CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2021
Cassazione n. 37169/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26470-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 18 C/0 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 IARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato 2817 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 413/2018 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA, depositata il 23/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; N. 26470/18 R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso gli avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Pietrasanta per gli anni 2009, 2010, 2011, con i quali gli venivano riconosciute le agevolazioni relative alla "prima casa", in quanto il ricorrente aveva risieduto nell'abitazione di Pietrasanta (di sua esclusiva proprietà) senza i familiari, i quali, invece, avevano residenza nel Comune di Vaiano (Prato). La CTP di Lucca, con sentenza 62/2016, respingeva il ricorso. Proposto appello, la CTR Toscana, con sentenza n. 413/2018, lo accoglieva. In particolare, la CTR, citando un proprio precedente, affermava che soggetto passivo dell'imposta non era il nucleo familiare, ma il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile, con la conseguenza che una famiglia anagrafica poteva essere costituita anche da una sola persona. Non poteva pertanto ritenersi che due persone sposate non legalmente separate o divorziate dovessero necessariamente avere la stessa residenza, in quanto i coniugi non erano più vincolati alla dimora abituale nella stessa abitazione, dato che l'obbligo di coabitazione dì cui all'articolo 143 codice poteva essere inteso nel senso di lasciar prevalere, per uno o per ciascuno di essi, una diversa e separata dimora. Pertanto, affermava la Commissione che era ragionevole ritenere che i benefici fiscali spettanti per l'abitazione principale non potessero essere subordinati alla circostanza che, nell'immobile adibito ad abitazione principale del proprietario, dimorasse stabilmente anche il coniuge. Il comune di Pietrasanta ricorre per la cassazione indicata in epigrafe sulla base di un unico motivo. Il contribuente si costituiva con controricorso. Il Comune di Pietrasanta depositava memoria per l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con la prima censura, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 4 D.P.R. n. 223/1989 in relazione all'art. 360 comma I n. 3 c.p.c., in quanto l'art. 8 del D.Lgs. n.504/1992 - come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 173 lettera d), con decorrenza dal I gennaio 2007 - al comma 2, prevedeva: "...Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente". In particolare, l'ente comunale rilevava che per le annualità 2009-2011, qui esaminate, tale disciplina era espressamente richiamata dal D.L. n. 93/2008, convertito con Legge n. 126/2008 che, all'art. 1 prevedeva che, a decorrere dall'anno 2008 era esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Deduceva che per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche, nonché quelle ad essa assimiliate dal Comune. L'esenzione si applica, altresì, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3 bis, e dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992. Pertanto, dal combinato disposto di tali norme, secondo il senso letterale delle parole utilizzate dal legislatore, l'esenzione ICI per l'abitazione principale", doveva intendersi quella ove il contribuente, salvo prova contraria, risiedeva anagraficamente e, comunque, per l'eventualità in cui lo stesso avesse una famiglia, quella ove vi dimorasse abitualmente con l'intera famiglia. Nel caso in esame, il contribuente non poteva invocare il diritto all'esenzione in quanto era pacifico che il nucleo familiare dello stesso non risiedeva anagraficamente, né dimorava abitualmente presso l'immobile oggetto di tassazione. Il ricorso è fondato. Si osserva che questa Corte ha affermato che "..nel caso in cui il soggetto passivo sia coniugato, ai fini della spettanza delle detrazioni e riduzioni dell'imposta previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, non basta che il coniuge abbia trasferito la propria residenza nel comune in cui l'immobile è situato ma occorre che in tale immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, atteso che, considerato che l'art. 144 cod. civ. prevede che i coniugi possano avere esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove quella della famiglia, ciò che assume rilevanza, per beneficiare di dette agevolazioni, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (Cass. n. 18096 del 2019; Cass. 28534/2020). Si è inoltre precisato che, in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 d.lgs. n. 504/1992, occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non