Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44906/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3OUINI MEHREZ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTEVAPPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 04/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 21/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che è rientrato in Italia per curarsi.

Il ricorso è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il ricorso si limita a dedurre la necessità che le cure fossero somministrate in Italia e che cióib rendeva altresì impossibile entrare secondo i canali ufficiali; si tratta di una deduzione ostinata ma avulsa dal contesto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ore 15- -rr-'7573 r:17/ fÀ - IN r LIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3OUINI MEHREZ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTEVAPPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 04/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 21/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato che è rientrato in Italia per curarsi. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso si limita a dedurre la necessità che le cure fossero somministrate in Italia e che cióib rendeva altresì impossibile entrare secondo i canali ufficiali; si tratta di una deduzione ostinata ma avulsa dal contesto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ore 15- -rr-'7573 r:17/ fÀ - IN r LIA
Sentenza Cassazione n. 44906/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris