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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03741/2026

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la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 24963/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:legittimazione am- ministratoreexart.43 l.f. – curatorefallimentare– iner- zia–diffida ad adempiere – necessità-esclusione FEDERICODEZI, in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con do- micilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma ([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 475 / 13 /1 9 , depositata il 4 . 2 . 20 1 9 e non notificata .

Udite le conclusioni formulate in udienza dal Pubblico Ministero in personadel [OSCURATO:PERSONA] , a corre- zione del refuso contenuto nel la requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimentodel secondo e del terzo motivo d el ricorso princi- pale dell’Agenzia, rigettat i i restanti motivi e il ricorso incidentale , conrinvio alla Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio .

Uditoper parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] .

Uditoper l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, venivanorigettati gli appelli riuniti proposti d a ll’Agenzia delle Entrate eda Dezi avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Roma n. 2 3263 / 14 / 2016.

I ricorsi introduttivi avevano ad oggetto due distinti atti : in primo luogo l’avviso di accertamento n.

TK3035101792/201 3 relativo all’anno2011 emesso ai fini IRES ed IRAP per costi derivanti da ac- quisti effettuati da paesi inseriti nella "black list" pari ad euro

1.410.444. C on tale atto venivano accerta te le suddette maggiori impostecon irroga zione , precisa il ricorso, del le sanzioni previste per l'infedeltàdichiarativa dagli artt. 1, comma 2, d . l gs. n. 471/1997 e 32,comma 2, d . l gs. n. 446/1997 .

A i fini IVA - si legge sempre in ricorso- l’Amministrazione finanziaria irrogava unicamente le san- zioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 6, d . l gs. n. 471/1997per infedele dichiarazione e indebita detrazione dell'impo- stapoiché l'imposta armonizzata era stata indebitamente detratta .

Insecondo luogo, alla base del presente giudizio vi era l’ impugna- zione anche del la cartella di pagamento n. 09720140022876580 emessaa seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. 633/72 della dichiarazione integrativa, recante l'iscrizione a ruolo dell'IVAdichiarata per il medesimo periodo di imposta e non versata.

Gliatti venivano impugnati da Dezi con tre ricorsi, due proposti con- trol’avviso di accertamento , rispettivamente , inproprio quale am- ministratore unico, nell’anno d’imposta di cui trattasi (2011) della DAFS.r.l. in fallimento nonché quale socio al 100% e creditore della stessa epoi per conto della societàDAF S. r . l . in fallimento in per- sona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] .

Il terzo veniva propostocontro la cartella per conto della societàDAF S. r . l . in fal- limentoin persona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] 2.Le riprese traeva no origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale.

L a società D.A.F.

S . r .l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava [OSCURATO:PERSONA] curatore falli- mentare della società .

Inoltre, in data 5.8.2013 al momento della notificazionedell’avviso di accertamento , vi era un custode giudizia- rio, [OSCURATO:PERSONA], nominata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. pressoil Tribunale di Roma, contestualmente al sequestro preven- tivo delle quote ex art . 321 cod. proc. pen. , poi nominata dall’as- sembleadella società amministratore unico il 20.1.2012 .

Tale qualità venivamantenuta da Sebastiani sino al 30 ottobre 2013, quando, a seguito del dissequestro delle quote, l’assemblea rinominava Dezi amministratore, successivamente alla notifica in data 5.8.2013 dell’avviso di accertamento e anteriormente alla notificazione, in data2.10.2014, della cartella di pagamento, in entrambi i casi per- fezionata nei confronti della società in persona del curatore.

Né il curatorefallimentare né il custode - amministratore impugnavano gli attiimpositivi. 3.Il giudice di prime cure in via preliminare rigettava l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Agenzia, ritenendo sussi- stente la legittimazione processuale di Dezi sul presupposto del l'i- nerziadella curatela.

Nel merito, annullava il recupero dei costi c.d. black list, ritenendo adeguatamente provato l'effettivo svolgimento diattività commerciale da parte dei fornitori esteri e, quindi, ricono- sceva la deducibilità dei costi ex art. 110, co mma 11, TUIR.

Con riferimentoal recupero dell'lVA indebitamente detratta poiché affe- rentead operazioni inesistenti, il giudice annullava la cartella di pa- gamentocontenente l'iscrizione a ruolo dell'imposta ritenendo la di- chiarazioneintegrativa, la cui liquidazione automatizzata aveva evi- denziatol'omesso versamento, inidonea ad impegnare la DAF S. r . l . inquanto presentata dal custode giudiziario senza la prescritta au- torizzazione dell'autorità giudiziaria , necess aria per la natura di straordinaria amministrazione dell'atto.

Per il resto, il giudice con- fermavala legittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accerta- mento, ritenendo sussistente la frode attuata mediante utilizzo di fattureinesistenti sulla base degli elementi addotti dall'Agenzia e non confutati adeguatamente dal ricorrente.

La decisione veniva inte- gralmenteconfermata in appello. 4.Avverso tale sentenza , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso perCassazione, articolato in tre censure , cui replica Dezi con con- troricorso.Il contribuente ha inoltre proposto un ricorso successivo, daqualificarsi ricorso incidentale, per due motivi , cui replica l’Agen- zia delle Entrate con atto datato 4.10.2019 che, per mero errore materiale,è denominato nuovamente “ricorso” e va piuttosto quali- ficatocome controricorso in risposta a l ricorso incidentale .

Lacausa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale harassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Pregiudizialmente, con riferimento alla richiesta di riunione del ricorsosollevata in controricorso, va osservato che i giudizi iscritti ai nn.r.g.7840/15, 14256/17 e 12198/19 sono stati già definiti con separatesentenze. 2.Con il primo motivo del ricorso principale , l’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod.proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato didichiarare l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per difetto di le- gittimazionein capo a Dezi. 3.Il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia non è inammis- sibilecome tautologicamente afferma Dezi in controricorso, ed è par- zialmentefondato, nei limiti che seguono . 3.1.Richiamate le sentenze della Corte rese inter partes nn. 32151, 22146, 30205 e 30202 del 2025, ai fini specifici della decisione del presentericorso, i l mezzo di impugnazione pone sotto un primo pro- filola questione della legittimazione di Dezi a proporre il ricorso in- troduttivodel giudizio inproprio, nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonchégià amministratore unico della stessa nonché quale socio al 100%e creditore della stessa quantoall’avviso di accertamento n.

TK3035101792/2012 ai fini IRES ed IRAP per costi "black list" e , sottoun secondo profilo, per conto della societàDaf srl in fallimento inpersona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] ,quanto alle sanzioniIVA e alla cartella di pagamento .

3.2. Con riferimento alla spendita della qualità di amministratore dellasocietà da parte di Dezi, i l Collegio osserva che l ’avviso di ac- certamentoimpugnato è stato notificato i n data 5.8.2013 dall’Am- ministrazioneal curatore della società e risulta agli atti che il ricorso in primo grado è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] successivamente al [OSCURATO:DATA_NASCITA],dal momento che il ricorso in primo grado risulta rice- vutodalla CTP il 6.12.2013 e, dunque, l’impugnazione si colloca cer- tamente a valle del momento in cui Dezi è tornato amministratore della società, ossia allorquando ha riacquisito la legittimazione per contodella D.A.F., in virtù della nuova nomina come amministratore il30 ottobre 2013.

A maggior ragione, non si pongono problemi con riferimento alla successivacartella di pagamento, notificata in data 2.10.2014 e im- pugnata da Dezi per conto della società pacificamente nel rispetto degliartt.20 e 21 d.lgs. n.546 del 1992. 3.3.Nessuna delle parti rende noto se e quando si sia chiuso il falli- mentoe si deve ritenere che questo fosse ancora aperto quando Dezi haimpugnato nella qualità di amministratore e, in relazione a questa qualità,si pone il tema dell’inerzia del curatore.

Pergiurisprudenza costante della Corte (cfr. Sez.

U. n. 11297 del 2023 e giurisprudenza ivi citata), qualora i presupposti di un rap- porto tributario si siano formati prima della dichiarazione di falli- mento,il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l ’ atto impositivopuò impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il cura- tore si sia astenuto dall ’ impugnazione, assumendo un comporta- mentooggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezzae volontà che l ’ abbiano determinato; l ’ insussistenza didetto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l ’ atto impositivo, vizio suscettibile di es- sererilevato, anche d ’ ufficio, in ogni stato e grado del processo. 3.4.L’Agenzia (v. punto 14 a p.8 del ricorso) ripropone la tesi smen- titanei due gradi di appello, sostenendo che, per l’inerzia, il curatore fallimentareavrebbe dovuto essere sollecitato dall’odierno ricorrente adopporsi all’avviso di accertamento e alla successiva cartella di pa- gamento,notificata il 2.10.2014.

Latesi è smentita dalla giurisprudenza sopra richiamata, per cui va ribaditoche, in tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal cura- tore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'impostai cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare,è sufficiente a far sorgere la legittimazione pro cessuale straordinariadella società fallita o dei suoi amministratori ad impu- gnarel'atto (tra le più recenti, v.

Cass. n. 21333 del 2024).

D’altronde, quanto ai rapporti con gli altri giudizi, non tributari, si vedaCass. n. 30732 del 2025, secondo cui, i n tema di fallimento, la cd.capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi dellaprocedura (come avviene quando il curatore assume la qualità diparte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributarioove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'ob- bligazionetributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentar e, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indi- pendentementedalla consapevolezza e volontà della stessa. 4.A conclusioni opposte deve giungersi con riferimento alla spendita dellaqualità in proprio da parte di Dezi, quale socio e creditore della società. 4.1.Per quanto concerne la pretesa legittimazione quale socio, essa vaesclusa per l’esistenza dello schermo societario.

Viene in rilievo lacircostanza che al soggetto fallito, ossia alla [OSCURATO:SOCIETA], è riconosciuta una propria autonoma legittimazione proces- suale in rappresentanza del patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'amministrazione prima l’amministratrice delegata nomi- natadall’assemblea e poi, dal 30 ottobre 2013, Dezi stesso, ma solo nellaqualità di amministratore nominato dall’ assemblea.

Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è di- fattila società stessa, in persona dell’amministratore legale rappre- sentantepro tempore .

4.2. Limitatamente all’arco di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento con nomina del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] nellaperduranza dell’amministrazione Sebastiani e il 30.10.2013 in cui Dezi torna amministratore, può eventualmente porsi il tema dell'inerziarispetto al curatore, ma con la precisazione che l'inerzia va pur sempre valutata nei confronti della Sebastiani e non già di Dezi.

Sotto questo profilo, l’art. 43 l.fall., a norma del quale « Nelle con- troversie,anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale delfallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore » , com- porta che sia soltanto il fallito a conservare, in via eccezionale, la legittimazionead agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e sol- tantoin caso di inerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari (in termini, da ultimo, Cass. n. 9010 d el 2025, conforme a Cass.n.36241del 2023), il che comporta un'ulteriore ragione d'inammis- sibilitàdella legittimazione di Dezi quale socio. 4.3.Il quadro, peraltro, per questo profilo non è direttamente inve- stitodall’azione diretta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287del 28/04/2023 dinanzi richiamat a.

Diversa è la presente fattispecie nella quale Dezi non è e non può essereconsiderato il soggetto fallito cui è stato notificato l’atto im- positivo, sia perché opera lo schermo societario, sia perché gli atti nonsono stati a lui notificati . 4.4.Né sussiste la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza dellaSezione riconosce q ualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, secondo cui l'avviso di accertamento notificato nellafase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, inipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla societ à in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappre- sentante(v.

Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023 ).

Vi osta il fatto cheneppure il socio unico può identificarsi con la società di capitali. 4.5.Dev’essere conclusivamente riaffermato in diritto, a distanza di anni,l’insegnamento di Cass. Sez. 3 n. 12114 del 2003 ( nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, n. 29325 del 2021) , adattandolo al casodi specie: in tema di obbligazioni tributarie, n elle società di ca- pitalil'interesse del socio alla conservazione della consistenza patri- monialedella società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni chene assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le re- golestabilite dall'ordiname nto societario, e non implica la legittima- zionea ricorrere in proprio ex art.21 d.lgs. n.546 del 1992 per im- pugnarel’atto impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizioche resta riservato alla società. 5.Egualmente, il ricorrente non è legittimato nemmeno quale « cre- ditorein surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ..Per consolidato orientamento di questa Corte (v.

Cass. n. 5323 del 2003, e nello stesso senso, Cass. n. 4579 del 2009, Cass. n. 29325del 2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamentecon strumenti interni, tra cui la possibilità di insor- gere contro le deliberazioni invalide, ma non i mplica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullareo dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla so- cietà, come si evince dal l'obbligo, facente capo all'amministratore, diattivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conse- guentiall'accertato vizio. 6.Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente principale impugna la sentenza,in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 110, comma 11, del d.P.R. 22.12.1986 e 2697 cod. civ. con riferimento alla ripresa ad imposizione contenuta nell’avvisodi accertamento IRES ed IRAP per costi derivanti da ac- quisti effettuati da paesi inseriti nella "black list" pari ad euro 1.410.444. 6.1.Va dato atto che Dezi eccepisce l’inammissibilità della censura, peressere surrettiziamente diretta a sindacare elementi di fatto già valutatiin modo conforme dai giudici di entrambi i gradi del merito. 7.Il motivo non è inammissibile, in quanto denuncia in diritto e non in fatto una violazione di legge, maè fondato.

7.1. Innanzitutto,nel caso in esame la CTR non ha tenuto conto del fatto che con l’avviso di accertamento l’Ufficio ha recuperato a tas- sazione, ai fini Ires ed Irap, costi derivanti da acquisti effettuati da Paesi inseriti nella "black list" con diverse società(cfr. p. 30 contro- ricorso), avendo preso in esame solo quelli con un’unica società.

7.2. Inoltre, la Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, ratione temporis applicabile, al fine di dedurre le spese afferenti ad operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscal- mente in Stato o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, occorre dimostrare che tali imprese svol- gono un’attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione.

Dev’essere data prova dell’operatività dell’impresa estera contraente, nonché della effettività della transa- zione commerciale (v.

Cass. Sez. 5, n. 5264 del 2019, conforme a Cass. Sez. 5, n. 6205 del 2015 e a Cass. Sez. 5, n. 4030 del 2015).

Aifini di tale prova, non assumono rilievo elementi meramente for- maliquali la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti : n on è suf- ficiente,quindi, indicare "il numero di registrazione dell'apposito uf- ficio, attestante lo svolgimento dell'attività commerciale", essendo questoun dato che non impinge sull'effettivo e concreto svolgimento dell'attivitàcommerciale (cfr. Cass. n.5264 del 2019).

7.3. Orbene, nel caso in esame il giudice si è limitato a confermare la decisione di primo grado affermando che «Carattere effettivo dell’attivitàcommerciale che si ricava, in specie per quanto riguarda la HKC [OSCURATO:PERSONA], non soltanto dalla prodotta documenta- zionefiscale e bancaria, ma anche dalla documentazione attestante lasua iscrizione al registro delle imprese » (p.5 sentenza).

Il canone probatorio applicato non è in linea con l’interpretazione giurispru- denziale sopra richiamato.

8. Il terzo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt.1, comma 4, e 2, comma 8, del d.P.R. 22.7.1998 n. 322 e 51, comma2, del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 con violazione consequenziale dell’art.54-bis del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 633 in relazione all’art. 360, comma3, cod. proc. civ..

L’Agenziacensura la decisione della CTR nella parte in cui ha accolto il ricorso della contribuente in ordine alla iscrizione a ruolo delle somme IVA risultanti dalla dichiarazione in rettifica presentata dal custode giudiziario, dichiarazione da intendersi nulla non essendo stato il custode all’uopo autorizzato dal giudice e rientrando il rela- tivo atto in quelli di straordinaria amministrazione.

9. Il motivo èfondato.

Errata è la motivazione del giudice che sulla questione afferma : « per quanto in particolare attiene alla validità della dichiarazione integrativa presentata dal custode giudiziario devecondividersi la valutazione proposta dal primo giudice in merito aipoteri in tal modo esercitati.

Infatti, tale dichiarazione integrati va, se non altro per le sue implicazioni quantitative, appare quale atto di straordinaria amministrazione presentata senza che la compe- tente autorità giudiziaria emanasse alcuna autorizzazione, e quindi sottoscrittada soggetto privo del relativo potere ».

La dichiarazione integrativa è stata proposta il 22 ottobre 2012 le- gittimamente dalla custode,poiché ella era stata - come sopra con- siderato - nominata amministratrice unica della società , e, perciò, l’integrativa è stata da lei corrett a m e nte sottoscritta nel rispetto dellerichiamate disposizioni del d.P.R. 22.7.1998 n. 322 e del d.lgs. 6.9.2011n. 159 , nel rispetto delle emergenze del p.v.c. e al fine di evitareconseguenze ben più pregiudizievoli alla società, senza che sianecessaria alcuna autorizzazione giudiziale allo scopo . 10.Passando al ricorso incidentale, il primo motivo con cui Dezi pro- spettala nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per omessapronuncia sull’eccezione relativa all’illegittima sa nzione IVA contenuta nell’avviso di accertamento impugnato in violazione dell’art.17 del d.lgs. n. 472 del 1997, non può trovare ingresso . 10.1.Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressa- menteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accogli- mentodella pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronu nzia dirigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame puòfarsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, viola- zionedi una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì comeviolazione di legge e difetto di motivazio ne, in modo da portare ilcontrollo di legittimità sulla conformità a legge della decisione im- plicitae sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24953 del 06/11/2020).

Nel caso di specie, il giudice ha dato conto della questione, già oggetto di decisione di primo grado e poi di appello ( « peraltro la CTP, pur annullando la cartella di pagamento, ha illegittimamente ritenuto valida la san- zioneirrogata tramite l’avviso di accertamento per infedele dichiara- zione,in relazione ad un tributo che la stessa CTP ha annullato con riguardo all’imposta », v. p.4 sentenza impugnata ) e ha integral- mente dismesso gli appelli riuniti.

Così è intervenuta la decisione sullaquestione preliminare - di nullità dell’avviso contenente le sole sanzioniIVA per il fatto che il relativo tributo sarebbe stato separa- tamenterichiesto nella distinta cartella di pagamento - in modo in- compatibilecon il suo accoglimento e tale decisione implicita non è stata neppure correttamente censurata come violazione di legge e difettodi motivazione . 10.2.Inoltre, né nel corpo della censura né al punto 4 alle pagg.7 e 8del ricorso per Cassazione, parte ricorrente dimostra di aver solle- vato in uno dei ricorsi introduttivi tempestivamente la questione dellaviolazione dell’art.17 d.lgs. n.472/ 1997, disposto che disciplina icasi, in deroga alla regola generale, di irrogazione immediata delle sanzionicollegate al tributo, notificate contestualmente all’avviso di accertamentoo rettifica: i brevi passaggi del “ricorso” ivi citati, oltre a non ch iarire di quali dei ricorsi riuniti si tratti, non menzionano l’art.17cit., ma contengono un generico richiamo al provvedimento diirrogazione sanzioni ritenuto invalido per conseguenza dell’invali- ditàdell’iscrizione a ruolo.

Vi è del resto anche specifica eccezione nel controricorso a ricorso incidentale del l’Agenzia , di novità della questione, perché proposta in primo grado soltanto nelle memorie illustrative,cui parte ricorrente non ha replicato . 11.È poi infondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale, attraversoil quale si deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n.4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per la mancata esposizionedi effettive motivazioni in fatto ed in diritto.

La motiva- zione della sentenza per relationem è infatti ammissibile, purch é il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (Sez. 5, n. 7347 del 2012).

Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il giudice non si è limitato a richiamare la decisione di primo grado, ma ha anche accertato a pag.6 della sentenza che «èemerso il ruolo della società qualesoggetto interponente nell’ambito di una complessa frode ca- rosello.In forza di tale ruolo la società ha quindi con piena consape- volezzaprovveduto all’acquisto di beni a prezzi inferiori a quelli di mercatoper il tramite di società c.d. cartiere, così detraendo ai fini IVA».Tale argomentazione motiva l’adesione alla decisione di primo gradoin termini rispettosi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.

12. La sentenza impugnata è in ultima analisi cassata , in accogli- mento integrale del secondo e terzo motivo e, nei limiti di cui in motivazione,del primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia , ri- gettatoil ricorso incidentale.

Per l’effetto, la controversia va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli ri- mastiassorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M LaCorte: accoglienei limiti di cui in motivazione il primo motivo e interament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 24963/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:legittimazione am- ministratoreexart.43 l.f. – curatorefallimentare– iner- zia–diffida ad adempiere – necessità-esclusione FEDERICODEZI, in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con do- micilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma ([OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 475 / 13 /1 9 , depositata il 4 . 2 . 20 1 9 e non notificata . Udite le conclusioni formulate in udienza dal Pubblico Ministero in personadel [OSCURATO:PERSONA] , a corre- zione del refuso contenuto nel la requisitoria scritta, nel senso dell’accoglimentodel secondo e del terzo motivo d el ricorso princi- pale dell’Agenzia, rigettat i i restanti motivi e il ricorso incidentale , conrinvio alla Corte di Giustizia di 2° grado del Lazio . Uditoper parte ricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] . Uditoper l’Avvocatura dello Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, venivanorigettati gli appelli riuniti proposti d a ll’Agenzia delle Entrate eda Dezi avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Roma n. 2 3263 / 14 / 2016. I ricorsi introduttivi avevano ad oggetto due distinti atti : in primo luogo l’avviso di accertamento n. TK3035101792/201 3 relativo all’anno2011 emesso ai fini IRES ed IRAP per costi derivanti da ac- quisti effettuati da paesi inseriti nella "black list" pari ad euro 1.410.444. C on tale atto venivano accerta te le suddette maggiori impostecon irroga zione , precisa il ricorso, del le sanzioni previste per l'infedeltàdichiarativa dagli artt. 1, comma 2, d . l gs. n. 471/1997 e 32,comma 2, d . l gs. n. 446/1997 . A i fini IVA - si legge sempre in ricorso- l’Amministrazione finanziaria irrogava unicamente le san- zioni previste dagli artt. 5, comma 4, e 6, comma 6, d . l gs. n. 471/1997per infedele dichiarazione e indebita detrazione dell'impo- stapoiché l'imposta armonizzata era stata indebitamente detratta . Insecondo luogo, alla base del presente giudizio vi era l’ impugna- zione anche del la cartella di pagamento n. 09720140022876580 emessaa seguito del controllo automatizzato ex art. 54 bis d.P.R. 633/72 della dichiarazione integrativa, recante l'iscrizione a ruolo dell'IVAdichiarata per il medesimo periodo di imposta e non versata. Gliatti venivano impugnati da Dezi con tre ricorsi, due proposti con- trol’avviso di accertamento , rispettivamente , inproprio quale am- ministratore unico, nell’anno d’imposta di cui trattasi (2011) della DAFS.r.l. in fallimento nonché quale socio al 100% e creditore della stessa epoi per conto della societàDAF S. r . l . in fallimento in per- sona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] . Il terzo veniva propostocontro la cartella per conto della societàDAF S. r . l . in fal- limentoin persona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] 2.Le riprese traeva no origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. L a società D.A.F. S . r .l. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e il giudice civile nominava [OSCURATO:PERSONA] curatore falli- mentare della società . Inoltre, in data 5.8.2013 al momento della notificazionedell’avviso di accertamento , vi era un custode giudizia- rio, [OSCURATO:PERSONA], nominata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.i.p. pressoil Tribunale di Roma, contestualmente al sequestro preven- tivo delle quote ex art . 321 cod. proc. pen. , poi nominata dall’as- sembleadella società amministratore unico il 20.1.2012 . Tale qualità venivamantenuta da Sebastiani sino al 30 ottobre 2013, quando, a seguito del dissequestro delle quote, l’assemblea rinominava Dezi amministratore, successivamente alla notifica in data 5.8.2013 dell’avviso di accertamento e anteriormente alla notificazione, in data2.10.2014, della cartella di pagamento, in entrambi i casi per- fezionata nei confronti della società in persona del curatore. Né il curatorefallimentare né il custode - amministratore impugnavano gli attiimpositivi. 3.Il giudice di prime cure in via preliminare rigettava l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi sollevata dall'Agenzia, ritenendo sussi- stente la legittimazione processuale di Dezi sul presupposto del l'i- nerziadella curatela. Nel merito, annullava il recupero dei costi c.d. black list, ritenendo adeguatamente provato l'effettivo svolgimento diattività commerciale da parte dei fornitori esteri e, quindi, ricono- sceva la deducibilità dei costi ex art. 110, co mma 11, TUIR. Con riferimentoal recupero dell'lVA indebitamente detratta poiché affe- rentead operazioni inesistenti, il giudice annullava la cartella di pa- gamentocontenente l'iscrizione a ruolo dell'imposta ritenendo la di- chiarazioneintegrativa, la cui liquidazione automatizzata aveva evi- denziatol'omesso versamento, inidonea ad impegnare la DAF S. r . l . inquanto presentata dal custode giudiziario senza la prescritta au- torizzazione dell'autorità giudiziaria , necess aria per la natura di straordinaria amministrazione dell'atto. Per il resto, il giudice con- fermavala legittimità delle sanzioni irrogate con l'avviso di accerta- mento, ritenendo sussistente la frode attuata mediante utilizzo di fattureinesistenti sulla base degli elementi addotti dall'Agenzia e non confutati adeguatamente dal ricorrente. La decisione veniva inte- gralmenteconfermata in appello. 4.Avverso tale sentenza , l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso perCassazione, articolato in tre censure , cui replica Dezi con con- troricorso.Il contribuente ha inoltre proposto un ricorso successivo, daqualificarsi ricorso incidentale, per due motivi , cui replica l’Agen- zia delle Entrate con atto datato 4.10.2019 che, per mero errore materiale,è denominato nuovamente “ricorso” e va piuttosto quali- ficatocome controricorso in risposta a l ricorso incidentale . Lacausa è stata dimessa alla pubblica udienza e la Procura Generale harassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pregiudizialmente, con riferimento alla richiesta di riunione del ricorsosollevata in controricorso, va osservato che i giudizi iscritti ai nn.r.g.7840/15, 14256/17 e 12198/19 sono stati già definiti con separatesentenze. 2.Con il primo motivo del ricorso principale , l’Agenzia delle Entrate censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, cod. proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod.proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato didichiarare l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per difetto di le- gittimazionein capo a Dezi. 3.Il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia non è inammis- sibilecome tautologicamente afferma Dezi in controricorso, ed è par- zialmentefondato, nei limiti che seguono . 3.1.Richiamate le sentenze della Corte rese inter partes nn. 32151, 22146, 30205 e 30202 del 2025, ai fini specifici della decisione del presentericorso, i l mezzo di impugnazione pone sotto un primo pro- filola questione della legittimazione di Dezi a proporre il ricorso in- troduttivodel giudizio inproprio, nonché per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., nonchégià amministratore unico della stessa nonché quale socio al 100%e creditore della stessa quantoall’avviso di accertamento n. TK3035101792/2012 ai fini IRES ed IRAP per costi "black list" e , sottoun secondo profilo, per conto della societàDaf srl in fallimento inpersona del rappresentante legale sig. [OSCURATO:PERSONA] ,quanto alle sanzioniIVA e alla cartella di pagamento . 3.2. Con riferimento alla spendita della qualità di amministratore dellasocietà da parte di Dezi, i l Collegio osserva che l ’avviso di ac- certamentoimpugnato è stato notificato i n data 5.8.2013 dall’Am- ministrazioneal curatore della società e risulta agli atti che il ricorso in primo grado è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] successivamente al [OSCURATO:DATA_NASCITA],dal momento che il ricorso in primo grado risulta rice- vutodalla CTP il 6.12.2013 e, dunque, l’impugnazione si colloca cer- tamente a valle del momento in cui Dezi è tornato amministratore della società, ossia allorquando ha riacquisito la legittimazione per contodella D.A.F., in virtù della nuova nomina come amministratore il30 ottobre 2013. A maggior ragione, non si pongono problemi con riferimento alla successivacartella di pagamento, notificata in data 2.10.2014 e im- pugnata da Dezi per conto della società pacificamente nel rispetto degliartt.20 e 21 d.lgs. n.546 del 1992. 3.3.Nessuna delle parti rende noto se e quando si sia chiuso il falli- mentoe si deve ritenere che questo fosse ancora aperto quando Dezi haimpugnato nella qualità di amministratore e, in relazione a questa qualità,si pone il tema dell’inerzia del curatore. Pergiurisprudenza costante della Corte (cfr. Sez. U. n. 11297 del 2023 e giurisprudenza ivi citata), qualora i presupposti di un rap- porto tributario si siano formati prima della dichiarazione di falli- mento,il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l ’ atto impositivopuò impugnarlo, ex art. 43 l.f., a condizione che il cura- tore si sia astenuto dall ’ impugnazione, assumendo un comporta- mentooggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezzae volontà che l ’ abbiano determinato; l ’ insussistenza didetto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l ’ atto impositivo, vizio suscettibile di es- sererilevato, anche d ’ ufficio, in ogni stato e grado del processo. 3.4.L’Agenzia (v. punto 14 a p.8 del ricorso) ripropone la tesi smen- titanei due gradi di appello, sostenendo che, per l’inerzia, il curatore fallimentareavrebbe dovuto essere sollecitato dall’odierno ricorrente adopporsi all’avviso di accertamento e alla successiva cartella di pa- gamento,notificata il 2.10.2014. Latesi è smentita dalla giurisprudenza sopra richiamata, per cui va ribaditoche, in tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal cura- tore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'impostai cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare,è sufficiente a far sorgere la legittimazione pro cessuale straordinariadella società fallita o dei suoi amministratori ad impu- gnarel'atto (tra le più recenti, v. Cass. n. 21333 del 2024). D’altronde, quanto ai rapporti con gli altri giudizi, non tributari, si vedaCass. n. 30732 del 2025, secondo cui, i n tema di fallimento, la cd.capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi dellaprocedura (come avviene quando il curatore assume la qualità diparte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributarioove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'ob- bligazionetributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentar e, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indi- pendentementedalla consapevolezza e volontà della stessa. 4.A conclusioni opposte deve giungersi con riferimento alla spendita dellaqualità in proprio da parte di Dezi, quale socio e creditore della società. 4.1.Per quanto concerne la pretesa legittimazione quale socio, essa vaesclusa per l’esistenza dello schermo societario. Viene in rilievo lacircostanza che al soggetto fallito, ossia alla [OSCURATO:SOCIETA], è riconosciuta una propria autonoma legittimazione proces- suale in rappresentanza del patrimonio sottoposto a sequestro, del quale ha l'amministrazione prima l’amministratrice delegata nomi- natadall’assemblea e poi, dal 30 ottobre 2013, Dezi stesso, ma solo nellaqualità di amministratore nominato dall’ assemblea. Il soggetto chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie è di- fattila società stessa, in persona dell’amministratore legale rappre- sentantepro tempore . 4.2. Limitatamente all’arco di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento con nomina del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA] nellaperduranza dell’amministrazione Sebastiani e il 30.10.2013 in cui Dezi torna amministratore, può eventualmente porsi il tema dell'inerziarispetto al curatore, ma con la precisazione che l'inerzia va pur sempre valutata nei confronti della Sebastiani e non già di Dezi. Sotto questo profilo, l’art. 43 l.fall., a norma del quale « Nelle con- troversie,anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale delfallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore » , com- porta che sia soltanto il fallito a conservare, in via eccezionale, la legittimazionead agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali e sol- tantoin caso di inerzia e/o disinteresse degli organi fallimentari (in termini, da ultimo, Cass. n. 9010 d el 2025, conforme a Cass.n.36241del 2023), il che comporta un'ulteriore ragione d'inammis- sibilitàdella legittimazione di Dezi quale socio. 4.3.Il quadro, peraltro, per questo profilo non è direttamente inve- stitodall’azione diretta regolata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 11287del 28/04/2023 dinanzi richiamat a. Diversa è la presente fattispecie nella quale Dezi non è e non può essereconsiderato il soggetto fallito cui è stato notificato l’atto im- positivo, sia perché opera lo schermo societario, sia perché gli atti nonsono stati a lui notificati . 4.4.Né sussiste la legittimazione straordinaria che la giurisprudenza dellaSezione riconosce q ualora una società in liquidazione sia stata dichiarata fallita, secondo cui l'avviso di accertamento notificato nellafase di liquidazione antecedente alla declaratoria di fallimento, inipotesi di inerzia da parte del curatore, è impugnabile dalla societ à in persona del liquidatore e non del suo precedente legale rappre- sentante(v. Cass. Sez. 5, n. 20913 del 18/07/2023 ). Vi osta il fatto cheneppure il socio unico può identificarsi con la società di capitali. 4.5.Dev’essere conclusivamente riaffermato in diritto, a distanza di anni,l’insegnamento di Cass. Sez. 3 n. 12114 del 2003 ( nello stesso senso, v. anche Cass. Sez. 2, n. 29325 del 2021) , adattandolo al casodi specie: in tema di obbligazioni tributarie, n elle società di ca- pitalil'interesse del socio alla conservazione della consistenza patri- monialedella società è tutelato solo attraverso gli strumenti interni chene assicurano la partecipazione alla vita sociale, secondo le re- golestabilite dall'ordiname nto societario, e non implica la legittima- zionea ricorrere in proprio ex art.21 d.lgs. n.546 del 1992 per im- pugnarel’atto impositivo affinché non si consolidi la pretesa erariale, esercizioche resta riservato alla società. 5.Egualmente, il ricorrente non è legittimato nemmeno quale « cre- ditorein surroga», rectius per azione surrogatoria ex art.2900 cod. civ..Per consolidato orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 5323 del 2003, e nello stesso senso, Cass. n. 4579 del 2009, Cass. n. 29325del 2021), difatti, l'interesse del socio al potenziamento e alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamentecon strumenti interni, tra cui la possibilità di insor- gere contro le deliberazioni invalide, ma non i mplica, sul versante esterno, la legittimazione ad agire, nei confronti dei terzi, per far annullareo dichiarare nulli anche i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, potendo tale validità essere contestata solo dalla so- cietà, come si evince dal l'obbligo, facente capo all'amministratore, diattivarsi nelle dovute forme per l'eliminazione degli effetti conse- guentiall'accertato vizio. 6.Con il secondo motivo l’Agenzia ricorrente principale impugna la sentenza,in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 110, comma 11, del d.P.R. 22.12.1986 e 2697 cod. civ. con riferimento alla ripresa ad imposizione contenuta nell’avvisodi accertamento IRES ed IRAP per costi derivanti da ac- quisti effettuati da paesi inseriti nella "black list" pari ad euro 1.410.444. 6.1.Va dato atto che Dezi eccepisce l’inammissibilità della censura, peressere surrettiziamente diretta a sindacare elementi di fatto già valutatiin modo conforme dai giudici di entrambi i gradi del merito. 7.Il motivo non è inammissibile, in quanto denuncia in diritto e non in fatto una violazione di legge, maè fondato. 7.1. Innanzitutto,nel caso in esame la CTR non ha tenuto conto del fatto che con l’avviso di accertamento l’Ufficio ha recuperato a tas- sazione, ai fini Ires ed Irap, costi derivanti da acquisti effettuati da Paesi inseriti nella "black list" con diverse società(cfr. p. 30 contro- ricorso), avendo preso in esame solo quelli con un’unica società. 7.2. Inoltre, la Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 110, commi 10 e 11, TUIR, ratione temporis applicabile, al fine di dedurre le spese afferenti ad operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscal- mente in Stato o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, occorre dimostrare che tali imprese svol- gono un’attività commerciale effettiva o che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. Dev’essere data prova dell’operatività dell’impresa estera contraente, nonché della effettività della transa- zione commerciale (v. Cass. Sez. 5, n. 5264 del 2019, conforme a Cass. Sez. 5, n. 6205 del 2015 e a Cass. Sez. 5, n. 4030 del 2015). Aifini di tale prova, non assumono rilievo elementi meramente for- maliquali la regolarit à della contabilit à e dei pagamenti : n on è suf- ficiente,quindi, indicare "il numero di registrazione dell'apposito uf- ficio, attestante lo svolgimento dell'attività commerciale", essendo questoun dato che non impinge sull'effettivo e concreto svolgimento dell'attivitàcommerciale (cfr. Cass. n.5264 del 2019). 7.3. Orbene, nel caso in esame il giudice si è limitato a confermare la decisione di primo grado affermando che «Carattere effettivo dell’attivitàcommerciale che si ricava, in specie per quanto riguarda la HKC [OSCURATO:PERSONA], non soltanto dalla prodotta documenta- zionefiscale e bancaria, ma anche dalla documentazione attestante lasua iscrizione al registro delle imprese » (p.5 sentenza). Il canone probatorio applicato non è in linea con l’interpretazione giurispru- denziale sopra richiamato. 8. Il terzo motivo del ricorso principale deduce la violazione degli artt.1, comma 4, e 2, comma 8, del d.P.R. 22.7.1998 n. 322 e 51, comma2, del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 con violazione consequenziale dell’art.54-bis del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 633 in relazione all’art. 360, comma3, cod. proc. civ.. L’Agenziacensura la decisione della CTR nella parte in cui ha accolto il ricorso della contribuente in ordine alla iscrizione a ruolo delle somme IVA risultanti dalla dichiarazione in rettifica presentata dal custode giudiziario, dichiarazione da intendersi nulla non essendo stato il custode all’uopo autorizzato dal giudice e rientrando il rela- tivo atto in quelli di straordinaria amministrazione. 9. Il motivo èfondato. Errata è la motivazione del giudice che sulla questione afferma : « per quanto in particolare attiene alla validità della dichiarazione integrativa presentata dal custode giudiziario devecondividersi la valutazione proposta dal primo giudice in merito aipoteri in tal modo esercitati. Infatti, tale dichiarazione integrati va, se non altro per le sue implicazioni quantitative, appare quale atto di straordinaria amministrazione presentata senza che la compe- tente autorità giudiziaria emanasse alcuna autorizzazione, e quindi sottoscrittada soggetto privo del relativo potere ». La dichiarazione integrativa è stata proposta il 22 ottobre 2012 le- gittimamente dalla custode,poiché ella era stata - come sopra con- siderato - nominata amministratrice unica della società , e, perciò, l’integrativa è stata da lei corrett a m e nte sottoscritta nel rispetto dellerichiamate disposizioni del d.P.R. 22.7.1998 n. 322 e del d.lgs. 6.9.2011n. 159 , nel rispetto delle emergenze del p.v.c. e al fine di evitareconseguenze ben più pregiudizievoli alla società, senza che sianecessaria alcuna autorizzazione giudiziale allo scopo . 10.Passando al ricorso incidentale, il primo motivo con cui Dezi pro- spettala nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, per omessapronuncia sull’eccezione relativa all’illegittima sa nzione IVA contenuta nell’avviso di accertamento impugnato in violazione dell’art.17 del d.lgs. n. 472 del 1997, non può trovare ingresso . 10.1.Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressa- menteesaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accogli- mentodella pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronu nzia dirigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame puòfarsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, viola- zionedi una norma sul procedimento (art. 112 cod. proc. civ.), bensì comeviolazione di legge e difetto di motivazio ne, in modo da portare ilcontrollo di legittimità sulla conformità a legge della decisione im- plicitae sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24953 del 06/11/2020). Nel caso di specie, il giudice ha dato conto della questione, già oggetto di decisione di primo grado e poi di appello ( « peraltro la CTP, pur annullando la cartella di pagamento, ha illegittimamente ritenuto valida la san- zioneirrogata tramite l’avviso di accertamento per infedele dichiara- zione,in relazione ad un tributo che la stessa CTP ha annullato con riguardo all’imposta », v. p.4 sentenza impugnata ) e ha integral- mente dismesso gli appelli riuniti. Così è intervenuta la decisione sullaquestione preliminare - di nullità dell’avviso contenente le sole sanzioniIVA per il fatto che il relativo tributo sarebbe stato separa- tamenterichiesto nella distinta cartella di pagamento - in modo in- compatibilecon il suo accoglimento e tale decisione implicita non è stata neppure correttamente censurata come violazione di legge e difettodi motivazione . 10.2.Inoltre, né nel corpo della censura né al punto 4 alle pagg.7 e 8del ricorso per Cassazione, parte ricorrente dimostra di aver solle- vato in uno dei ricorsi introduttivi tempestivamente la questione dellaviolazione dell’art.17 d.lgs. n.472/ 1997, disposto che disciplina icasi, in deroga alla regola generale, di irrogazione immediata delle sanzionicollegate al tributo, notificate contestualmente all’avviso di accertamentoo rettifica: i brevi passaggi del “ricorso” ivi citati, oltre a non ch iarire di quali dei ricorsi riuniti si tratti, non menzionano l’art.17cit., ma contengono un generico richiamo al provvedimento diirrogazione sanzioni ritenuto invalido per conseguenza dell’invali- ditàdell’iscrizione a ruolo. Vi è del resto anche specifica eccezione nel controricorso a ricorso incidentale del l’Agenzia , di novità della questione, perché proposta in primo grado soltanto nelle memorie illustrative,cui parte ricorrente non ha replicato . 11.È poi infondato anche il secondo motivo del ricorso incidentale, attraversoil quale si deduce la violazione degli artt. 36, comma 2, n.4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per la mancata esposizionedi effettive motivazioni in fatto ed in diritto. La motiva- zione della sentenza per relationem è infatti ammissibile, purch é il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell'identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (Sez. 5, n. 7347 del 2012). Ciò è avvenuto nel caso in esame, in cui il giudice non si è limitato a richiamare la decisione di primo grado, ma ha anche accertato a pag.6 della sentenza che «èemerso il ruolo della società qualesoggetto interponente nell’ambito di una complessa frode ca- rosello.In forza di tale ruolo la società ha quindi con piena consape- volezzaprovveduto all’acquisto di beni a prezzi inferiori a quelli di mercatoper il tramite di società c.d. cartiere, così detraendo ai fini IVA».Tale argomentazione motiva l’adesione alla decisione di primo gradoin termini rispettosi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. 12. La sentenza impugnata è in ultima analisi cassata , in accogli- mento integrale del secondo e terzo motivo e, nei limiti di cui in motivazione,del primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia , ri- gettatoil ricorso incidentale. Per l’effetto, la controversia va rinviata allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli ri- mastiassorbiti e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglienei limiti di cui in motivazione il primo motivo e interament
Sentenza Cassazione n. 03741/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris