degli arresti domiciliari sarebbe l’unica possibile verrebbero ancorate, in assenza di ogni riferimento concreto, a mere congetture e illazioni. Affermare che la misura degli arresti domiciliari sia l’unica possibile,senza valutare le alternative meno gravose,si risolverebbe in una motivazione apparente. 3. In data 21 luglio 2025è pervenu ta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo, giova soffermarsi, innanzitutto, sulla questione relativa alla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente sembra appuntare i suoi rilievi, più che su un a pedissequa e acritica riproposizione dei passaggi motivazionali del provvedimento genetico (e, per il tramite di esso, della richiesta cautelare), essenzialmente sulla mancata valutazione delle argomentazioni con cui l’atto di riesame intendeva dimostrare la piena rispondenza a una logica di impresa dell’operazione di cessione della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] ad opera della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.ovvero la sua estraneità alle illecite finalità distrattive che, al contrario , i due provvedimenti di merito hanno ritenuto di ravvisare. Nella prospettiva difensiva, dunque, proprio la sostanziale pretermissione delle ragioni poste a giustificazione della cessione, illustrate nella relazione della consulente [OSCURATO:PERSONA] allegata alla memoria difensiva, avrebbe finito per risolversi in una adesione immotivata alle ragioni dell’Accusa e, in ciò, risiederebbe la assenza di autonoma valutazione del materiale indiziario. Tale assunto è, tuttavia, infondato, innanzitutto sul piano formale, atteso che il provvedimento impugnato reca specifica menzione della consulenza di parte e ne riassume, altresì, il contenuto, fatto oggetto di argomentata confutazione , come peraltro era già avvenuto nel provvedimento genetico; di tal che la questione dedotta parrebbe afferire, in realtà,allamancanza di un sostanziale confronto con le tesi prospettate dalla consulente. E, tuttavia, anche sotto tale profilo le censure difensive non possono essere condivise, a meno di ritenere che ogni qual volta la versione difensiva offerta non venga condivisada parte del giudice della cautela o del riesame, ciò comportiuna mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Una prospettiva, questa, decisamente respinta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nell’ordinanza genetica, soltanto i dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori e non anche le posizioni difensive meramente negatorie della tesi dell’accusa o le diverse interpretazioni degli elementi indiziari, che restano assorbite dall’opposto apprezzamento operato dal giudice della cautela (così Sez. 3 n. 47593 del 15/10/2024, Cursano, Rv.287275 -01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127 - 01 ; Sez. 6, n. 12442 del 9/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249641- 01). Infatti, il provvedimento ha puntualmente evidenziato come l’operazione di cui trattasi, attraverso la cessione a lla [OSCURATO:PERSONA] delle quote d ella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , abbia obiettivamente privato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di tutti gli asset più importanti , senza peraltro conseguire alcuna reale contropartita. E ciò, in particolare, per effetto del successivo accollo del debito relativo al pagamento del prezzo in rate decennali da parte della società [OSCURATO:PERSONA] ; accollo liberatorio a favore di una società insolvibile, riconducibile alla galassia societaria controllata dai [OSCURATO:PERSONA], sicché l’operazione è stata ricondotta, anche in ragione dell’ampio compendio intercettativo attestante la piena consapevolezza da parte dei protagonisti dalla vicenda della assoluta inesigibilità del credito, a una illecita strategia unitaria, che aveva prodotto l’effetto di privare la stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle risorse per fare fronte agli ingentissimi debiti accumulati con il fisco e di condurla in uno stato di gravissimo dissesto da cui era, alla fine, originata la declaratoria di fallimento. E la finalizzazione di tale operazione verso l’obiettivo di danneggiare i creditori è stata anche ricavata , nell’ambito di una lettura unitaria dell’intera vicenda giudiziaria, dal complesso delle ulteriori operazioni attraverso cui erano state dissipate risorse mediante il compimento di atti dispositivi privi di causa (capo 1/C), era stata compromessa la par condicio creditorum , in particolare mediante l’esecuzione di pagamenti preferenziali a favore di società del gruppo e mediante cessioni di crediti verso terzi allaEnergyservices s.r.l. (capo 1/A) e a favore di collaboratori (capi 1/D e 1/ E ) , e ra stato sistematicamente omesso , infine, l’adempimento delle obbligazioni fiscali e contributiveper oltre 200.000 di euro (capo 1/B), con ciò integran do , in alcuni casi anche attraverso fittizie compensazioni, i concorrenti reati tributari contestati ai capi da 2 a 16 dell’incolpazione provvisoria. Tali operazioni, infatti, sono state ricondotte, attraverso una lettura unitaria e non parcellizzata del materiale probatorio e, dunque, secondo un corretto criterio di interpretazione del dato indiziario, come riconducibili all’obiettivo, chiaramente illecito, di creare una nuova struttura societaria in grado di attirare nuovi finanziatori in quanto libera dal peso di un ingentedebito fiscale. A tale riguardo, anche a voler accedere alla tesi prospettata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui una parte rilevante dellamassa passiva della fallita era stata generata dall’applicazione di ingenti sanzioni e interessi derivanti da un distorto sistema di riscossione delle accise, ciò non consentirebbe comunque di escludere il carattere illecito delle successive operazionidistrattive, rispetto alle quali, anzi, la necessità di l iberarsi dell’ingente peso deldebito fiscale finisce per costituire il chiaro movente, secondo quanto argomentato dai Giudici di merito. Né appare significativa, in proposito, la circostanza che, nel 2024, il legislatore abbia proceduto alla revisione del meccanismo di liquidazione delle accise e alla rimodulazione delle sanzioni del comparto doganale, che la [OSCURATO:PERSONA] parrebbe evocare a giustificazione della strategia aziendale, ma senza che sia possibile cogliere fino in fondo in senso di tale considerazione, posto che, ovviamente, l’eventuale «distorsione»di un sistema di imposizione fiscale non può certo giustificare comportamenti illeciti volti a neutralizzarne gli effetti asseritamente ingiusti. Dunque, anche la prospettazione di una contraddittorietà della motivazione fondata sulla considerazione che o l’ordinanza genetica avrebbe dovuto essere annullata perché presentava il vizio denunciato in sede di riesame o il Tribunale avrebbe dovuto sanarne le carenze motivazionali con un’autonoma valutazione del quadro indiziario, si risolve in una petizione di principio, rivelando una circolarità argomentativa la cui premessa costituisce, in realtà, l’oggetto di ciò che il ricorso avrebbe dovuto dimostrare. 2.2. Sotto altro profilo, il difetto di autonoma valutazione si rinverrebbe nella acritica affermazione della sussistenza dei gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA], senza spiegare perché egli avrebbe rivestito un ruolo attivo nella elaborazione e nella conduzione dell’operazione distrattiva. Sul punto va rilevata, nondimeno, l’aspecificità della censura che non si confronta con l’ampia motivazione resa dal provvedimento impugnato, ove è stato evidenziato come le numerose società facenti parte del «[OSCURATO:PERSONA]» (comprendente, tra le altre,la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nonché le società fiduciarie e controllanti [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ) , al di là dell a titolarità delle cariche formali, fossero in concreto riconducibili ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], i quali le gestivano in maniera sostanzialmente condivisa. In particolare, quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti di bancarotta dl cui al capo 1A), l’ordinanza ha richiamato la sua posizione di membro del C onsiglio d i amministrazioneall’epoca della cessione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (unica assegnataria delle gare di Terna per gli impianti di turbogas) e il fatto che egli fosse titolare del 15% del capitale de lla [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd , destinataria degli asset della stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. oggetto di distrazione; nonché le numerose intercettazioni telefoniche che davano conto del ruolo gestorio dal medesimo svolto e del suo pieno coinvolgimento nell’operazione (si veda, ad esempio, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui costui riferiva di avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] la proposal of investment e l a acceptance of investment agreement relative all’operazione di cessione tra la Metaen ergia s.p.a. e la [OSCURATO:PERSONA] e all’accollo tra quest’ultima e la non solvibile MetaenergiaInvestment Ltd ) . Quanto, infine, alle interlocuzioni oggetto di capta zion e e concernenti le operazioni gestorie della Energ y services s.r.l. (si veda no , ad esempio, la conversazione in data 4 marzo 2022 alle 12:20, RIT 758/22 - prog. 806, in cui [OSCURATO:PERSONA] discuteva con [OSCURATO:PERSONA] della composizione del nuovo Consiglio di amministrazione di Energyservicesvenendo rassicurata sul fatto che i decisori sarebbero sempre stati, comunque i fratelli [OSCURATO:PERSONA]; quella tra [OSCURATO:PERSONA] e MassimoLeone, in cui, con riferimento ai pagamenti da “dirottare” sulla [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultimo invitava l’altro a «sentire [OSCURATO:PERSONA]»; quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 10marzo 2022, in cui i due affermavano che i problemi con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della Energyservicess.r.l., che non voleva aderire alle strategie dei [OSCURATO:PERSONA], li avrebbe dovuti risolvere [OSCURATO:PERSONA]), il ricorso si è limitato ad affermare, senza però offrire una puntuale argomentazione a sostegno, che esse non sarebbero dimostrative di un coinvolgimento dell’odierno indagato, sicché la relativa deduzione deve ritenersi del tutto generica.E quanto alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] detenesse una quota di minoranza della Metalux, non determinante a fini decisionali, è appena il caso di osservare come l’ordinanza impugnata abbia sottolineato, a più riprese, che tutti coloro che ruotavano intorno alle società del gruppo erano consapevoli che, al di là delle cariche formali, la gestione era in capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. Argomento trasversale a tutte le vicende oggetto di imputazione, con il quale, tuttavia, il ricorso non si confronta mai. 2.3. In ultimo, per quanto attiene ai reati di natura fiscale, la difesa ha ribadito, anche con l’odierno ricorso, l’avvenuta dimostrazione del fatto che le supposte violazioni tributarie addebitabili al fornitore di gas della [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , individuatonella W e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , non sarebbero dimostrative del carattere fittizio delle prestazioni erogate da quest’ultima, che sarebbero state effettivamenterese ecorrettamente fatturate, non potendo addebitarsi alla stessa [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . una conoscenza della natura evasiva dell’operazione, d ella quale sarebbe stato all’oscuroanche il [OSCURATO:PERSONA], il quale non avrebbe riscontrato criticitàin sede istruttoria eavrebbe autorizza t o la società ad operare come shipper , avallando l’accordo commerciale conla stessa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . Anche tale argomentazione è assolutamente generica e non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale del riesame, il quale ha richiamato la comunicazione di notizia di reatodella Guardia di finanza in data 28 marzo 2022 , ove era stato sottolineato come la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse totalmente sfornita di dotazione strumentale, finanziaria e di personale adeguato all’esecuzione delle operazioni fatturate, essendorisultatapriva di uffici presso l a sede legale di Milano , essendo il suo sito web una « i nterfaccia grafica » consultabile solo nelle sezioni descrittive ed essendo stati riscontrati contatti solo sporadici tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e i referenti, tutti privi di adeguata capacità patrimoniale, d ella [OSCURATO:PERSONA] , con cui la prima società avevarinnovatoil contratto, anche per il 2020, nonostante che la (formale) fornitrice non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, non riuscendo più, da settembre-ottobre 2019, a versare le garanzie allaSNAM. E anche la circostanza, ribadita dall’odierno ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. abbia ottenuto , nel marzo 2024 , d ell e sentenze favorevoli dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, nella causa tra la Metaenergias.p.a. e l’Agenzia delle Entrate circa la contestazione di indebita detrazione dell’IVA per le fatture ricevute dallaWe [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . , è stat a debitamente valutat a dal Tribunale del riesame, il quale ha ricordato, da un lato, che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario e, dall’altro lato, che le valutazioni compiute dalla Corte di giustizia tributaria si sono basate soltanto sugli esiti del P.V.C. e non anche sulle ben più penetranti indagini svolte dalla Guardia di finanza nel presente procedimento e valorizzate dal Giudice della cautela. 4. Venendo, quindi, al secondo motivo di ricorso , con il quale sono state formulate censure in ordine alla motivazione offerta circa l’esistenza delleesigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione dei reati e circa la loro concretezza e attualità, le argomentazioni difensive non possono essere condivise. L’ordinanza impugnata, infatti, ha evidenziato, in maniera puntuale e diffusa, il comportamento particolarmente spregiudicato tenuto dall’indagato, il quale, pur di continuare l’attività d’impresa e di evitare il fallimento, aveva compiuto, in concorso con altri soggetti, plurime azioni illecite dapprima in danno dei creditori, e, quindi, della curatela, perseverando, con pervicacia, nella realizzazione delle attività delittuose anche dopo la dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] tali premesse, dunque, il Tribunale ha ritenuto, alla luce non soltanto della particolare gravità dei fatti, caratterizzati dalle ingentissime somme oggetto delle condotte distrattive, ma anche e soprattutto della spiccata capacità criminale dimostrata dall’indagatoad onta della formale incensuratezza, l’esistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione deireati. Quanto all’argomento difensivo concernente l’avvenuta dismissione delle cariche sociali, l’ordinanza impugnata ha sottolineato, in maniera niente affatto illogica, la circostanza che per taluni degli addebiti ascritti all’odierno indagato la condotta concorsuale contestata riguardasse attività commesse come amministratore di fatto, a dimostrazione che la titolarità, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di ruoli formali non sia una condizione indispensabile alla realizzazione di operazioni illecite. In definitiva, quella censurata con il presente motivo costituisce una tipica valutazione rimessa al giudice di merito che in quanto sorretta, come nella specie, da una motivazione non manifestamente illogica, né tantomeno mancante, deve ritenersi sottratta al sindacato del giudice di legittimità. 5. Infondato è, infine, il terzo motivo, con cui il ricorso deduce il vizio di motivazione per quanto attiene alla scelta della misura cautelare custodiale. In proposito, va premesso che l’art. 275cod. proc. pen. pone, ai commi 1, 2 e 3, i principi di idoneità, proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare applicabile,la quale deve essere individuata in quella maggiormente in grado di soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto realizzando, all’un tempo, il minore sacrificio possibile dei diritti della persona che vi siasottoposta. Ebbene, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in relazionealla scelta della misura. Per un verso, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse dismesso le cariche sociali ha evidentemente indotto i Giudici di merito a ritenere non utilmente esperibile la strada della eventuale applicazione dimisure interdittive, tanto più che, come più sopra ricordato,le condotte ascritte all’indagato sono state compiute , in alcuni casi,nell’esercizio di cariche formali e, altre volte, attraverso l’esercizio di poteri di fatto, nel contesto di una strategia criminale condivisa con i fratelli ed agendo in concorsocon essi. In tale prospettiva, l’ordinanza impugnata ha motivatamente confermato la valutazione del primo Giudice secondo cui le esigenzecautelari già postein luce in relazione al motivo che precede non erano fronteggiabili con misure diverse da quellacontenitiv a, la quale, impedendo la libertà di movimento del sottoposto, è stata ritenuta idonea,non illogicamente, a circoscrivere in maniera rassicurante, diversamente da misure meno contenitive,la possibilità di avvalersi della complessa rete societaria e di relazione, costituita anche all’estero, dietro la quale continuare a operareillecitamente. Ne consegue, pertanto, l’infondatezza